Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 47 del 21 / 11 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Comune di Monteu da Po (Torino)

Statuto comunale - Delibera C.C. n. 29 del 01/08/2002

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Principi fondamentali

1. Il Comune di Monteu da Po (Antica Città Romana di “ Industria”):

a) é un Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

b) ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito del proprio Statuto, dei propri Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;

c) è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà, per cui la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;

d) rappresenta la comunità di Monteu da Po nei rapporti con lo Stato, la Regione, la Provincia e gli altri Enti o soggetti pubblici e privati e, nell’ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale;

e) si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

2. Il Comune ispira pertanto la propria azione ai seguenti principi:

a) riconoscimento dei diritti inviolabili della persona, della pari dignità sociale, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di opinioni politiche di tutti i cittadini, in una visione di reale parità tra uomo e donna;

b) difesa e affermazione dei principi fondamentali della Costituzione repubblicana, dei valori della democrazia, dell’antifascismo e della resistenza;

c) promozione di tutte le iniziative atte a diffondere il patrimonio storico, politico, civile ed ideale alla base della Carta costituzionale;

d) riconoscimento dell’importanza del processo di costruzione dell’Europa unita, dell’ espansione dello spirito di integrazione europeo e più in generale dell’affermazione di una cultura di pace, di cooperazione e di solidarietà fra i popoli e tra le nazioni;

e) riconoscimento del carattere laico della città, dei suoi sentimenti e delle tradizioni religiose, dei valori della solidarietà e dell’impegno in campo civile e sociale;

f) affermazione dei valori ambientali, paesaggistici, storici, culturali e del patrimonio architettonico ed archeologico del proprio territorio.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune svolge le sue funzioni attraverso la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati ed anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, a supporto dell’azione amministrativa e della gestione della cosa pubblica .

2. In particolare il Comune:

a) dà rilievo istituzionale alle istanze della cittadinanza e alle forme di relazione e di collegamento tra questa e gli organi della democrazia rappresentativa, garantendo ai cittadini singoli e associati la consultazione, l’informazione, l’accesso agli atti, nonché il controllo della gestione dei servizi pubblici;

b) contribuisce, anche nel riconoscimento delle differenze tra i sessi, al superamento di ogni discriminazione e alla realizzazione delle pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali tra uomo e donna, attraverso piani di azioni positive; favorisce la presenza femminile nell’organizzazione dell’Ente; promuove, altresì, la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli Organi collegiali del Comune;

c) valorizza, promuove e pubblicizza le attività, le manifestazioni e gli incontri socio- culturali e sportivi come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;

d) valorizza e riconosce tutte le libere forme associative, di aggregazione e di partecipazione, soprattutto giovanili, quali consulte, forum, organismi di base ed altre affinché collaborino, anche propositivamente, con gli Organi del Comune per l’elaborazione di progetti tendenti a migliorare la qualità della vita e il benessere sociale;

e) tutela e conserva le risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche presenti sul proprio territorio, a beneficio delle future generazioni;

f) valorizza e recupera le tradizioni culturali, le consuetudini locali e tutte quelle testimonianze singolari che costituiscono un segno concreto di originale ed autonoma identità;

g) garantisce il diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti, in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione; svolge attività parascolastiche a beneficio delle famiglie;

h) rispetta e tutela le diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura del dialogo, dell’accoglienza, della solidarietà e della tolleranza;

i) tutela tutti coloro che nutrono o conservano legami affettivi con la popolazione residente, anche se motivi di lavoro o esigenze di vita li costringono a risiedere altrove;

j) promuove lo sviluppo economico e sociale del suo territorio, al fine di incentivare l’incremento demografico e di impedire il degrado ambientale; favorisce e coordina tutte le iniziative volte alla difesa, alla rivalutazione dell’insediamento urbano e al recupero del patrimonio edilizio esistente, in modo da consentire standard abitativi adeguati alle esigenze odierne e al passo con i tempi, nel rispetto dei valori storico - socio - ambientali;

k) fonda la propria vocazione turistica sull’area archeologica di “Industria”, promovendo l’istituzione di un museo archeologico sul proprio territorio, in stretto raccordo e nel rispetto dei piani programmatici della Regione Piemonte, in collaborazione con la Soprintendenza archeologica del Piemonte e mediante l’incentivazione delle attività pubbliche e private atte al rafforzamento, sempre nel rispetto dell’ambiente e dei valori preesistenti, delle infrastrutture necessarie a tale scopo, con particolare riguardo a quelle che attiveranno nuove forze lavorative al loro interno;

l) intrattiene relazioni culturali e sociali con altri Comuni, anche di paesi esteri comunitari ed extracomunitari, attraverso i rapporti di gemellaggio, al fine di perseguire la cooperazione, lo sviluppo dei popoli e la promozione turistica;

m) concorre a garantire, nell’ambito delle sue competenze, il diritto alla salute dei cittadini e la tutela della salubrità e della sicurezza dell’ambiente; sollecita, per renderlo effettivo e al fine di assicurare i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future, idonei strumenti di prevenzione ed in particolare di risanamento, per quelle zone del proprio territorio utilizzate nel passato per scopi militari ed oggi abbandonate e sottoposte a progressivo deterioramento;

n) tramite l’organizzazione e la gestione intercomunale dei servizi sociali, tutela la famiglia, promovendo il valore sociale della maternità e della paternità e assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori, nell’impegno della cura e dell’educazione dei figli; previene e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale e sociale, che possano provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione nell’ambiente di vita, di studio e di lavoro; garantisce il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell’ambito della propria famiglia e della comunità locale; assicura la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, a favore degli anziani, secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale; vigila sulla condizione minorile;

o) nei casi e con le modalità previsti dai Regolamenti, realizza interventi e prestazioni socio-assistenziali, anche attraverso l’erogazione di contributi e/o la concessione di facilitazioni a soggetti in disagiate condizioni economico - sociali e sostiene, anche finanziariamente l’attività delle organizzazioni di volontariato operanti nell’interesse della comunità;

p) garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche.

