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Bollettino Ufficiale n. 48 del 28 / 11 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Unione dei Comuni “Comunità collinare Alto Monferrato Acquese” - Cassine (Alessandria)

Statuto

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Oggetto

l. L’Unione dei Comuni denominata “Comunità Collinare Alto Monferrato Acquese”, nel prosieguo indicata come “Unione”, è costituita per libera adesione dei Comuni partecipanti espressa dai rispettivi Consigli Comunali, in attuazione dell’art. 32 del D.Lgs n° 267/2000, per l’esercizio associato di una pluralità di funzioni e di servizi, quali individuati nel presente Statuto.

2. L’Unione costituisce la forma associativa per il conseguimento delle finalità previste dalla Legge Regionale del Piemonte 28/2/2000, n° 16.

3. L’Unione è Ente locale ed è pertanto dotata di autonoma soggettività giuridica, nell’ambito dei principi della Costituzione e delle leggi vigenti, nonché delle norme del presente Statuto.

4. Elementi costitutivi dell’Unione sono la popolazione ed il territorio dei Comuni partecipanti.

Art. 2
Finalità

1. Finalità prioritarie dell’Unione sono la tutela e lo sviluppo del territorio e dell’economia collinare, per gli effetti di cui alla L.R. n°16/2000.

2. L’Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, esercita in forma associata le seguenti funzioni e servizi:

a) organizzazione e gestione del servizio di polizia urbana e rurale;

b) organizzazione e gestione del servizio tecnico;

c) gestione dei servizi tributari;

d) promozione e gestione del territorio;

e) manutenzione della viabilità;

f) raccolta, trasporto rifiuti, con incentivazione di forme di raccolta differenziata;

g) organizzazione di interventi di ripristino e recupero ambientale;

h) promozione ed organizzazione del servizio di protezione civile;

i) valorizzazione e tutela dell’organizzazione scolastica locale;

j) organizzazione e gestione del servizio del trasporto locale, ed in particolare del trasporto scolastico;

k) promozione e realizzazione di strutture sociali di orientamento all’istruzione, lavoro e formazione professionale per giovani;

l) promozione dell’attività ricettivo turistica, attraverso la valorizzazione delle potenzialità ricreative e culturali dell’ambiente rurale e naturale;

m) salvaguardia e valorizzazione dell’agricoltura, delle arti e tradizioni popolari e dei prodotti tipici;

n) gestione di funzioni e servizi amministrativi, legali, finanziari ed alla collettività;

o) organizzazione e gestione di una struttura unica per le attività produttive;

p) potenziamento dell’informatizzazione e dell’utilizzo delle nuove tecnologie da parte degli Enti aderenti.

Le priorità, le modalità e i tempi di concreta attuazione dei servizi sopra elencati verranno stabiliti dal Consiglio dell’Unione, in applicazione delle disposizioni di cui al Titolo V del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

3. All’Unione possono essere attribuiti ulteriori servizi e funzioni con deliberazione modificativa del presente Statuto da adottarsi da tutti i Consigli dei Comuni aderenti.

4. L’Unione assicura la partecipazione delle comunità locali, adeguando la propria azione ai principi e alle regole della democrazia, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza, dell’efficienza e dell’economicità.

5. L’Unione può altresì esercitare servizi pubblici per conto anche solo di alcuni dei Comuni partecipanti, che ne sosterranno interamente i costi, senza necessità di modifiche statutarie.

6. L’Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all’attività amministrativa.

7. Sono obiettivi prioritari dell’Unione:

a) la promozione dello sviluppo socio-economico attraverso l’equilibrato assetto del territorio, nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini;

b) l’armonizzazione dell’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;

c) la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio ambientale, linguistico, storico, artistico e culturale dei Comuni partecipanti;

d) l’osservanza del principio di pari opportunità tra i due sessi, nell’ambito delle funzioni esercitate, sia all’interno dell’organizzazione dell’Ente, sia nell’attività sul territorio, sia nei rapporti con altri Enti ed organizzazioni;

e) la qualificazione dei servizi pubblici locali;

f) il recupero e potenziamento di attività economiche specifiche;

g) la riduzione dell’esodo della popolazione ed una efficace politica di difesa del suolo;

h) lo sviluppo e la valorizzazione della pace, della tolleranza e della solidarietà;

i) l’adesione alle regole ed ai principi della Carta europea delle Autonomie locali.

Art. 3
Programmazione e cooperazione

l. L’Unione adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri livelli di governo, curando in particolare il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri Enti pubblici operanti sul territorio.

2. I rapporti con i Comuni, con la Provincia e con la Regione si uniformano ai principi di cooperazione e di pari ordinazione, nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.

3. Ai fini della proposizione, organizzazione e gestione dei progetti comuni ed altre comunità collinari, ovvero ad altri enti, possono essere concordate iniziative e forme di coordinamento. L’Unione può attivare progetti che interessino Comuni ad essa limitrofi ancorchè non aderenti all’Unione stessa.

Art. 4
Risorse finanziarie

l. L’Unione ha autonomia finanziaria nell’ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.

