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Bollettino Ufficiale n. 47 del 21 / 11 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2002, n. 30 - 7708

Criteri e modalità per il riparto dei fondi sul cap. 10915/2002 destinati all’incentivazione finanziaria dell’associazionismo locale per l’anno 2002

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le motivazioni illustrate in premessa,

- di fissare i seguenti criteri e modalita’ per il riparto dei fondi di cui al cap.10915/2002 destinati all’incentivazione finanziaria dell’associazionismo locale per l’anno 2002;

Il 50% dei fondi ancora disponibili sul capitolo 10915/2002 è destinato alle forme associative per la realizzazione di progetti finalizzati a sviluppare e/o ottimizzare la gestione associata di servizi comunali.

a) CONTRIBUTI ALLE FORME ASSOCIATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI A SVILUPPARE E/O OTTIMIZZARE LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI COMUNALI.

Condizioni per la concessione dei contributi:

I contributi sono destinati al sostegno finanziario di Unioni, Comunità montane, Consorzi e convenzioni per spese relative alla realizzazione di progetti per sviluppare la gestione associata (aumento del numero degli Enti aderenti alla forma associativa e/o del numero dei servizi gestiti in forma associata) e/o ottimizzarla anche attraverso un sistema di meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività.

La realizzazione dei progetti deve avvenire entro due anni dall’ammissione a finanziamento dei progetti stessi.

I progetti che prevedono per la loro realizzazione l’utilizzo di risorse informatiche e tecnologiche (infrastrutture di rete, servizi, applicazioni, basi di dati ecc.) devono adottare architetture e standard aderenti alle risorse di rete e tecnologiche messe a disposizione per i Comuni dalla RUPAR - Piemonte.

Le domande di contributo devono essere corredate da una relazione progettuale illustrante la situazione giuridica e di fatto della forma associativa; gli obiettivi che si intendono raggiungere; la descrizione dell’intervento; le metodologie e le procedure organizzative che si intendono adottare per lo sviluppo dell’intervento; i benefici che si prevedono di realizzare; i costi complessivi previsti per la redazione e la realizzazione del progetto; le modalità di monitoraggio dei risultati conseguiti.

I costi di redazione del progetto verranno ammessi a contributo nel limite del 15% del costo complessivo per la realizzazione del progetto.

I costi complessivi di realizzazione del progetto non devono comprendere le spese derivanti dall’assunzione di personale a tempo indeterminato,

Nelle domande, inoltre, deve essere indicato come verrà finanziata la spesa non coperta da contributo regionale.

Le domande devono essere accompagnate dalla dichiarazione di impegno, nel caso di ammissione a contributo regionale, ad attuare ed a completare il progetto entro due anni dall’ammissione a finanziamento del progetto stesso, nonché a presentare i monitoraggi effettuati e una relazione finale.

Non sono ammesse a contributo spese per la redazione e/o l’attuazione di progetti già finanziati dalla Regione o dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.

Soggetti finanziabili:

- Unioni di Comuni di cui all’art. 32 del D.Lgs. 267/2000, già costituite prima dell’anno 2002 e conformi ai livelli ottimali di cui all’art.5 della l.r. 44/2000 e s.m.i.,fatte salve le deroghe consentite con D.G.R. n.25-2937 del 17/9/2001, nonché quelle concesse con D.G.R. n. 43-5899 del 22.04.2002 per il periodo di tempo a cui si riferisce il bando di concorso;

- Comunità montane per la gestione associata di cui all’art. 28 del D.Lgs. 267/2000, svolgenti prima dell’anno 2002 la gestione associata di servizi comunali.