Art. 3
Cooperazione fra Enti - Programmazione

1. Al Comune è attribuita la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative in base ai principi stabiliti dalla legge e secondo la sua dimensione territoriale, associativa ed organizzativa, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale.

2. Il Comune, nel rispetto delle leggi regionali e statali e nell’ambito degli strumenti e delle procedure di raccordo e di concertazione messe a disposizione dalla Regione, si rende disponibile a forme di cooperazione e di collaborazione con i Comuni contermini e con gli altri Enti pubblici; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti in piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede per quanto di propria competenza, attraverso l’attività comunale e gli strumenti urbanistici, alla loro attuazione; interviene nella determinazione dei criteri e delle procedure per la formazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica, della pianificazione territoriale, attuativi dei programmi regionali e promuove, con i Comuni dell’area territorialmente contigua, le più ampie forme di collaborazione e cooperazione per effettuare in modo continuato funzioni e servizi pubblici organizzabili e gestibili a livello sovra e pluricomunale.

3. Il Comune nell’ambito delle proprie funzioni favorisce e sviluppa forme di cooperazione, anche con le collettività locali di altri Stati, ritenute utili ai fini dello sviluppo della propria comunità.

4. Il Comune adegua la propria normativa a quella della Comunità Economica Europea, recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano.

Art. 4
Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal Capoluogo, dalla frazione di Mezzana e dalle località periferiche di Fontana Nera, San Giovanni , San Rocco e La Pietra.

2. Il territorio del Comune si estende per kmq 7,5 e confina con: a nord il Comune di Verolengo, a sud i Comuni di Cavagnolo e Lauriano, ad est il Comune di Cavagnolo, ad ovest il Comune di Lauriano.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. All’interno del territorio del Comune di Monteu da Po non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l’insediamento di centrali nucleari, né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art. 5
Stemma e gonfalone

1. Il Comune si identifica negli atti, nei documenti e nel sigillo con il nome di Monteu da Po (Antica Città Romana di “Industria”).

2. Lo stemma ufficiale ed il gonfalone, riportante lo stemma del Comune e l’ iscrizione in oro: Comune di Monteu da Po (Antica Città Romana di “Industria”), sono custoditi presso la residenza municipale.

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’Ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

4. La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali, soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 6
Albo pretorio

1. Le attività del Comune si svolgono secondo il principio della pubblicità e della massima conoscibilità.

2. Nella sede comunale è previsto apposito spazio da destinare ad “Albo pretorio”, per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant’altro sia soggetto o venga sottoposta a tale forma di pubblicità dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

4. La pubblicazione degli atti è effettuata a cura dell’ufficio a ciò preposto. Il Segretario comunale ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art. 7
Ricorrenze e celebrazioni

1. I giorni di festa della comunità montuese sono: il 7 ottobre - Beata Vergine del Rosario, festeggiata la 1° domenica di ottobre e il 24 giugno - Natività di San Giovanni Battista.

2. Le ricorrenze nazionali civili, celebrate anche a livello locale, sono quelle del 25 aprile, del 1 maggio, del 2 giugno e del 4 novembre.

Art. 8
Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita della comunità locale, promuove l’istituzione del Consiglio comunale dei ragazzi.

2. Le modalità di elezione, di funzionamento e le competenze sono stabilite con apposito Regolamento.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9
Presidenza - Adempimenti della prima seduta

1. Il Consiglio comunale è il massimo organo istituzionale, diretta espressione della sovranità popolare, ed è sede di mediazione e di sintesi degli interessi sociali, politici ed economici della comunità di Monteu da Po.

2. Il Consiglio é l’organo d’indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed è dotato di autonomia organizzativa e funzionale.

3. La composizione, l’elezione del Consiglio, la sua durata in carica e il numero dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

4. Il Consiglio comunale é presieduto dal Sindaco, che provvede anche alla sua convocazione ed assicura un’adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

5. Il Sindaco assolve alle funzioni di predisposizione, propulsione, coordinazione, guida e disciplina dei lavori del Consiglio comunale.

6. La prima seduta del Consiglio é convocata dal Sindaco, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.

7. Il Consiglio comunale, sempre nella prima seduta, prende atto dell’elezione del Sindaco, riceve il giuramento dello stesso e la comunicazione dei componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco, dal medesimo nominati. Il Vicesindaco assume le funzioni vicarie e in assenza o impedimento di quest’ultimo tali funzioni vengono assunte dall’Assessore anziano.

8. Nella prima seduta il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti, secondo le procedure di legge e dichiarare l’ineleggibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge.

Art. 10
Funzionamento ed attribuzioni

1. Il funzionamento del Consiglio comunale é disciplinato dal Regolamento, approvato a maggioranza assoluta. Il Regolamento prevede in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte; indica altresì il numero dei Consiglieri necessari per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all’Ente, senza computare a tale fine il Sindaco.

2. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

3. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali, previsti dalla legge, non possono essere adottate in via d’urgenza da altri Organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4. Rimane facoltà del Consiglio comunale l’adozione di atti a contenuto meramente politico, consistenti ad esempio in ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze e mozioni su fatti e problemi di interesse, anche riflesso, per la comunità locale.

5. Il Consiglio viene convocato entro 30 giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine a alle designazioni entro i 15 giorni successivi. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi. Almeno un rappresentante è riservato alle minoranze. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

6. Gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’Organo consiliare.

7. Entro 90 giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco presenta ai Capigruppo consiliari, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

8. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale, che nell’atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

9. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio.

10. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

Art. 11
Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l’intera comunità, senza vincolo di mandato, alla quale costantemente rispondono.

2. I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico, nonché le ipotesi di sospensione, di decadenza e di cessazione dalla carica sono disciplinate dalla legge.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma di legge.

5. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità stabilite dalla legge.

6. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle Aziende ed Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

7. Il Sindaco e gli Assessori da esso delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri.

8. Le modalità per la presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento consiliare.

9. Il Consigliere è tenuto a giustificare la mancata partecipazione alle sedute.

10. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell’anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all’avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere, con contestuale avviso all’interessato, che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso.

11. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all’interessato entro 10 giorni.

12. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 12
Status degli Amministratori

1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle Amministrazioni degli Enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

2. I doveri e la condizione giuridica, il regime dei permessi, delle licenze, delle aspettative degli Amministratori: Sindaco, Consiglieri e componenti della Giunta, sono disciplinati dalla legge.

3. Il comportamento degli Amministratori, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all’imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli Amministratori e quelle proprie dei Dirigenti / Responsabili dei servizi.

4. I Consiglieri comunali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli e alle Commissioni. A richiesta individuale, può essere attribuita una specifica indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime d’indennità comporti per l’Ente pari o minori oneri finanziari. Per quest’ultima ipotesi, nel Regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli Organi collegiali.

Art. 13
Consiglio aperto

1. Il Consiglio comunale informa i cittadini della propria attività avvalendosi degli strumenti previsti dal presente Statuto. Può promuovere incontri su temi di particolare interesse comunale, nelle forme del Consiglio aperto.

2. Nelle sedute pubbliche e formali del Consiglio è consentito al Presidente, secondo le modalità regolamentari, di concedere al pubblico di intervenire sugli argomenti in discussione, dopo averne interrotto i lavori e resa l’adunanza in forma del Consiglio aperto.

Art. 14
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 15
Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio;

c) per l’approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

4. Il Consiglio comunale è convocato, sentita la Giunta comunale, su determinazione del Sindaco il quale fissa il giorno dell’adunanza, predispone il relativo ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del Regolamento.

5. Il Consiglio comunale può altresì essere convocato su istanza di 1/5 dei Consiglieri assegnati, i quali dovranno chiedere l’inserimento all’ordine del giorno di specifiche questioni rientranti nelle competenze consiliari, presentando contestualmente idonea proposta di delibera, al fine di consentire l’espressione dei pareri di regolarità tecnica e/o contabile. Tale sessione è considerata straordinaria.

6. Nel caso previsto al precedente comma, l’adunanza deve essere tenuta in un termine non superiore a 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

7. In caso di convocazione d’urgenza, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri comunali presenti.

8. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

Art. 16
Commissioni consultive

1. Il Consiglio può istituire, al proprio interno, Commissioni consultive permanenti, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo e riservando alle donne 1/3 dei posti.

2. I componenti delle Commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

3. Compito principale delle Commissioni consultive permanenti è l’esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell’Organo stesso.

4. Il Regolamento dovrà disciplinare l’esercizio delle seguenti attribuzioni :

a) la nomina del Presidente delle Commissioni;

b) le procedure per l’esame e l’approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli Organi del Comune;

c) le forme per l’esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali, per la determinazione dell’Organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

d) i metodi dei procedimenti e i termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.

Art. 17
Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale può istituire, al proprio interno, Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia.

2. Il Consiglio comunale può istituire, al proprio interno, Commissioni di indagine sull’attività dell’Amministrazione.

3. La Commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

4. La costituzione delle Commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei Consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

5. Le Commissioni speciali, insediate dal Presidente del Consiglio, provvedono alla nomina, al loro interno, del Presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell’opposizione.

6. Le procedure, le forme e i metodi, per la costituzione delle suddette Commissioni, sono disciplinate dal Regolamento, in applicazione, e in quanto compatibili, delle disposizioni di cui all’articolo precedente.

CAPO II
GIUNTA COMUNALE

Art. 18
Composizione, nomina e funzionamento

1. La Giunta comunale è l’organo di governo del Comune.

2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero variabile di Assessori compreso tra un minimo di 2 e un massimo di 4,

3. Nella composizione della Giunta devono essere assicurate condizioni di pari opportunità tra uomini e donne.

4. Gli Assessori, tra cui un Vicesindaco, sono nominati dal Sindaco tra i Consiglieri comunali e/o i cittadini, non facenti parte del Consiglio e che siano in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.

5. Gli Assessori non Consiglieri devono attestare l’inesistenza di cause ostative alla carica, mediante autocertificazione da allegare al verbale di comunicazione della composizione della Giunta al Consiglio; essi possono partecipare alle sedute del Consiglio comunale e intervenire nella discussione, ma senza diritto di voto e senza concorrere al quorum per la validità delle rispettive adunanze e sedute.

6. Il Sindaco formula l’ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori, convoca e presiede la Giunta comunale.

7. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

8. Le sedute non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa, ad esse possono comunque partecipare, se richiesti, i responsabili di settore, il revisore dei conti ed altri esperti di volta in volta individuati..

9. Le dimissioni dalla carica degli Assessori sono rassegnate, in forma scritta, al Sindaco; esse sono efficaci dal momento della presa d’atto da parte del Sindaco.

10. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa provvede il Sindaco, con le modalità previste al successivo art. 21, comma 6.

11. Le ulteriori modalità di funzionamento della Giunta sono stabilite dalla stessa.

12. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico, la revoca degli Assessori, nonché le ipotesi di sospensione, di decadenza e di cessazione dalla carica sono disciplinate dalla legge.

Art. 19
Competenza

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco; collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E’ altresì, di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

4. Alla Giunta comunale, tra l’altro, compete:

a) elaborare le linee di indirizzo e predisporre gli schemi di atti e regolamenti di competenza del Consiglio previsti dalla legge e dallo Statuto;

b) assumere attività di iniziative, impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

c) approvare il programma annuale e triennale delle assunzioni e nominare i membri delle commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;

d) nominare la delegazione di parte pubblica e approvare gli accordi di contrattazione collettiva decentrata integrativa;

e) nominare il nucleo di valutazione e adottare la metodologia per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti;

f) approvare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e relative variazioni;

g) approvare i prelievi dal fondo di riserva dandone comunicazione al Consiglio;

h) assumere in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione a sottoporre al Consiglio per la ratifica entro 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’esercizio di riferimento;

i) approvare lo schema di bilancio di previsione e la relazione previsionale e programmatica da sottoporre al Consiglio;

j) approvare la relazione illustrativa al conto consuntivo, con la quale esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti;

k) determinare gli indicatori e i modelli di rilevazione del controllo di gestione;