2. L’Unione dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi aderenti i servizi gestiti direttamente.

3. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell’Unione sono reperite, oltreché con i proventi propri di cui al comma 1, attraverso le contribuzioni di Regione, Provincia ed altri Enti pubblici attribuite in forza di legge o per l’esercizio di attività delegate o trasferite, o ad altro titolo.

4. Per quanto riguarda la ripartizione delle spese afferenti i servizi erogati, questa avverrà secondo criteri da stabilirsi di volta in volta, unitamente al provvedimento di attuazione, tenendo conto della tipologia del servizio e della fruizione del medesimo.

5. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei comuni aderenti deve essere addebitato, al netto dei proventi direttamente connessi con la fruizione dei servizi, ai singoli comuni beneficiari per la parte di propria competenza.

6. I Comuni aderenti all’Unione comunque assicurano il pareggio finanziario dell’Ente stesso attraverso trasferimenti effettuati per il 50% in proporzione all’entità della popolazione residente al 31 dicembre dell’anno precedente e per il restante 50% in rapporto all’estensione territoriale

7. I trasferimenti di cui al comma 6 sono di norma disposti a consuntivo, a presentazione di idonea certificazione da parte del Presidente e del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Unione. I Comuni aderenti possono, ove ne ricorrano i presupposti, disporre anticipazioni in corso di esercizio in relazione alle necessità emergenti ed in rapporto alla propria quota di adesione.

Art. 5
Sede dell’Unione

l. L’Unione ha la sede di rappresentanza e l’ufficio di coordinamento del proprio personale presso il Municipio del Comune il cui Sindaco è stato eletto Presidente pro-tempore della stessa.

2. Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso la sede di rappresentanza dell’Unione.

3. I suoi organi ed uffici possono, rispettivamente, riunirsi e situarsi anche in sedi diverse, purché ricomprese nell’ambito del territorio dell’Unione, qualora ciò risulti opportuno per il migliore svolgimento delle funzioni o dei servizi.

4. Presso la sede dell’Unione è individuato apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi.

Art. 6
Stemma e gonfalone

l. L’Unione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di Comunità Collinare Alto Monferrato Acquese e con lo stemma dell’Unione, che verrà approvato dal Consiglio dell’Unione.

2. Nelle cerimonie ufficiali, nonché in ogni altra pubblica ricorrenza, può essere esibito il gonfalone dell’Unione accompagnato dal Presidente o suo delegato.

3. L’utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali, sono vietati.

Art. 7
Adesioni all’Unione

l. Successivamente alla costituzione, il Consiglio dell’Unione può accettare l’adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta a mezzo di deliberazione consiliare assunta con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

2. La richiesta deve essere sottoposta, entro sessanta giorni, all’esame del Consiglio, che decide sulla sua ammissibilità, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. L’ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo, a condizione che, entro lo stesso termine, i Consigli Comunali di tutti gli Enti aderenti, compreso l’istante, approvino il nuovo Statuto dell’Unione.

4. E’ data facoltà agli altri Comuni, per gli eventuali conferimenti assegnati in dotazione all’Unione, di esigere dall’Ente istante quote di partecipazione da definirsi con l’atto di ammissione di cui al comma 2 e secondo i criteri di cui all’art. 4, comma 6.

Art. 8
Scioglimento dell’Unione

l. L’Unione si scioglie quando la metà dei Consigli dei Comuni partecipanti, abbiano, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, deliberato di recedere dall’Unione stessa.

2. Nei casi di cui al comma precedente lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi delle condizioni originanti. Nel suddetto periodo, il Consiglio dell’Unione ed i Consigli dei Comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente, il Presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla Legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell’Ente.

3. L’Unione si scioglie altresì ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dall’articolo 141 del D.Lgs n°267/2000.

4. Nei casi di scioglimento il personale dell’Unione viene convenzionalmente attribuito alle dotazioni organiche dei Comuni partecipanti. In difetto di accordo provvede il Presidente liquidatore.

Art. 9
Recesso dall’Unione

l. Ogni Comune partecipante all’Unione può recedere unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

2. Il Comune recedente deve darne comunicazione, entro il mese di giugno, al Consiglio dell’Unione, che ne prende atto. Il recesso è efficace dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata data comunicazione.

3. Il recesso non deve recare nocumento all’Unione. All’uopo tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del Comune recedente fino all’estinzione degli stessi.

4. E’ consentito al Comune recedente di affrancare i medesimi, in tutto o in parte, fatti salvi i diversi accordi conclusi con il Consiglio dell’Unione.

5. Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i diritti inerenti le attività patrimoniali esistenti all’atto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi.

6. Il Comune recedente ha comunque diritto ad usufruire, anche dopo il recesso, di quei servizi appaltati precedentemente, fino allo scadere di quei contratti, fatti salvi accordi diversi.

Art. 10
Attività regolamentare

1. L’Unione ha la potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti, anche finanziari, con i Comuni.

2. L’Unione disciplina la propria organizzazione ed attività attraverso appositi Regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge e dal presente Statuto.

3. Entro sei mesi dalla costituzione dell’Unione, il Consiglio approva il Regolamento di contabilità, il Regolamento per la disciplina dei contratti ed il Regolamento per il funzionamento degli organi. Nelle more dell’approvazione si applicano le norme dettate nei corrispondenti Regolamenti vigenti nel Comune aderente con il maggior numero di abitanti.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 11
Organi dell’Unione

l. Sono organi dell’Unione:

a) il Consiglio;

b) l’Assemblea dei Sindaci;

c) il Presidente.

