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Bollettino Ufficiale n. 47 del 21 / 11 / 2002
Deliberazione della Giunta Regionale 21 ottobre 2002, n. 62-7443
Linee guida per il monitoraggio permanente delle dotazioni di beni tecnologici in uso presso le Aziende Sanitarie regionali
A relazione dellAssessore DAmbrosio:
- Premesso che la Regione Piemonte deve essere in grado di conoscere in tempo reale la consistenza aggiornata delle dotazioni tecnologiche in possesso delle Aziende Sanitarie ed in funzione presso le stesse, al fine di poter adempiere ai seguenti compiti istituzionali:
1. monitoraggio delle dotazioni allo scopo di analisi quali-quantitative di raffronto tra prestazioni erogabili e risorse tecnologiche disponibili;
2. conoscenza puntuale delle dotazioni tecnologiche preesistenti in occasione di presentazione di progetti di investimento o di richieste di finanziamento;
3. analisi di congruità fra i piani di investimento, rilevati dallOsservatorio Regionale delle Tecnologie (OTR), e gli obiettivi definiti dalla programmazione sanitaria regionale;
4. analisi di congruità degli accantonamenti previsti nei bilanci delle Aziende Sanitarie, rispetto alla consistenza del patrimonio tecnologico in proprietà;
premesso che le singole Aziende Sanitarie, analogamente alla Regione Piemonte, devono disporre di un proprio inventario tecnologico aggiornato in tempo reale, per soddisfare le seguenti esigenze:
1. ottemperare ai requisiti di accreditamento;
2. gestire lattività di mantenimento del parco tecnologico, con particolare riferimento ai contratti ed ai service manutentivi esternalizzati, alle verifiche di funzionalità e sicurezza, al reperimento interno urgente di dotazioni sostitutive, in caso di emergenza;
3. effettuare analisi interne di congruità tra spesa manutentiva e parco tecnologico mantenuto, tra prestazioni erogate e risorse tecnologiche disponibili, ecc.;
4. preso atto che gli strumenti informativi e le competenze necessarie al mantenimento dellinventario tecnologico allinterno delle Aziende Sanitarie sono sostanzialmente differenti da quelli già posti in atto per la gestione patrimoniale dei cespiti, a fini di ammortamento;
- considerata lopportunità di unificare gli standard di codifica delle tecnologie, utilizzati negli inventari tecnologici delle Aziende Sanitarie e della Regione Piemonte, al fine di evitare onerose ed incerte operazioni di transcodifica nel passaggio delle informazioni dal livello locale al livello centrale;
- preso atto che gli standard di codifica delle tecnologie sono già definiti e aggiornati a livello regionale, nellambito dellattività istituzionale dellOsservatorio delle Tecnologie (OTR)
- preso atto che linventario tecnologico unificato e aggiornato in tempo reale costituisce livello informativo di base indispensabile per il corretto funzionamento dellOsservatorio delle Tecnologie (OTR).
Premesso quanto sopra;
- vista la L. 724/1994 (art. 6 comma 2);
- vista la L.R. 54/1994;
- vista la L. 405/2001 (art. 2 comma 3);
- vista la D.G.R. 7 gennaio 2001 n. 27-1912, allegato b);
la Giunta regionale a voti unanimi, espressi nei modi di legge,
delibera
a) di assumere le seguenti iniziative, finalizzate a coordinare ed armonizzare la gestione di inventari tecnologici a livello di Aziende Sanitarie, con requisiti tali da poter confluire rapidamente e semplicemente in una banca-dati regionale delle dotazioni tecnologiche:
a01 - definizione, aggiornamento e distribuzione a livello regionale delle codifiche standard da utilizzarsi per le operazioni di inventario delle dotazioni tecnologiche, di proprietà o di terzi in uso;
a02 - definizione delle classi tecnologiche di stretto interesse regionale, da trasmettersi alla banca-dati regionali, con ampia facoltà locale di estendere linventario ad ulteriori dotazioni tecnologiche di interesse locale;
a03 - definizione del record informativo minimale costituente la scheda di inventario di ciascuna dotazione tecnologica, lasciando ampia facoltà di estendere liberamente il record informativo a tutte le informazioni complementari, libere o codificate, ritenute di interesse a livello di gestione locale;
a04 - definizione delle modalità e delle tempistiche di trasmissione degli aggiornamenti incrementali/decrementali degli inventari tecnologici dal livello locale verso il livello centrale
a05 - analisi dei prodotti informatici disponibili in commercio e delle procedure auto-realizzate o fatte realizzare su misura dalle Aziende Sanitarie per la gestione diretta o appaltata dellinventario tecnologico;
a06 - definizione di unipotesi tecnica e organizzativa per la gestione, il mantenimento e la trasmissione dei dati inerenti allinventario tecnologico basata sulle risultanze delle attività di cui al punto precedente o realizzata ad hoc;
a07 - organizzazione di corsi di aggiornamento/addestramento per il personale tecnico dipendente delle Aziende Sanitarie incaricato per le operazioni di realizzazione, mantenimento ed interscambio dati inerenti linventario tecnologico, con rilascio di attestato di qualifica finale;
a08 - definizione dei formati dei prospetti riassuntivi delle forniture aggiudicate che devono apparire nelle determine / delibere delle Aziende Sanitarie, al fine di semplificare lalimentazione delle banche dati dellOPT e dellinventario tecnologico;
b) di rendere obbligatorio per le Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere della Regione Piemonte la detenzione e laggiornamento permanente di un inventario tecnologico avente i requisiti identificati al punto a), almeno per le classi tecnologiche di interesse regionale definite al paragrafo a02;
c) di comprendere il rispetto di tale adempimento fra quelli che annualmente sono disciplinati dai Piani di Attività approvati dallAssessorato alla Sanità, contribuendo quindi alla valutazione dei Direttori Generali secondo quanto previsto dalla DGR 8 luglio 2002 n. 40-6553 - Obiettivo 2 - Lettera D -
d) di dare mandato alla Direzione Controllo delle Attività Sanitarie Settore Regionale di tradurre in atto le direttive di cui al punto a).
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)