In base alla D.G.R. n.25-2937 del 17/9/2001, le Comunità montane possono formulare domande di deroga al livello ottimale dell’appartenenza alla stessa Comunità montana solo per Comuni non montani confinanti con la Comunità interessata alla deroga in questione. Sono escluse dal predetto adempimento le Comunità montane a cui è stata concessa la deroga ai livelli ottimali con D.G.R. n. 43-5899 del 22.04.2002 per il periodo di tempo a cui si riferisce il bando di concorso;

- Consorzi di cui all’art. 31 del D.Lgs. 267/2000, svolgenti prima dell’anno 2002 la gestione associata di servizi comunali e conformi ai livelli ottimali di cui all’art.5 della l.r. 44/2000 e s.m.i., fatta salva la deroga all’appartenenza alla stessa Provincia, consentita dalla D.G.R. n.25-2937 del 17/9/2001, nonché quella concessa con D.G.R. n. 43-5899 del 22.04.2002 per il periodo di tempo a cui si riferisce il bando di concorso;

- Convenzioni di cui all’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, svolgenti prima dell’anno 2002 la gestione associata di servizi comunali e conformi ai livelli ottimali di cui all’art.5 della l.r. 44/2000 e s.m.i., fatta salva la deroga all’appartenenza alla stessa Provincia, consentita dalla D.G.R. n.25-2937 del 17/9/2001, nonché quella concessa con D.G.R. n. 43-5899 del 22.04.2002 per il periodo di tempo a cui si riferisce il bando di concorso.

Ciascun soggetto finanziabile può presentare domanda di contributo solo per un progetto.

I progetti devono coinvolgere tutti i Comuni facenti parte delle forme associative, con l’eccezione dei progetti di sviluppo della gestione associata interessanti le Comunità montane in qualità di capofila, che devono coinvolgere più del 50% dei Comuni inferiori a 5.000 abitanti, determinati sulla base dell’ultimo censimento ufficiale, appartenenti alla Comunità stessa e dei progetti di ottimizzazione della gestione associata interessanti le Comunità montane in qualità di capofila, che devono coinvolgere tutti i Comuni che partecipano alla gestione associata delle funzioni interessate.

Non sono finanziabili sia forme associative cui partecipino Comuni di Comunità montana senza coinvolgere in qualità di Ente capofila la Comunità montana di appartenenza sia forme associative tra Comuni che facciano già parte di altre Unioni.

Le domande di contributo relative a forma associativa non in possesso dei requisiti di cui all’art.5 della l.r. 44/2000 e s.m.i, in ordine alle quali è consentito, in base alla D.G.R. n. 25-2937 del 17/9/2001, formulare proposte di deroga verranno collocate in graduatoria con riserva, in attesa del provvedimento della Giunta regionale di cui all’art.6 della l.r. 44/2000 e s.m.i. In caso di provvedimento negativo, verranno escluse dalla concessione di contributo.

Le proposte di deroga, espresse dal competente organo provinciale, di concerto con gli Enti locali, devono essere trasmesse alla Regione, Direzione Affari Istituzionali e Processo di delega - Settore Autonomie locali. Tali proposte devono pervenire alla Regione Piemonte entro i termini fissati dal bando.

Soggetti esclusi dalla concessione di contributo

Sono esclusi dal finanziamento:

* i Consorzi previsti come obbligatori da disposizioni statali e regionali;

* gli accordi di programma di cui all’art. 34 del D.Lgs. 267/2000;

* le Convenzioni ed i Consorzi cui partecipano Comuni facenti parte di Comunità montana senza coinvolgere, in qualità di Ente capofila, la Comunità montana di appartenenza o a cui partecipano Comuni facenti parte di Unione di Comuni;

* le Unioni di cui all’art. 32 del D.Lgs. 267/2000, costituite tra Comuni facenti parte di altra Unione e/o di Comunità montana.

Criteri di priorità per la concessione dei contributi:

I contributi sono concessi secondo il seguente ordine di priorità:

1° Unioni di cui all’art.32 del D.Lgs. 267/2000 e Comunità montane per la gestione associata di cui all’art.28 del D.Lgs. 267/2000;

2° Consorzi di cui all’art.31 del D.Lgs. 267/2000;

3° Convenzioni di cui all’art.30 del D.Lgs. 267/2000.

Entità del contributo:

L’ammontare del contributo per la realizzazione dei progetti finanziati non sarà superiore al 90% delle spese complessive previste (comprese le spese per la redazione dei progetti) e comunque entro il limite massimo di Euro 130.000,00.

Le spese per la redazione del progetto verranno ammesse a contributo nel limite del 15% del costo complessivo per la realizzazione del progetto.

La spesa complessiva per la realizzazione del progetto non deve comprendere le spese derivanti dall’assunzione di personale a tempo indeterminato.