CAPO I
IL CONSIGLIO

Art. 12
Status degli amministratori dell’Unione

1. Ai componenti il Consiglio e l’Assemblea dei Sindaci, nonché al Presidente dell’Unione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei Consiglieri comunali, degli Assessori e dei Sindaci.

2. Agli stessi amministratori si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Capo II del Titolo III della Parte I del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Art. 13
Composizione, elezione e durata del Consiglio

1. Il Consiglio dell’Unione è l’espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati, determina l’indirizzo politico dell’Unione stessa ed esercita il controllo politico-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i Consigli Comunali. Il Consiglio è composto dal Presidente dell’Unione, che lo presiede e da n. 16 Consiglieri.

2. I candidati alla carica di Consiglieri dell’Unione devono rivestire la qualità di Consiglieri o Assessori di uno dei Comuni partecipanti all’Unione.

3. Il Consiglio dell’Unione viene eletto da tutti i Consiglieri dei Comuni partecipanti, contestualmente all’elezione del Presidente dell’Unione, sulla base di liste di candidati, da presentare presso la Segreteria del comune più popoloso dell’Unione entro 10 giorni precedenti la data dell’elezione.

4. Con la lista di candidati al consiglio dell’Unione deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente collegato alla lista medesima ed il programma amministrativo da affiggere all’albo pretorio dei Comuni partecipanti.

5. Ciascuna candidatura alla carica di Presidente è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere dell’Unione, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.

6. Non è richiesta nessuna dichiarazione di presentazione della lista.

7. Nella scheda è indicato il candidato alla carica di Presidente.

8. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di Presidente, tracciando un segno sul relativo nominativo. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere compreso nella lista collegata al candidato alla carica di Presidente prescelto, scrivendone il cognome ed il nome nella apposita riga stampata sotto il nominativo del candidato Presidente.

9. E’ proclamato eletto Presidente il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

10. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di Presidente ad essa collegato.

11. Alla lista collegata al candidato alla carica di Presidente che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio.

12. Nell’ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri dell’Unione secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono, nell’ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di Presidente della lista medesima.

13. E’ Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi del comma precedente, con esclusione del Presidente neoeletto e dei candidati alla carica di Presidente proclamati Consiglieri ai sensi del comma medesimo.

14. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato Presidente collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori aventi diritto. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla.

15. In caso di decesso di un candidato alla carica di Presidente, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall’articolo 18, terzo, quarto e quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, consentendo, in ogni caso, l’integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a Presidente ed a Consigliere dell’Unione.

16. Il consiglio dell’Unione si rinnova ogni cinque anni. Esso esercita le proprie funzioni fino al 46° giorno antecedente la data delle elezioni per la sua rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva al compimento del periodo suddetto.

17. Il quinquennio decorre dalla data della elezione.

18. Si procede inoltre alla rinnovazione integrale:

a) in caso di modificazione del numero dei Comuni partecipanti all’Unione;

b) in occasione del rinnovo dei Consigli della maggioranza dei Comuni partecipanti all’Unione;

c) quando il Consiglio dell’Unione, per dimissioni o qualsiasi altra causa, abbia perduto la metà dei propri membri.

Nei casi di cui al periodo precedente, le elezioni si effettuano entro tre mesi dal verificarsi delle rispettive condizioni.

19. La prima elezione del Consiglio e del Presidente deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell’Unione.

20. Nei casi di dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione di un componente eletto nel Consiglio dell’Unione, il Consiglio medesimo provvede alla surrogazione o alla supplenza nel rispetto delle disposizioni stabilite per i Consigli comunali.

21. Nel caso di rinnovo del Consiglio di uno o più Comuni partecipanti all’Unione, la cessazione dalla carica di consigliere comunale comporta la decadenza dalla carica e dalle funzioni di Consigliere dell’Unione. In tal caso - salvo quanto previsto al precedente comma 18 lettera b) - ciascun Consiglio comunale neo eletto, entro 45 giorni dalla proclamazione, eleggerà nel proprio seno un numero di Consiglieri dell’Unione pari a quello dei Consiglieri cessati che appartenevano al Consiglio del Comune medesimo.

22. Il mandato dei Consiglieri dell’Unione eletti ai sensi del comma precedente avrà durata fino alla rinnovazione integrale del Consiglio dell’Unione a norma dei precedenti commi 16 e 17.

Art. 14
Consiglieri

l. Sono attribuiti ai Consiglieri dell’Unione i diritti e i doveri stabiliti dalla Legge per i Consiglieri comunali. In particolare, essi hanno diritto di ottenere dagli uffici dell’Unione, nonché dai concessionari di servizi, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all’espletamento del proprio mandato. Il Regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto allo scopo di conciliare le prerogative dei Consiglieri con le esigenze della funzionalità amministrativa. Inoltre, i Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del Consiglio, nonché di interrogazione e mozione.

2. Per i Consiglieri che non intervengono alle sedute per un intero anno, senza giustificati motivi, il Presidente dell’Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.