l) approvare la programmazione di forniture e di servizi;

m) determinare le aliquote dei tributi, elaborare e proporre al Consiglio i criteri per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

n) attribuire gli incarichi a professionisti esterni per importi sottosoglia comunitaria, ove risulti rilevante la componente discrezionale, oppure nei casi previsti dalla legge;

o) approvare gli studi di fattibilità e, purché conformi agli strumenti urbanistici, i progetti preliminari delle opere pubbliche al fine della formazione del programma triennale e annuale delle opere pubbliche; approvare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche inserite nel programma approvato dal Consiglio comunale;

p) attribuire gli incarichi in materia di redazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi;

q) disporre l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, limitatamente ai beni mobili;

r) autorizzare il Sindaco a stare in giudizio come attore, convenuto e/o terzo - nella sua qualità di rappresentante pro-tempore del Comune - provvedendo alla nomina dei difensori e approvare transazioni e rinunce alle liti;

s) fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum Comunali e costituire l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

t) delimitare e assegnare gli spazi per i partecipanti alle consultazioni elettorali e referendarie;

u) proporre i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad Enti e persone e concedere il patrocinio a iniziative e manifestazioni culturali e sportive;

v) esercitare, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, le funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato, quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

w) deliberare in materia di toponomastica stradale;

x) richiedere all’Unione Europea, allo Stato, alla Regione, alla Provincia la concessione di contributi per la realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento;

CAPO III
SINDACO

Art. 20
Organo istituzionale

1. Il Sindaco é eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge, é membro del rispettivo Consiglio, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta comunale.

2. Il Sindaco è capo dell’ Amministrazione ed ufficiale del Governo.

3. Il Sindaco presiede le assemblee e le riunioni, ove partecipi quale rappresentante del Comune.

4. Il Sindaco firma gli atti nell’interesse del Comune, per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto al Segretario comunale, ai Dirigenti o ai Responsabili dei servizi.

5. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta d’insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

6. Distintivo del Sindaco é la fascia tricolore, con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

7. La legge disciplina i requisiti e le modalità per l’elezione, i casi d’incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di Sindaco, nonché il suo status.

8. Durata in carica e limitazione del mandato sono disciplinate dalla legge.

9. Il Sindaco cessa dalla carica, nei casi e secondo il procedimento disciplinato dalla legge.

10. La cessazione dalla carica, l’impedimento permanente, le dimissioni, la rimozione, la decadenza, il decesso del Sindaco comportano lo scioglimento del Consiglio.

11. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle elezioni di un nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

12. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

13. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione, secondo le previsioni di legge.

14. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché la rispettiva Giunta.

Art. 21
Poteri e Competenze

1. Il Sindaco rappresenta l’Ente, sovrintende al funzionamento dei servizi, degli uffici e all’esecuzione degli atti, assicurando l’unità dell’attività politico-amministrativa del medesimo.

2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e nei termini di legge, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

3. Il Sindaco determina il numero definitivo dei componenti della Giunta, nell’ambito dei limiti di cui al precedente art. 18, sulla base di specifiche valutazioni politico-amministrative, ne nomina i componenti, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione.

4. Agli stessi Assessori, il Sindaco può delegare lo svolgimento di attività d’indirizzo e controllo su materie tendenzialmente omogenee, oltre che l’adozione di provvedimenti di propria competenza, se previsto dalla legge.

5. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell’Amministrazione o ricomprendere, nella delega, tutte le proprie funzioni e competenze.

6. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.

7. L’atto di delega, in forma scritta obbligatoria, indica l’oggetto, la materia e gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza.

8. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco, anche dopo aver rilasciato delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze, senza limitazioni.

9. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio.

10. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarichi di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell’interesse dell’Amministrazione.

11. Tali incarichi non costituiscono delega di competenza e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

12. Il Sindaco coordina e stimola l’attività dei singoli Assessori che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull’attività politico-amministrativa dell’Ente.

13. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile e provvede alla sostituzione, anche degli Assessori dimissionari, entro 15 giorni onde garantire la funzionalità dell’organo.

14. Con le modalità previste all’art. 10, il Sindaco presenta ai Capigruppo consiliari, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

15. Il Sindaco, quale capo dell’Amministrazione comunale:

a) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dal Regolamento comunale, nonché dal successivo art. 48.

b) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive ed indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell’Ente;

c) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che Aziende, Enti, Istituzioni comunali, nonché Consorzi o Società di cui il Comune fa parte svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi programmatici;

d) in caso di inerzia, di ritardo o di grave inosservanza delle direttive generali da parte del Dirigente competente e/o del Responsabile del servizio che determinino pregiudizio per l’interesse pubblico, previa contestazione, salvo i casi di assoluta urgenza, può fissare un termine entro il quale il Dirigente/Responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti; qualora l’inerzia permanga, può attribuire la competenza al Segretario comunale, ad altro dipendente o ai componenti della Giunta. per la surroga nell’adozione degli atti.

16. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza:

a) promuove tramite il Segretario indagini e verifiche sull’attività degli uffici e dei servizi e può acquisire presso gli stessi informazioni, anche riservate;

b) vigila sullo svolgimento delle funzioni assegnate alla Dirigenza e/o ai Responsabili dei servizi; per rendere effettiva e costante tale attività, salvo ulteriori previsioni regolamentari, gli atti adottati dalla Dirigenza e/o dai Responsabili dei servizi nell’esercizio delle proprie competenze, sono periodicamente comunicate al Sindaco in elenco.

17. Salvo quanto previsto per le funzioni e le responsabilità della Dirigenza, Il Sindaco esercita altresì le funzioni attribuite dalle leggi , dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

18. Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, in particolare:

a) adotta in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti;

b) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i Responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Art.22
Attribuzioni nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.

3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i Responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

4. Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 2 é rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il Sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

5. Le funzioni dell’ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti che restano di competenza esclusiva del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

Art. 23
Vicesindaco ed Assessore anziano

1. Il Vicesindaco é l’Assessore, che viene designato dal Sindaco, con delega generale, in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest’ultimo, per l’esercizio di tutte le funzioni, secondo le previsioni di legge.