L’entità del contributo di cui sopra è suscettibile di rideterminazione qualora le spese sostenute siano inferiori a quelle previste.

Valutazione e selezione delle domande

Le domande di contributo sono dapprima esaminate sotto il profilo dell’ammissibilità secondo i seguenti criteri:

* titolarità del soggetto proponente;

* completezza della documentazione richiesta, con particolare riguardo alla relazione progettuale e alla sua coerenza interna.

Sono escluse le domande di contributo per i progetti che per la loro realizzazione prevedono l’utilizzo di risorse informatiche e tecnologiche non aderenti ad architetture e standard disponibili a livello regionale e messe a disposizione per i Comuni dalla RUPAR - Piemonte.

Le domande, valutate ammissibili a finanziamento, sono selezionate per l’attribuzione del finanziamento stesso sulla base di una graduatoria predisposta, nel rispetto dei criteri di priorità di cui sopra; nell’ambito di ogni tipologia associativa, la graduatoria verrà predisposta in ordine decrescente e sulla base della sommatoria dei seguenti punteggi:

1° utilizzo sistematico della RUPAR per la gestione associata di servizi: 2 punti per ogni servizio oggetto di sviluppo e/o di ottimizzazione della gestione associata attraverso la RUPAR;

2° numero dei servizi oggetto di sviluppo e/o di ottimizzazione: 1 punto per ogni servizio;

3° numero di Comuni coinvolti con popolazione inferiore a 1000 abitanti: 0,50 punti per ciascun Comune coinvolto;

4° progetti per sviluppare la gestione associata:1 punto; progetti per ottimizzare la gestione associata: 1 punto.

A parità di punteggio avranno precedenza le forme associative con maggior numero di abitanti ricompresi nel rispettivo territorio. Detta popolazione sarà determinata in base all’ultimo censimento ufficiale.

Modalità di erogazione del contributo

* acconto, pari all’80% del contributo concesso, entro 90 giorni dall’ammissione a finanziamento del progetto;

* saldo entro 90 giorni dalla dichiarazione di avvenuta attuazione del progetto, da prodursi entro 60 gg. dalla conclusione, accompagnata dai monitoraggi effettuati e da una relazione finale.

Alle forme associative beneficiarie con riserva, in attesa del provvedimento autorizzatorio di deroga di cui all’art. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i., l’acconto viene erogato a partire dal mese successivo all’intervenuta emanazione del predetto provvedimento

Modalità e termini di presentazione della domanda di contributo saranno stabiliti in apposito bando da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La Regione si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi informazione e/o documentazione che si rendesse necessaria a fini istruttori, nonché di effettuare nei confronti dei beneficiari del contributo verifiche e controlli.

Il contributo concesso potrà essere revocato, provvedendo nelle forme di legge al recupero delle somme già erogate, nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso, qualora non vengano rendicontate le spese sostenute, secondo quanto previsto dall’art. 158 del D.Lgs. 267/2000.

Nel caso di difformità tra le dichiarazioni rese o gli impegni assunti in sede di domanda di contributo e la documentazione comprovante tali dichiarazioni o impegni, la forma associativa decadrà dal beneficio concesso.

Il 50% dei fondi ancora disponibili sul cap. 10915/02 è destinato alle forme associative di prima istituzione a decorrere dal 1° gennaio 2002 ed entro il 31/3/2003.

b) CONTRIBUTI ALLE FORME ASSOCIATIVE DI PRIMA ISTITUZIONE A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2002 ED ENTRO IL 31/3/2003.

Condizioni per la concessione dei contributi

I contributi sono destinati al finanziamento di qualsiasi spesa connessa all’impianto e/o all’attivazione, ad esclusione delle spese derivanti dall’assunzione di personale a tempo indeterminato, di forme associative di prima istituzione a decorrere dal 1° gennaio 2002 ed entro e non oltre il 31/3/2003, per una durata minima triennale, per la gestione associata di almeno tre servizi comunali ricompresi nell’elenco di cui all’art.2, comma 3, lett.e) del D.P.R.31/01/1996 n.194.

Non sono finanziabili sia forme associative cui partecipino Comuni di Comunità montana senza coinvolgere in qualità di Ente capofila la Comunità montana di appartenenza sia forme associative tra Comuni che facciano già parte di altre Unioni.