3. Il Consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta utile successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, decide se accoglierle o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal Consigliere sulla contestazione è equiparato all’assenza di giustificazione.

4. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili di lavoro, l’eccessiva distanza dalla sede dell’Unione per motivi contingenti, qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare la inequivocabile volontà del Consigliere di portare a termine il mandato.

5. I Consiglieri non residenti nell’Unione, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti ad eleggere domicilio presso la sede dei Comuni del cui organo consiliare essi fanno parte.

Art. 15
Organizzazione del Consiglio

1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dal presente Statuto e dal Regolamento.

2 Il Consiglio adotta il Regolamento a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni del Regolamento stesso.

3. La presidenza del Consiglio compete al Presidente dell’Unione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se membro del Consiglio. Nel caso in cui il Vice Presidente non sia membro del Consiglio, la presidenza spetta al Consigliere anziano.

Art. 16
Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio definisce l’indirizzo dell’Unione, esercita il controllo politico sull’amministrazione e la gestione, anche indiretta, dell’Unione stessa e adotta, per l’esercizio delle funzioni e servizi di propria competenza, gli atti attribuiti dalla legge ai Consigli Comunali.

2. Nell’ambito dell’attività di indirizzo il Consiglio approva direttive generali, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione alla propria attività istituzionale. Esso può impegnare l’Assembla dei Sindaci a riferire sull’attuazione di specifici atti di indirizzo.

3. L’attività di controllo del Consiglio si realizza principalmente mediante l’esercizio dei diritti da parte dei singoli Consiglieri, in conformità al presente Statuto.

4. Nella prima seduta del Consiglio il Presidente, sentita l’Assemblea dei Sindaci, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

5. Ai fini di cui al presente articolo, si intende per prima seduta la prima convocata dopo la proclamazione dei Consiglieri e del Presidente neoeletti.

6. La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Presidente entro 10 giorni dalla data delle elezioni e deve svolgersi entro 10 giorni dalla data della convocazione.

Art. 17
Adunanze

1. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio e ne formula l’ordine del giorno.

2. La convocazione può essere richiesta da almeno due Sindaci o da un quinto dei Consiglieri in carica, nel qual caso il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste, purché, corredate da proposte di deliberazione.

3. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, entro quarantotto ore, per la trattazione delle questioni urgenti.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal Regolamento. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.

5. Il Regolamento disciplina il quorum strutturale ed ogni altra modalità per la validità delle sedute, per l’adozione delle singole deliberazioni e per la partecipazione dei cittadini.

6. Il Consiglio delibera con l’intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati ed a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla Legge o dallo Statuto. In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide purchè sia presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.

7. Le competenze del Consiglio dell’Unione sono quelle previste dall’art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, in quanto compatibili.

8. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

CAPO II
IL PRESIDENTE

Art. 18
Elezione, cessazione.

1. Il Presidente dura in carica fino al rinnovo del Consiglio e cessa comunque dalla carica qualora, per qualsiasi ragione, venga a cessare il proprio mandato di Sindaco; egli è rieleggibile per una sola volta.

2. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione alla Segreteria dell’Unione

4. L’approvazione della mozione comporta la decadenza del Presidente in carica e lo scioglimento del Consiglio dell’Unione.

5. Il voto del Consiglio dell’Unione contrario ad una proposta del Presidente non ne comporta le dimissioni.

6. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente dell’Unione, il Consiglio e l’Assemblea rimangono in carica e le funzioni del Presidente sono svolte dal vice Presidente fino all’elezione del nuovo Presidente, da effettuare, contestualmente all’elezione del nuovo Consiglio, entro 45 giorni dall’elezione del nuovo Consiglio del Comune di cui il Presidente cessato era Sindaco.

7. Le dimissioni del Presidente divengono efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio dell’Unione.

8. In caso di dimissioni del Presidente dalla carica ricoperta in seno all’Unione, si applica il disposto di cui ai precedenti commi 6 e 7 e l’elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio sarà effettuata entro 45 giorni dalla data di efficacia delle dimissioni.

Art. 19
Competenza

1. Il Presidente rappresenta l’Unione; convoca e presiede il Consiglio e l’Assemblea dei Sindaci, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l’unità dell’attività politico-amministrativa.

2. Il Presidente, quale organo responsabile dell’amministrazione dell’Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuitigli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

3. Il Presidente interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa dell’Unione sulla base delle linee programmatiche di mandato presentate al Consiglio. Nell’esercizio delle proprie competenze, il Presidente, in particolare:

a) coordina e stimola l’attività dei componenti l’Assemblea e ne mantiene l’unità di indirizzo politico, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;

b) nell’ambito della dotazione organica, attribuisce gli incarichi dirigenziali, tenuto conto delle professionalità esistenti nell’Ente. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o di alta specializzazione può avvenire con contratti di diritto pubblico o, eccezionalmente e con adeguata motivazione, di diritto privato, a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla legge sul pubblico impiego per l’accesso ai relativi posti di organico;

c) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive ed indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei Programmi dell’Ente;

d) nomina il Segretario dell’Unione;

e) affida gli incarichi fiduciari per consulenze esterne, ivi compresi gli incarichi professionali e quelli per assistenza legale, salvo che l’individuazione del professionista non debba essere il risultato di procedure selettive;

f) promuove, assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

g) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività dell’Unione;

h) stabilisce gli argomenti da porre all’ordine del giorno del Consiglio e dell’Assemblea dei Sindaci;

i) ha facoltà di delegare ai componenti dell’Assemblea i poteri che la Legge e lo Statuto gli attribuiscono. In particolare il Presidente può delegare ai singoli componenti l’Assemblea dei Sindaci il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. L’attività di sovrintendenza si traduce in una articolata specificazione degli indirizzi e nell’esercizio del potere di controllo;

j) autorizza le missioni dei componenti degli organi collegiali e del Segretario.