2. Quando il Vicesindaco sia impedito, il Sindaco è sostituito dall’Assessore più anziano, risultando l’anzianità degli Assessori dall’ordine di elencazione nel documento di nomina della Giunta.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

CAPO I
FORME DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

Art. 24
Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove, attiva e tutela forme di partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Le modalità di funzionamento, di collaborazione e di erogazione dei contributi in denaro o in natura e del relativo rendiconto sull’utilizzo dei contributi erogati alle Associazioni, sono disciplinate dal Regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini.

Art. 25
Associazionismo e volontariato

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio. A tale fine il Comune può erogare alle Associazioni, con esclusione dei partiti e gruppi politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle Associazioni, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le Associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell’apposito albo regionale, mettendo a disposizione contributi in denaro.

4. Il Comune riconosce e sostiene il volontariato, anche in forma singola, nello svolgimento di attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, nonché per la tutela dell’ambiente.

Art. 26
Forme di consultazione

1. Il Comune prevede forme di consultazione della popolazione per tutte le materie che concernono l’organizzazione e la gestione dei servizi, di piani o programmi generali riguardanti i vari settori dell’amministrazione, o prima di prendere le decisioni o successivamente all’attuazione dei provvedimenti.

2. La consultazione può avvenire attraverso le seguenti forme:

a) assemblee con la popolazione;

b) consulte e forum;

c) sondaggi e referendum.

3. Le modalità di funzionamento delle forme di consultazioni suddette sono disciplinate dal Regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini.

Art. 27
Consulte e forum

1. Il Comune, oltre a valorizzare e riconoscere tutte le libere forme associative di cui sopra, promuove e tutela forme diverse di aggregazione e partecipazione quali consulte, forum, organismi di base, ed altre.

2. Le consulte, i forum e gli altri organismi, collaborano, anche propositivamente, con gli Organi del Comune, per elaborare progetti tesi a migliorare le qualità della vita, il benessere civile e lo sviluppo della comunità.

3. Gli stessi organismi possono chiedere di essere sentiti dall’Amministrazione in merito agli atti che, per la loro rilevanza, possono incidere sugli interessi dei cittadini.

4. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale promuove la costituzione della “Consulta giovani”.

5. Con i soggetti di cui ai commi precedenti, possono essere stipulate convenzioni per una migliore e coordinata gestione di particolari servizi ad alto contenuto sociale, per il raggiungimento di scopi di pubblica utilità.

Art. 28
Referendum

1. Un numero di elettori residenti, non inferiore a 200 degli iscritti nelle liste elettorali, può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali o quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nella precedente legislatura.

3. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) Statuto comunale;

b) Regolamenti comunali;

c) Piano regolatore generale e strumenti urbanistici;

d) Ordine e sicurezza pubblici;

e) Bilancio di previsione e relative variazioni, Bilancio consuntivo.

4. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

5. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli Organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui ai precedenti commi 2 e 3.

6. Le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento del referendum, la sua validità e la proclamazione del risultato, sono stabiliti nel Regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini.

7. Non si procede alla proclamazione del risultato se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

8. Il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con il risultato referendario.

CAPO II
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 29
Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha accesso alla consultazione degli atti dell’Amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione o che una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto nell’apposito Regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti dall’ apposito Regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell’impiegato o funzionario che ha in deposito l’atto, l’interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge o i provvedimenti che impediscono la divulgazione dell’atto richiesto.

6. Il Regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini, stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo, disciplina il rilascio di copie di atti, previo pagamento dei soli costi, individua i Responsabili dei procedimenti e assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, agli atti e alle informazioni di cui è in possesso l’Amministrazione.

Art. 30
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione, ad esclusione di quelli aventi un destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell’atrio del Palazzo comunale.

3. L’affissione viene curata dal Segretario comunale che si avvale degli addetti a ciò preposti e ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all’interessato.

5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a Enti e Associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel Regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini, deve essere disposta l’affissione negli spazi pubblicitari per darne opportuna divulgazione.

Art. 31
Ufficio dei diritti dei cittadini

1. Il Comune nella convenzione prevista dall’art. 27, individua specifica struttura dotata di personale adeguatamente qualificato, da destinare all’assistenza ai cittadini singoli, alla cura dei rapporti con le Associazioni non aventi scopo di lucro, che si occupano della “tutela dei diritti dei cittadini”, al fine anche di facilitare l’esercizio del loro diritto di informazione sullo stato degli atti, delle procedure e dei provvedimenti che comunque li riguardano, oltre che per l’accesso alle strutture ed agli atti amministrativi.

2. L’ufficio rappresenta la quotidiana disponibilità dell’Amministrazione comunale a realizzare un concreto incontro con i cittadini per la individuazione ed il superamento dei nodi critici dell’attività amministrativa.

Art. 32
Notiziario del Comune

1. Il Comune per informare costantemente i cittadini e rendere effettiva la loro partecipazione alla vita amministrativa, oltre ad utilizzare i tradizionali sistemi della pubblicazione degli atti, degli avvisi, dei manifesti all’Albo pretorio, può istituire un Notiziario ufficiale del Comune.

2. Il Notiziario, qualora istituito:

a) viene pubblicato a cadenze ed è inviato gratuitamente a tutte le famiglie residenti e agli organismi di partecipazione;

b) contiene le informazioni concernenti il Comune ed il suo territorio;

c) contiene, altresì, informazioni e sintesi sui più importanti eventi socialmente ed economicamente rilevanti, dà notizia delle iniziative ed atti adottati dagli Organi, dagli Uffici, dalle Aziende e dagli altri Enti comunali, in particolare:

- dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati;

- delle consulenze e degli incarichi professionali;

- delle gare d’appalto;

- dello stato di avanzamento e termine di ultimazione dei lavori;

- delle altre informazioni inerenti l’attività amministrativa.

CAPO III
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 33
Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal Regolamento.

