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Bollettino Ufficiale n. 48 del 28 / 11 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente Servizio Espropriazioni n. 188-278740 data 14/11/2002. Prat. 1/97. Alluvione del 5-7 novembre 1994. S.p. n. 40 di San Giusto (tratto Volpiano - S. Benigno). Opere di ricostruzione di due ponti e sopraelevazione del rilevato stradale. Legge 22.10.1971 n. 865 e 8.8.1992 n. 359. Determinazioni delle indennità da corrispondere in favore degli aventi diritto per l’espropriazione degli immobili siti nei Comuni di San Benigno e Volpiano necessari ai lavori per la ricostruzione dei due ponti e la sopraelevazione del rilevato stradale sulla S.P. n. 40 di San Giusto

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni

(omissis)

determina

Art. 1

Le indennità da corrispondere in favore degli aventi diritto per l’espropriazione degli immobili siti nei Comuni di San Benigno e Volpiano e necessari ai lavori per la ricostruzione dei due ponti e la sopraelevazione del rilevato stradale sono stabili nella misura indicata negli allegati elenchi ditte che forma parte integrante della presente determinazione;

Art. 2

Copia della presente determinazione sarà notificata agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili. Gli espropriandi - proprietari dei beni siti in zona agricola - ai sensi dell’art. 12 della legge 22.10.1971 n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, entro trenta giorni dalla notifica della presente determinazione potranno comunicare all’Ente espropriante:

1) se intendono accettare l’indennità proposta;

2) se intendono convenire con l’Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo maggiorato del 50% dell’indennità provvisoria. Ove l’area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nel caso di cessione volontaria ai sensi dell’art. 12, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all’indennità provvisoria.

Gli espropriandi - proprietari dei beni siti in zona edificabile potranno comunicare se intendono accettare l’indennità proposta che in caso di rifiuto verrà ridotta del 40% ai sensi dell’art. 5 bis della legge 359 del 1992.

In caso di silenzio le indennità s’intendono rifiutate.

Art. 3

Estratto del presente determinazione sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonchè affisso all’Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale e dei Comuni di San Benigno e Volpiano.

Il presente provvedimiento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 14 novembre 2002

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni
Laura Donetti