Art. 20
Vicepresidente

l. Il vicepresidente è il componente dell’Assemblea dei Sindaci che a tale funzione viene designato dal Presidente, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento e nelle ipotesi di cui al precedente art. 18 commi 6 e seguenti.

2. Quando il vicepresidente sia impedito, il Presidente è sostituito dal componente dell’Assemblea più giovane di età.

CAPO III
L’ASSEMBLEA DEI SINDACI

Art. 21
Composizione, nomina e cessazione

l. L’Assemblea è composta dal Presidente dell’Unione e dai Sindaci dei Comuni partecipanti, fino al massimo di un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei Consiglieri dell’Unione, computando a tal fine il Presidente.

2. Ciascun membro dell’Assemblea dura in carica per la durata del proprio mandato di Sindaco; in occasione di ciascuna tornata elettorale, il Sindaco neoeletto in ogni Comune assume di diritto la carica di membro dell’Assemblea.

3. I membri cessano altresì dalle funzioni al venir meno, per qualsiasi altra causa, dalla carica di Sindaco di uno dei Comuni dell’Unione; in tal caso, subentra quale componente l’Assemblea chi ne esercita le funzioni presso il rispettivo Comune.

Art. 22
Competenza

l. L’Assemblea collabora con il Presidente nel governo dell’Unione per l’attuazione del programma amministrativo, provvedendo, attraverso deliberazioni collegiali:

a) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla Legge e dallo Statuto;

b) a dare attuazione alle linee programmatiche di mandato, presentate al Consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell’esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei Responsabili di Servizio;

c) ad adottare i Regolamenti relativi all’ordinamento degli uffici e dei servizi e per l’accesso agli impieghi, oltre che i provvedimenti relativi alla determinazione o variazione della dotazione organica, alla determinazione degli obiettivi e dei budget di risorse da assegnare ai Servizi;

d) a riferire al Consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita;

e) ad autorizzare il Presidente, titolare della rappresentanza legale dell’Unione, ad agire o resistere in giudizio;

f) ad adottare tutti gli atti di governo che non siano attribuiti dalla Legge o dallo Statuto ad altri organi.

Art. 23
Funzionamento

l. L’Assemblea provvede con proprie deliberazioni a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell’ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non regolamentato dalla Legge, dallo Statuto o dal Regolamento.

2. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di metà dei componenti l’Assemblea.

3. Le adunanze dell’Assemblea non sono pubbliche.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO III
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E ORGANIZZAZIONE DELL’UNIONE

CAPO I
LA GESTIONE DELL’UNIONE

Art. 24
Principi e criteri di gestione

l. L’Unione ispira l’organizzazione degli uffici e del personale a criteri d’autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.

2. L’attività dell’amministrazione s’ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni d’indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell’Ente, da quella di gestione che è svolta dal Segretario e dai funzionari, nelle forme e secondo le regole dettate dal presente Statuto e dai Regolamenti.

3. La gestione si sostanzia nello svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.

4. La tecnostruttura indicata al comma 2 esercita, ai sensi della Legge, dello Statuto e del Regolamento, le proprie competenze attraverso poteri decisionali in ordine alla scelta dei mezzi e all’utilizzo delle risorse disponibili, al fine di conseguire i risultati attesi.

5. L’organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell’Ente secondo le norme del Regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 25
Personale

l. L’Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l’ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

2. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante l’uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici, e con la responsabilizzazione dei dipendenti.

3. La disciplina del personale è riservata alla contrattazione anche decentrata ed agli atti normativi dell’Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto. Il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare, disciplina:

a) la struttura organizzativo-funzionale;

b) la dotazione organica;

c) le modalità di assunzione e cessazione dal Servizio;

d) gli strumenti e le forme dell’attività di raccordo e di coordinamento tra i Responsabili della gestione.

4. I Regolamenti disciplinano, altresì, l’amministrazione dell’Unione, che deve essere improntata ai principi operativo-funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa:

a) organizzazione del lavoro per Programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;

b) analisi ed individuazione della produttività dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell’apparato, improntando l’organizzazione del lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti.

CAPO II
IL SEGRETARIO E I FUNZIONARI

Art. 26
Il Segretario

l. Il Segretario è nominato dal Presidente, dal quale dipende funzionalmente, con contratto a tempo determinato, tra i Segretari in servizio in almeno uno dei Comuni aderenti all’Unione, previa stipula di apposita convenzione con l’Ente di appartenenza.