2. Il Comune, nelle forme previste dal Regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini, assicura l’esame delle proposte da parte degli Organi competenti, rendendo pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, il termine entro cui le decisioni devono essere adottate e le relative determinazioni.

3. Tutte le istanze, petizioni e proposte presentate vanno registrate al protocollo generale; copia delle stesse va inviata al Difensore civico, qualora istituito, il quale é tenuto a garantire che le stesse siano esaminate nei tempi e con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento.

Art.34
Rappresentanza nei procedimenti

1. La rappresentanza degli interessi può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi costituiti, anche dotati o meno di personalità giuridica, rappresentativi di interessi generali.

2. Il Responsabile del procedimento ha l’obbligo di informare gli interessati, contestualmente all’inizio dello stesso, mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

3. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento. Stabilisce, inoltre, i termini entro cui i singoli tipi di provvedimento debbono essere emanati; nonché il termine entro cui il responsabile dell’istruttoria deve pronunciarsi sull’accoglimento o meno e rimettere all’organo competente all’emanazione del provvedimento finale le sue conclusioni.

4. Gli aventi diritto possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all’oggetto del procedimento, secondo quanto stabilito dal Regolamento.

5. Il mancato o parziale accoglimento dei suggerimenti pervenuti deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell’atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

6. Se l’intervento partecipativo non ha come obiettivo l’emanazione di un provvedimento, l’Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull’istanza, la petizione e la proposta.

7. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento sottrae all’accesso.

8. L’Amministrazione potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento, nel perseguimento del pubblico interesse.

Art. 35
Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.

2. La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dalla presentazione.

Art. 36
Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva, attraverso una petizione scritta adeguatamente motivata, agli organi dell’Amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. Le modalità e i termini entro cui le petizioni devono essere esaminate, saranno disciplinate dall’apposito Regolamento.

Art. 37
Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 120 avanzi al Sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e sul contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei Responsabili dei servizi interessati e del Segretario comunale, trasmette la proposta, unitamente ai pareri, all’Organo competente e ai Capigruppo presenti in Consiglio.

2. L’Organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale.

3. Le decisioni di cui al comma precedente sono pubblicate nell’Albo Pretorio e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

4. Le modalità e i termini per l’assunzione delle determinazioni sono disciplinate dall’apposito Regolamento.

CAPO IV
DIFENSORE CIVICO

Art. 38
Istituzione

1. Nell’intento di garantire l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, Il Comune può istituire l’ufficio del Difensore civico.

2. Salvo quanto previsto dagli articoli che seguono, tempi e modalità di istituzione saranno definiti da successive e specifiche norme di attuazione.

Art. 39
Requisiti

1. Il Regolamento definisce i requisiti per l’elezione all’ufficio e le modalità per la presentazione della candidatura fermo restando che:

allo stesso possono concorrere:

a) cittadini elettori del Comune;

b) cittadini in possesso di adeguata professionalità in materie giuridiche di settore;

c) cittadini in grado attraverso documentato curriculum di vantare imparzialità ed indipendenza di giudizio;

d) cittadini di età non inferiore ad anni 40;

le modalità di presentazione della candidatura:

a) devono essere adeguatamente divulgate;

b) devono consentire termini adeguati per l’inoltro ed il deposito della stessa.

Art. 40
Elezione

1. Scaduto il termine fissato per la presentazione della candidatura, la Giunta esamina le domande e, scartate quelle inammissibili, compila un ruolo degli aventi titolo con i relativi requisiti di professionalità, per il successivo inoltro al Consiglio comunale.

2. L’elezione del Difensore civico è disposta dal Consiglio comunale, con il voto - per schede segrete - della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 41
Attribuzioni e poteri

1. Spetta al Difensore civico:

a) verificare e vigilare sul corretto esercizio della funzione amministrativa;

b) sollecitare l’adozione degli atti ingiustificatamente ritardati;

c) segnalare ai Responsabili ed all’autorità di governo del Comune le disfunzioni rilevate e gli accorgimenti necessari per consentirne il recupero;

d) richiamare all’attenzione dei Responsabili degli uffici gli atti assunti in violazione di leggi o di regolamenti o comunque viziati da eccesso di potere;

e) sollecitare dall’Amministrazione comunale l’esercizio della potestà di autotutela;

f) svolgere il controllo di legittimità sugli atti, nei limiti previsti dalla legge.

2. Per l’esercizio delle sue attribuzioni viene riconosciuta al Difensore civico la potestà di richiedere agli uffici ogni notizia ed informazione utile all’espletamento del mandato e di poter disporre per l’audizione dei funzionari interessati.

Art. 42
Rapporti col Consiglio comunale

1. Il Difensore civico presenta annualmente una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e le sue valutazioni sul grado di funzionalità, efficienza e trasparenza della funzione amministrativa.

2. La relazione viene discussa in Consiglio comunale entro tre mesi dalla sua presentazione

Art. 43
Gratuità dell’incarico

1. Salvo il rimborso delle spese documentate l’ufficio del Difensore civico è gratuito.

2. Il Difensore civico resta in carica per la durata del Consiglio comunale che lo ha eletto.

TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Art. 44
Obiettivi dell’attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli Organi istituzionali del Comune e i Responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni, Provincia, Regione, Enti ed Associazioni.

4. Il Comune al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia. L’eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) favorisce la presenza femminile nell’organizzazione dell’Ente, anche mediante una diversa e più favorevole organizzazione del lavoro, in modo da conciliare tempi di vita e tempi di lavoro;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta propri atti regolamentari e tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, anche sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

5. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l’Azienda Sanitaria Locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge, nel quadro della normativa regionale, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco può provvedere ad istituire e nominare un Comitato di coordinamento del quale fanno parte i Responsabili dei servizi medesimi. All’interno del Comitato può essere istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate e i loro familiari

6. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi di legge.

CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 45
Principi generali e criteri dell’organizzazione

1. Il Comune, nel rispetto della legge, provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

2. L’organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all’impiego sono disciplinati con apposito Regolamento.

3. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi è adottato dalla Giunta in conformità alle disposizioni di legge, al presente Statuto e nel rispetto delle norme contrattuali per il personale degli Enti locali e secondo i criteri espressi dal Consiglio comunale.