Soggetti destinatari del contributo

* Unioni di Comuni di cui all’art. 32 del D.Lgs. 267/2000, conformi ai livelli ottimali di cui all’art.5 della l.r. 44/2000 e s.m.i., fatte salve le deroghe di cui al successivo punto d);

* Comunità montane per la gestione associata di cui all’art. 28 del D.Lgs. 267/2000, che non abbiano usufruito negli anni 1999 o 2000 o 2001 di finanziamenti regionali per l’associazionismo locale. La Comunità montana, in qualità di Ente capofila, deve coinvolgere più del 50% dei Comuni inferiori a 5.000 abitanti, determinati sulla base dell’ultimo censimento ufficiale, appartenenti alla Comunità stessa. In base al successivo punto d), le Comunità montane possono formulare domande di deroga al livello ottimale dell’appartenenza alla stessa Comunità montana solo per Comuni non montani confinanti con la Comunità interessata alla deroga in questione;

* Consorzi di cui all’art. 31 del D.Lgs. 267/2000, conformi ai livelli ottimali di cui all’art.5 della l.r. 44/2000 e s.m.i., fatte salve le deroghe di cui al successivo punto d);

* Convenzioni di cui all’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, conformi ai livelli ottimali di cui all’art.5 della l.r. 44/2000 e s.m.i., fatte salve le deroghe di cui al successivo punto d).

Soggetti esclusi dalla concessione di contributo

Sono esclusi dal finanziamento:

* i Consorzi previsti come obbligatori da disposizioni statali e regionali;

* gli accordi di programma di cui all’art. 34 del D.Lgs. 267/2000;

* le Convenzioni ed i Consorzi cui partecipano Comuni facenti parte di Comunità montana senza coinvolgere, in qualità di Ente capofila, la Comunità montana di appartenenza o a cui partecipano Comuni facenti parte di Unione di Comuni;

* le Unioni di cui all’art. 32 del D.Lgs. 267/2000, costituite tra Comuni facenti parte di altra Unione e/o di Comunità montana.

Entità del contributo

A ciascuna Unione di Comuni di cui all’art. 32 del D.lgs. 267/2000 verrà concesso un contributo non superiore al 90% dei costi di impianto e/o attivazione, ad esclusione di quelli derivanti dall’assunzione di personale a tempo indeterminato, e, comunque, nel limite massimo di Euro 78.000,00.

A ciascuna Comunità montana che non abbia usufruito, negli anni 1999 o 2000 o 2001, di finanziamenti regionali per l’associazionismo verrà concesso, per la gestione associata di cui all’art. 28 del D.Lgs. 267/2000, un contributo non superiore al 90% dei costi di impianto e/o attivazione, ad esclusione di quelli derivanti dall’assunzione di personale a tempo indeterminato, e, comunque, nel limite massimo di Euro 78.000,00.

La Comunità montana, in qualità di Ente capo-fila,deve coinvolgere più del 50% dei Comuni inferiori a 5.000 abitanti, determinati sulla base dell’ultimo censimento ufficiale, appartenenti alla Comunità stessa.

A ciascun Consorzio di cui all’art. 31 del D.Lgs. 267/2000 verrà concesso un contributo non superiore al 90% dei costi di impianto e/o attivazione, ad esclusione di quelli derivanti dall’assunzione di personale a tempo indeterminato, e, comunque, nel limite massimo di Euro 42.000,00

A ciascuna Convenzione di cui all’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 verrà concesso un contributo non superiore al 90% dei costi di impianto e/o attivazione, ad esclusione di quelli derivanti dall’assunzione di personale a tempo indeterminato, e, comunque, nel limite massimo di Euro 30.000,00.

Criteri prioritari e preferenziali per la concessione dei contributi

I contributi sono concessi secondo il seguente ordine di priorità:

1° Unioni di cui all’art. 32 del D.Lgs. 267/2000 e Comunità montane per la gestione associata di cui all’art. 28 del D.Lgs. 267/2000;

2° Consorzi di cui all’art. 31 del D.Lgs. 267/2000;

3° Convenzioni di cui all’art. 30 del D.Lgs. 267/2000.