2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente. Sovrintende all’attività dei funzionari e ne coordina l’attività, con poteri di sostituzione in caso d’inerzia degli stessi. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l’adozione delle misure previste dall’ordinamento.

3. Assolve, inoltre, a tutte le funzioni conferitegli dal Presidente, fatte salve quelle gestionali assegnate al direttore generale, qualora nominato. Se le funzioni di direttore generale sono conferite al Segretario, allo stesso compete un trattamento economico aggiuntivo, secondo la previsione della contrattazione collettiva di comparto.

Art. 27
Responsabili di Servizio

l. I Responsabili dei Servizi, con l’osservanza dei principi e criteri fissati dall’ordinamento, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dell’Unione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel Regolamento.

2. Ai Responsabili dei Servizi è attribuita, secondo le disposizioni di legge e del complesso normativo locale, l’attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata dalla legge ad altri organi dell’Ente. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna delle suddette competenze poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.

3. I Responsabili preposti ai singoli Servizi dell’Ente rispondono tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell’attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli organi elettivi.

Art. 28
Incarichi di Responsabile di Servizio e contratti a tempo determinato

1. Il Presidente, su proposta del Segretario, prepone ai singoli Servizi dipendenti o funzionari della qualifica apicale, con incarico di direzione, revocabile in qualunque tempo. Gli incarichi sono affidati ispirandosi a criteri di trasparenza e professionalità.

2. La copertura dei posti di Responsabile di Servizio o di figure di alta specializzazione può avvenire, con nomina del Presidente, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, di durata non superiore al mandato del Presidente. In via eccezionale, e con provvedimento motivato, il contratto può essere di diritto privato.

3. I Responsabili esterni debbono possedere gli stessi requisiti propri della qualifica che sono chiamati a ricoprire e non possono, in ogni caso, eccedere la quota di un terzo del numero globale degli apicali preposti ai Servizi di cui al comma 1 del presente articolo, con arrotondamento all’unità.

4.. 1 soggetti di cui al comma 3 sono scelti sulla base di curricula che ne comprovino l’effettiva professionalità. Il reclutamento di tale personale può anche avvenire a seguito di prove selettive.

CAPO III
I SERVIZI

Art. 29
Gestione dei Servizi

l. L’Unione gestisce i Servizi in sintonia con i principi dettati dalla legge e dal presente Statuto ed alle condizioni che assicurino la migliore efficienza, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva entro il quadro delle finalità sociali e territoriali che costituiscono obiettivo dell’Unione stessa.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun Servizio deve essere effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla legge per gli Enti locali.

3. Per tutte le forme di gestione dei Servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 30
Designazioni, durata in carica e revoca di rappresentanti dell’Unione componenti di altri organi

l. In esecuzione degli indirizzi dettati dal Consiglio, il Presidente nomina i rappresentanti dell’Unione in organi di società partecipate e di altri Enti, i quali relazionano semestralmente al Consiglio in occasione delle sessioni dedicate al bilancio ed al rendiconto della gestione e possono, anche su loro richiesta, essere sentiti su specifici argomenti.

2. I rappresentanti dell’Unione in società di capitali. ed in altri Enti durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del Presidente che li ha nominati, esercitando, tuttavia, le funzioni fino alla nomina dei successori.

3. I suddetti rappresentanti, qualora non osservino gli indirizzi definiti dall’Unione o non adempiano ai propri doveri, possono essere revocati con provvedimento motivato dal Presidente, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

4. Gli stessi rappresentanti sono dichiarati decaduti dall’incarico, da parte del Presidente, quando siano intervenute, successivamente alla nomina, cause di ineleggibilità o sia stata accertata la mancanza di taluno dei requisiti soggettivi previsti per la nomina.

5. I rappresentanti stessi dovranno, altresì, essere dichiarati decaduti da parte del Presidente, quando, verificata l’esistenza di cause di incompatibilità all’incarico, sia inutilmente trascorso il termine assegnato per rimuovere tali cause.

CAPO IV
IL CONTROLLO INTERNO

Art. 31
Principi generali del controllo interno

1. Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell’attività svolta, l’Ente si avvale delle seguenti tipologie di controllo:

a) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali;

b) controllo interno di regolarità contabile, per garantire la corrispondenza dell’azione amministrativa ai principi dell’ordinamento finanziario e contabile;

c) controllo di gestione per verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi programmati, nell’ambito di una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche;

d) controllo per la valutazione del personale, per l’erogazione di compensi accessori collegati alle funzioni e per l’accertamento di eventuali responsabilità.

Art. 32
Organo di revisione dei conti

l. L’attività di vigilanza definita alla lettera a) del precedente articolo è svolta dall’organo di revisione dei conti.

2. Il Revisore è eletto dal Consiglio con le modalità stabilite dalla legge per i Revisori degli Enti locali; i candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento delle Autonomie locali, devono possedere quelli per l’elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa.

3. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza dell’organo di revisione. Saranno, altresì, disciplinate con il Regolamento, le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci delle società per azioni.

4. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Revisore può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i Responsabili di Servizio dell’Ente, che hanno l’ obbligo di rispondere, nonché degli eventuali rappresentanti dell’Unione in qualsivoglia Ente; può presentare relazioni e documenti al Consiglio.