4. L’organizzazione, di cui al comma 2, si uniforma al principio per il quale gli Organi di governo definiscono, anche con atti di indirizzo, gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

5. L’organizzazione è improntata, secondo criteri di funzionalità, flessibilità ed economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità, nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli Organi comunali elettivi. L’organizzazione può prevedere la mobilità negli incarichi sia a livello dirigenziale, sia in tutte le posizioni di lavoro in cui è più elevato il grado di discrezionalità dei dipendenti, ciò al fine di assicurare una maggiore trasparenza dell’azione amministrativa a garanzia dei cittadini.

6. Per il perseguimento di tale finalità si attivano, con distinti ruoli e distinte sfere di azione, nella pari dignità istituzionale, gli organi elettivi, cui spettano poteri di indirizzo e di controllo e gli organi burocratici, cui spetta la gestione amministrativa.

Art. 46
Diritti e doveri dei dipendenti

1. Il personale comunale, inquadrato in ruoli organici e ordinato secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale, stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolge la propria attività nell’osservanza del codice di comportamento dei dipendenti della P.A. e delle leggi vigenti.

2. Il personale svolge il proprio servizio nell’interesse dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti e verificando la rispondenza ai bisogni e all’economicità.

3. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

4. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile, verso il Segretario comunale, il Responsabile degli uffici e dei servizi e l’Amministrazione, degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

5. Il Regolamento di organizzazione determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute, l’integrità psicofisica e la sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività dallo stesso svolte e garantisce pieno ed effettivo esercizio della libertà e dei diritti sindacali.

6. Il Comune tutela la salute a la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, ai sensi delle normative in vigore.

Art. 47
Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell’apposito albo.

2. La nomina del Segretario ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco, che lo ha nominato e può essere revocato nelle ipotesi previste dalla legge.

3. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell’ufficio del Segretario comunale.

4. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

5. Il Segretario ha la direzione complessiva della struttura operativa dell’Ente secondo modalità e direttive impartite dal Sindaco, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti/Responsabili degli uffici e servizi e ne coordina l’attività

6. Il Segretario è responsabile del personale e svolge inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o conferitegli dal Sindaco.

7. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

Art. 48
Funzioni di direzione

1. Gli Organi istituzionali dell’Ente uniformano la propria attività al principio dell’attribuzione alla dirigenza dei compiti e delle responsabilità gestionali.

2. Il Sindaco conferisce gli incarichi dirigenziali a tempo determinato con provvedimento motivato e con le modalità previste dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, fatto salvo il diritto d’opzione di cui al successivo art. 51.

3. In assenza di personale di qualifica dirigenziale ed in relazione alla natura delle funzioni da attribuire, il Sindaco può attribuire incarichi dirigenziali, a tempo determinato e con provvedimento motivato, ai Responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale e con le modalità previste dallo stesso Regolamento. Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai Regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento

4. Possono essere stipulati, come previsto nel successivo art. 53, contratti di collaborazione esterna per figure professionali di dirigenti o di alta specializzazione, sia a copertura di posti vacanti che al di fuori della dotazione organica.

Art. 49
Dirigenti - Funzioni e responsabilità

1. Spetta ai Dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo agli Organi di governo dell’Ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario.

3. Sono attribuiti ai Dirigenti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’Organo politico, tra i quali in particolare la presidenza delle commissioni di gara e di concorso e la responsabilità delle rispettive procedure; la stipulazione dei contratti; gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; i provvedimenti di autorizzazione, concessione e analoghi; i provvedimenti in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio nonché i poteri di vigilanza edilizia; tutte le altre funzioni previste dalle norme in materia di direzione e organizzazione della pubblica amministrazione, nonché quelli agli stessi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti dell’Ente.

4. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’Ente, della correttezza amministrativa, dell’imparzialità, dell’efficienza e dei risultati della gestione.

5. I Dirigenti, nel rispetto della legge e delle declaratorie sancite dai contratti collettivi di lavoro e, salva restando la loro personale responsabilità in vigilando, possono delegare ai Responsabili delle unità organizzative che fanno parte della propria struttura l’esercizio di funzione e l’emanazione di singoli provvedimenti, anche ad efficacia esterna, nonché l’esecuzione di attività ad efficacia interna, in conformità ai criteri e alle modalità stabilite nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

6. In caso di inerzia o ritardo nell’adozione dei provvedimenti di competenza dei Responsabili degli uffici e dei servizi, il Sindaco ha facoltà di procedere con le modalità di cui al precedente art. 21, comma 15 lettera d).

Art. 50
Responsabilità patrimoniale

1. Gli Amministratori, il Segretario e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Gli Amministratori, il Segretario e i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dai soggetti di cui sopra, esso si rivale agendo contro di loro a norma di legge.

3. Il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione del beni comunali, nonché chiunque s’ingerisca negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

4. Comunque per gli Amministratori e per il personale dell’Ente, si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

Art. 51
Diritto d’opzione

1. Il Sindaco, ai sensi della legge e delle disposizioni regolamentari organizzative, fatte salve le funzione conferite al Segretario comunale e anche al fine di operare un contenimento della spesa, può attribuire ai componenti dell’Organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.

2. In analogia al principio di equiparazione, sul piano giuridico, del Sindaco agli Assessori, il Sindaco può avocare a sé la materia politica, con congiunta messa in atto dei poteri gestionali.

3. Nelle ipotesi suddette il parere di regolarità tecnica e contabile viene espresso dal dipendente incaricato quale responsabile del procedimento.

Art. 52
Rappresentanza legale dell’ Ente

1. Il Dirigente o il Responsabile degli uffici e dei servizi, nell’esercizio delle funzioni assegnategli, ha la rappresentanza giuridica del Comune nei confronti dei terzi, sia come attore che come convenuto.