Le domande ammissibili sono soddisfatte sulla base di una graduatoria che verrà predisposta nel rispetto dei criteri di priorità di cui sopra; nell’ambito di ogni tipologia associativa, la graduatoria verrà predisposta, sulla base del punteggio derivante dal numero dei Comuni aderenti alla forma associativa inferiori a 5.000 abitanti, sommato al numero dei servizi in gestione associata.

In caso di parità in graduatoria, sarà data precedenza alle forme associative con maggior numero di abitanti ricompresi nel rispettivo territorio. Detta popolazione sarà determinata sulla base dei dati risultanti dall’ultimo censimento ufficiale.

Le domande di contributo relative a forma associativa non in possesso dei requisiti di cui all’art.5 della l.r. 44/2000 e s.m.i. verranno collocate in graduatoria con riserva, in attesa del provvedimento della Giunta regionale di cui all’art.6 della l.r. 44/2000 e s.m.i. In caso di provvedimento negativo, verranno escluse dalla concessione di contributo.

Le proposte di deroga, espresse dal competente organo provinciale, di concerto con gli Enti locali, devono essere trasmesse alla Regione, Direzione Affari Istituzionali e Processo di delega - Settore Autonomie locali. Tali proposte devono pervenire alla Regione Piemonte entro i termini fissati dal bando.

Condizioni e modalità di concessione ed erogazione del contributo

I contributi sono concessi ed erogati, secondo i criteri prioritari e preferenziali di cui sopra, nei limiti dei fondi disponibili sul cap.10915 del bilancio regionale 2002 e nel rispetto del riparto di cui sopra.

I contributi, in particolare, vengono erogati come segue

- acconto, pari al 50% del contributo concesso, entro 90 giorni dall’individuazione della forma associativa beneficiaria;

- saldo al ricevimento della rendicontazione relativa all’utilizzo dell’acconto erogato.

Alle forme associative beneficiarie con riserva, in attesa del provvedimento autorizzatorio di deroga di cui all’art. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i., l’acconto viene erogato a partire dal mese successivo all’intervenuta emanazione del predetto provvedimento.

Modalità e termini di presentazione della domanda di contributo saranno stabiliti in apposito bando da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi informazione e/o documentazione che si rendesse necessaria a fini istruttori, nonché di effettuare nei confronti dei beneficiari del contributo verifiche e controlli.

Il contributo concesso potrà essere revocato totalmente o parzialmente, provvedendo nelle forme di legge al recupero delle somme già erogate, nonché degli interessi legali decorrenti dalla data della prima erogazione del contributo, qualora vengano meno in tutto o in parte i presupposti per la sua concessione o non vengano rendicontate le spese sostenute, secondo quanto previsto dall’art. 158 del D.Lgs. 267/2000.

Nel caso di difformità tra le dichiarazioni rese o gli impegni assunti in sede di domanda di contributo e la documentazione comprovante tali dichiarazioni o impegni, la forma associativa decadrà dal beneficio concesso.

Le risorse non utilizzate, risultanti dal riparto di cui alle precedenti lettere a) e b), sono utilizzate per l’una o per l’altra delle destinazioni previste.

Nel caso in cui, esaurite tutte le domande di cui ai precedenti punti a) e b), residuino fondi, gli stessi sono destinati a sostenere iniziative in materia di associazionismo locale e dirette ad Unioni, Comunità montane, Consorzi e Convenzioni.

c) RIFINANZIAMENTO PER IL BIENNIO SUCCESSIVO ALL’ISTITUZIONE DELLE NUOVE FORME ASSOCIATIVE BENEFICIARIE PER L’ANNO 2002 DI CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE DI IMPIANTO E/O DI ATTIVAZIONE.

Alle forme associative di cui sopra, che dichiarino di essere funzionanti per le attività finanziate e per i Comuni dichiarati, sono concessi per il biennio successivo alla loro istituzione contributi a parziale copertura delle spese concernenti le attività finanziate per l’anno 2002.

Il contributo annuale concedibile per ciascuno dei due anni successivi all’istituzione delle nuove forme associative è pari al 60% di quello concesso per l’anno 2002

I contributi sono concessi ed erogati ai soggetti di cui sopra nei limiti dei fondi disponibili sui bilanci regionali successivi.