5. Il Revisore può assistere alle sedute del Consiglio, e, se invitato, dell’Assemblea. Su richiesta del Presidente, può prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla propria attività.

Art. 33
Controllo interno di regolarità contabile

l. Al controllo di regolarità contabile provvede il Responsabile dei Servizi finanziari. Il suddetto controllo è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio, con particolare riferimento all’andamento degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata.

2. L’Ente è tenuto a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.

3. Il Regolamento di contabilità disciplina tempi e modalità del controllo, con l’applicazione dei principi dettati dall’ordinamento.

Art. 34
Controllo di gestione

l. Il Controllo di gestione si attua sulla base di parametri quantitativi, qualitativi o economici, volti a valutare l’utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, a comparare i costi con la qualità e quantità dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalità dell’organizzazione ed il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. La funzione del Controllo di gestione è assegnata ad un collegio di esperti nominati dal Presidente che si avvale della collaborazione dei Responsabili di Servizio e della struttura operativa dei Servizi finanziari.

3. Le modalità di valutazione, gli indicatori specifici, la frequenza delle rilevazioni, i tempi per la presentazione della relazione a chiusura dell’esercizio, sono disciplinati dal Regolamento.

Art. 35
Controllo per la valutazione del personale

l. Le prestazioni dei Responsabili di Servizio, nonché i loro comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate, sono soggetti a valutazione.

2. Apposito nucleo di valutazione, composto da tre esperti nominati dal Presidente, annualmente verifica, anche sulla base del Controllo di gestione, i risultati dell’attività amministrativa, in attuazione di criteri e procedure predeterminati con apposita deliberazione dell’Assemblea.

3. Ai componenti del nucleo può essere affidato, con lo stesso atto di nomina, il Controllo di gestione.

4. La relazione contenente i giudizi sul personale valutato costituisce presupposto per l’erogazione dei trattamenti economici accessori che la legge o i contratti collettivi di lavoro subordinano a procedure valutative.

5. Il procedimento di valutazione è improntato, in generale, ai principi e alle garanzie dettate per il pubblico impiego ed in particolare deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

a) conoscenza dell’attività del valutato;

b) partecipazione al procedimento, con acquisizione in contraddittorio delle giustificazioni dell’interessato, qualora il giudizio non sia positivo.

6. La procedura di valutazione è propedeutica all’accertamento delle responsabilità dei Responsabili di Servizio, disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, con conseguente possibilità di revoca dell’incarico.

Art. 36
Controllo e pubblicità degli atti monocratici

l. Le determinazioni dei Responsabili di Servizio che comportano impegni di spesa sono esecutive con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal Responsabile del Servizio finanziario.

2. Le determinazioni sono sottoposte al regime di pubblicazione, previsto per le deliberazioni dell’Ente e all’obbligo della comunicazione all’Assemblea.

TITOLO IV
FORME ASSOCIATIVE ED ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 37
Principi generali

l. L’Unione promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell’azione amministrativa e adeguati standard qualitativi dei servizi pubblici da essa comunque gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.

2. A questo scopo l’attività dell’Ente si organizza e si svolge, se necessario ed opportuno, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione utili al perseguimento degli obiettivi.

Art. 38
Accordi di programma

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi e di Programmi che richiedono per la loro realizzazione l’azione integrata e coordinata dell’Unione e di altri Enti pubblici, il Presidente promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l’integrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi all’opera, all’intervento o al progetto al quale si riferisce l’accordo. L’accordo è stipulato dal Presidente.

2. L’accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrali atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole, nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli Enti che partecipano all’accordo.

3. Ove ne ricorrano i presupposti, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all’art. 34, comma 5, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

TITOLO V
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
LA PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’
DELL’UNIONE

Art. 39
Associazionismo e partecipazione

l. Gli organi dell’Unione si avvalgono, per l’amministrazione dell’Ente, della partecipazione dei cittadini ai quali sono garantite opportune forme per l’esercizio di tale facoltà, allo scopo di realizzare più elevate forme di democrazia.

2. L’Unione valorizza, altresì, le libere forme associative senza finalità di lucro, di cooperazione dei cittadini e in particolar modo quelle di volontariato sociale e promuove organismi di partecipazione.

3. L’Unione, nel procedimento relativo all’adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può consultare le associazioni che rappresentano tali categorie, nonché i soggetti portatori di interessi sociali diffusi interessati all’atto da emanarsi.

Art. 40
Istanze e petizioni

l. Tutti gli interessati possono rivolgere al Presidente istanze su materie inerenti l’attività dell’amministrazione.

2. Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all’attività dell’Unione inoltrando in forma collettiva petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi.

3. Il Regolamento disciplina le modalità ed i tempi per l’esame e per il riscontro delle istanze e delle petizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 41
Proposte di atti amministrativi

l. Gli elettori dei Comuni facenti parte dell’Unione possono formulare proposte di atti deliberativi ed inoltrarli al Presidente.

2. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno il 15 per cento del numero complessivo degli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni aderenti all’Unione.

3. Le stesse, corredate dai pareri previsti per legge, debbono essere esaminate dall’organo competente entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione.

4. Il Regolamento stabilisce le materie e le modalità di presentazione della proposta, le forme di pubblicizzazione, di raccolta delle firme, oltre che i termini ed i soggetti cui deve essere fornita la risposta.

CAPO II
ACCESSO DEI CITTADINI E TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 42
Accesso

l. Nel rispetto dei principi della Legge e del presente Statuto il Regolamento, da adottarsi entro dodici mesi dall’entrata in vigore dello Statuto, stabilisce le modalità di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dell’Unione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici dell’Unione stessa, nonché di intervento nei procedimenti amministrativi.

2. Il Regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi devono ispirarsi al principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.

3. Allorché un provvedimento dell’amministrazione sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.

4. Il Regolamento prevede il funzionario responsabile del procedimento, disciplina tutte le modalità dell’intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l’amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

5. Sono sottratti al diritto di accesso le categorie di atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione, nonché quelle esplicitamente individuate dal Regolamento.

6. Il Regolamento disciplina altresì l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

7. E’ in ogni caso fatta salva la facoltà per l’amministrazione di concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi.

Art. 43
Pubblicità dagli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell’amministrazione o degli altri Enti dipendenti dall’ Unione, sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’amministrazione.

2. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. L’Unione utilizza, per rendere reale tale pubblicità, mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni.

3. I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti, delle procedure e quant’altro li riguardi, concernenti un procedimento amministrativo.

TITOLO VI
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 44
Statuto

l. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento dell’Unione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi dell’Ente.

2. Le modifiche allo Statuto potranno essere proposte dal Consiglio dell’Unione, su iniziativa del Presidente o di singoli Consiglieri, con deliberazione approvata con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Successivamente, la proposta dovrà essere approvata, con la medesima maggioranza qualificata, dai Consigli di tutti i Comuni partecipanti. Le relative deliberazioni saranno affisse, dopo l’espletamento del controllo, all’Albo pretorio di tutti i Comuni per trenta giorni consecutivi e le modifiche statutarie entreranno in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell’Albo del Comune che avrà provveduto per ultimo all’affissione.

3. E’ ammessa l’iniziativa di almeno il trenta per cento degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun Comune aderente all’Unione, per proporre modificazioni allo Statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l’ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

Art. 45
Regolamenti

l. L’Unione emana Regolamenti nelle materie ad essa demandate dalla Legge o dallo Statuto.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dei principi fissati dalle suddette norme generali, delle disposizioni statutarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà.

3. I Regolamenti sono pubblicati all’albo pretorio del Comune sede dell’unione dopo l’adozione della deliberazione, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa ed entrano in vigore dopo il favorevole esame da parte dell’organo di controllo. I Regolamenti devono essere anche pubblicati all’Albo pretorio di ciascun Comune partecipante, ai fini di garantirne l’effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art.46
Adeguamento delle fonti normative a leggi sopravvenute

l. Gli adeguamenti dello Statuto o dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi contenuti nella Costituzione e nelle leggi in materia di ordinamento degli Enti locali e di disciplina delle funzioni ad essi conferite, entro i centoventi giorni successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

2. Costituiscono limite per l’autonomia normativa dell’Unione solamente quelle norme recanti principi espressamente individuati quali inderogabili.

Art. 47
Disposizioni transitorie

1.Nelle more dell’approvazione del Regolamento da parte del Consiglio dell’Unione, la prima elezione del consiglio e del Presidente dell’Unione si svolgerà sulla base delle disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Il Sindaco del Comune più popoloso dell’Unione nomina, con proprio decreto, l’Ufficio elettorale, composto dal Segretario del medesimo Comune, che lo presiede e da n. 2 dipendenti del Comune appartenenti alla qualifica apicale; tale Ufficio verifica ed attesta la regolarità della presentazione delle liste dei candidati al Consiglio dell’Unione e l’ammissibilità delle candidature a Consigliere ed a Presidente dell’Unione medesima.

A tal fine, l’Ufficio accerta la presenza delle firme di accettazione delle candidature, autenticate nelle forme di legge e la qualità di Consigliere o Assessore comunale dei candidati al Consiglio, nonché la qualità di Sindaco dei candidati alla Presidenza dell’Unione.

3. L’elezione è indetta con decreto del Sindaco del Comune più popoloso dell’Unione per una domenica compresa entro il termine di 45 giorni dalla data di stipula dell’atto costitutivo dell’Unione. Le operazioni di voto si svolgono dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso la sala consiliare del Comune più popoloso dell’Unione. Almeno due componenti l’Ufficio elettorale di cui al comma 1 devono essere presenti durante lo svolgimento delle operazioni di voto. Gli aventi diritto, presentando un documento di identità in corso di validità, esprimono il voto con modalità che ne garantiscano la segretezza. Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto, l’Ufficio elettorale procede pubblicamente al riscontro del numero dei votanti e subito dopo allo scrutinio dei voti espressi, all’attribuzione dei seggi alle liste ed alla proclamazione del Presidente e dei Consiglieri eletti.

Art. 48
Disposizioni finali

l. Il presente Statuto, dopo il favorevole esame dell’organo di controllo, sarà pubblicato per trenta giorni all’Albo pretorio di ciascun Comune partecipante all’Unione ed entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all’albo del comune che per ultimo lo avrà pubblicato.