Modalità e termini di presentazione della domanda di contributo saranno stabiliti in apposito bando da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi informazione e/o documentazione che si rendesse necessaria a fini istruttori, nonché di effettuare nei confronti dei beneficiari del contributo verifiche e controlli.

Il contributo concesso potrà essere revocato totalmente o parzialmente, provvedendo nelle forme di legge al recupero delle somme già erogate, nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo, qualora vengano meno in tutto o in parte i presupposti per la sua concessione o non vengano rendicontate le spese sostenute, secondo quanto previsto dall’art.158 del D.Lgs. 267/2000.

d) DEROGHE AI LIVELLI OTTIMALI DI CUI ALL’ART.5 DELLA L.R. 44/2000 E S.M.I., CONNESSE AL FINANZIAMENTO DELLE FORME ASSOCIATIVE DI NUOVA ISTITUZIONE A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2002 ED ENTRO IL 31/03/2003, NONCHÉ AL RELATIVO RIFINANZIAMENTO PER I DUE ANNI SUCCESSIVI ALLA LORO ISTITUZIONE.

1. Le proposte di deroga presentate dalle Province competenti, formulate di concerto con gli Enti locali interessati, verranno prese in esame solo se motivate in modo puntuale e dettagliato. Dovranno perciò :

a) compiutamente illustrare le specifiche ed oggettive situazioni territoriali e funzionali che non consentono, in relazione all’esigenza di tutelare particolari evidenziate condizioni di omogeneità socio-economica e culturale, il rispetto dei criteri previsti per i livelli ottimali.

Per situazioni territoriali e funzionali di cui sopra, si intendono le caratteristiche del territorio sia “naturali” ( es. l’orografia, la morfologia e la struttura del territorio ecc. ) che “artificiali” (es. le strade, le ferrovie ecc.), nonché la connessa organizzazione territoriale di funzioni pubbliche.

Per le suddette condizioni di omogeneità socio-economica e culturale, si intende somiglianza per quanto concerne le caratteristiche generali dei Comuni aderenti alla forma associativa, la struttura delle popolazioni, le risorse umane e produttive, la struttura delle attività, i servizi, la struttura delle residenze, la ricchezza prodotta, le tradizioni culturali ecc.;

b) comprovare l’idoneità delle forma associativa a garantire comunque modalità di esercizio delle funzioni conformi ai principi di cui all’art.4, comma 2, della l.r. 34/98.

All’uopo dovranno, in particolare, dettagliare l’adeguatezza delle risorse professionali e finanziarie disponibili nei Comuni interessati, nonché la rilevanza delle eventuali forme di cooperazione già in atto tra i Comuni stessi;

2. per le Unioni, i Consorzi e le Convenzioni possono formularsi proposte di deroga alla soglia minima demografica, alla contiguità territoriale ed alla appartenenza alla stessa Provincia, purché le funzioni da esercitarsi in forma associata non richiedano, ai fini dell’efficienza, ed efficacia dell’azione amministrativa, il rispetto dei predetti criteri e non vi siano specifiche norme che impongano l’osservanza di tali vincoli;

3. per le Comunità montane possono formularsi proposte di deroga all’appartenenza alla stessa Comunità montana solo per Comuni non montani confinanti con la Comunità montana interessata alla deroga in questione;

4. le proposte di deroga espresse dal competente organo provinciale, di concerto con gli Enti locali interessati, devono essere trasmesse alla Regione Piemonte, Direzione Affari istituzionali e processo di delega - Settore Autonomie locali. Le proposte di deroga devono pervenire alla Regione Piemonte entro i termini fissati dal bando;

- di dare atto che i fondi di cui al capitolo 10915/2002 e oggetto dei predetti riparti sono già stati accantonati con D.G.R. n. 59-5742 del 3.04.2002 (A.100643), modificata con D.G.R. n. 65-6901 del 5.08.2002, e che per i fondi da destinare al rifinanziamento biennale dei beneficiari del contributo 2002 per l’impianto di nuove forme associative si procederà, ai sensi dell’art. 7 della l.r. 7/2001, con successive deliberazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)