2. La rappresentanza è limitata alle materie ed agli adempimenti di propria competenza, con i corrispondenti poteri di conciliare, transigere, rinunziare alle liti ed agli atti, e costituirsi in giudizio, fermo restando in ogni caso il potere di rappresentanza legale in giudizio nelle materie di competenza del Sindaco.

3. Qualora si tratti di controversie relative a materie di competenza del Consiglio comunale la decisione circa la costituzione o non costituzione in giudizio è effettuata dalla Giunta comunale con propria deliberazione, nella quale è nominato il legale al quale è attribuita la difesa della causa, mentre il potere di rappresentanza in giudizio spetta, comunque, al Sindaco.

Art. 53
Collaborazioni esterne

1. Nei limiti previsti dalla legge e dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, possono essere stipulati contratti a tempo determinato per figure professionali di dirigenti o di alta specializzazione, sia a copertura di posti vacanti che al di fuori della dotazione organica, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica di ricoprire.

2. I contratti, di cui al comma precedente, non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco e sono risolti di diritto nel caso in cui l’Ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

3. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Art. 54
Funzioni di indirizzo e di controllo

1. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e gli altri Regolamenti attinenti per materia prevedono l’istituzione di servizi e strumenti per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo strategico e di controllo interno di gestione previsti dalla legge, nonché per la valutazione della struttura dirigenziale.

2. L’attività di controllo strategico è finalizzata a verificare l’effettiva attuazione delle scelte contenute negli atti di indirizzo politico. Essa consiste nell’analisi preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le funzioni affidate dalle norme, gli obiettivi programmatici prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nell’identificazione di eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

3. L’attività di controllo di gestione è finalizzata a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. Le modalità per l’effettuazione di detto controllo sono stabilite dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dal Regolamento sull’ordinamento finanziario e contabile.

4. I risultati relativi alla valutazione dei Dirigenti, al controllo strategico ed al controllo di gestione sono portati a conoscenza, con le modalità previste dai Regolamenti, degli Organi di indirizzo politico-amministrativo.

CAPO III
SERVIZI PUBBLICI

Art. 55
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. Ai servizi pubblici comunali si applicano le norme di legge relative alla qualità dei servizi pubblici e alla carta dei servizi.

3. La scelta della forma di gestione da adottare viene operata dal Consiglio comunale sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.

4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle Istituzioni, delle Aziende speciali e delle Società di capitali costituite o partecipate dal Comune.

Art. 56
Forme di gestione

1. La gestione delle reti, degli impianti e dell’erogazione dei servizi pubblici comunali di rilevanza industriale é disciplinata dalla legge, che stabilisce i casi nei quali l’attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici può essere separata da quella dell’erogazione degli stessi e le relative modalità di gestione.

2. I servizi pubblici comunali privi di rilevanza industriale, ferme restando le modalità previste per i singoli settori, sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a) Istituzioni;

b) Aziende speciali, anche consortili;

c) Società di capitali costituite o partecipate dal Comune, regolate dal Codice civile.

3. E’ consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 2.

4. Il Comune può procedere all’affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad Associazioni e Fondazioni da esso costituite o partecipate.

5. Quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 2, 3 e 4 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle norme di settore.

6. I rapporti tra il Comune e i soggetti erogatori dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale sono regolati da contratti di servizio.

Art. 57
Aziende speciali ed Istituzioni

1. L’Azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di Aziende speciali e ne approva lo Statuto.

2. L’istituzione é organismo strumentale dell’Ente locale per l’esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale, ma privo di personalità giuridica.

3. L’ordinamento, il funzionamento e le funzioni di controllo delle Aziende e delle Istituzioni sono disciplinate dalla legge.

4. Gli Amministratori delle Aziende speciali e delle Istituzioni sono nominati dal Sindaco, secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio comunale, fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale, dotati di speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso Aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti, e possono essere revocati per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza e per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’Amministrazione.

5. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle Istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe, per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato.

Art. 58
Partecipazione a Società per azioni

1. Per la gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri Enti, il Comune può promuovere la costituzione o partecipare a Società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche.

2. La costituzione di Società miste con partecipazione non maggioritaria degli Enti locali è disciplinata da apposito Regolamento, ai sensi di legge.

3. Per la realizzazione di opere di qualunque importo si applicano le norme vigenti di recepimento delle Direttive comunitarie in materia di lavori pubblici.

4. La partecipazione a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale è informata alla distinzione delle responsabilità inerenti la funzione di indirizzo e controllo da quella di gestione, nonché alla trasparenza delle relazioni finanziarie.

5. L’atto costitutivo, lo Statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

6. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

7. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei Consigli di amministrazione.

8. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all’Assemblea dei soci in rappresentanza dell’Ente.

9. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della Società per azioni e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

CAPO IV
FUNZIONI E SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA

Art. 59
Principio di cooperazione ed associazionismo

1. L’attività di governo e di amministrazione dell’Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d’interesse comune con altri Enti Locali, si estrinseca attraverso patti ed intese volontarie di associazionismo e cooperazione.

2. I singoli moduli organizzatori sono previsti dalla legge.

Art. 60
Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite Convenzioni da stipularsi con Amministrazioni statali, altri Enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le Convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 61
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni, secondo le norme previste per le Aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una Convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.

3. La Convenzione in particolare deve disciplinare le nomine e le competenze degli Organi consortili, coerentemente alle disposizioni di legge, e prevedere l’obbligo a carico del Consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali, che dovranno essere pubblicati con le modalità previste per tali atti dal presente Statuto.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell’Assemblea del Consorzio, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla Convenzione e dallo Statuto del Consorzio.

Art. 62
Unioni di Comuni

1. Allo scopo di esercitare congiuntamente con altri Comuni, di norma contermini, una pluralità di funzioni di propria competenza, il Comune può partecipare alla costituzione di una Unione di Comuni.

2. L’atto costitutivo e lo Statuto dell’Unione é approvato dal Consiglio comunale, con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo Statuto individua gli organi dell’Unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall’Unione e le corrispondenti risorse.

3. Lo Statuto deve comunque prevedere il Presidente dell’Unione scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. L’Unione ha potestà regolamentare e alla stessa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l’ordinamento dei Comuni, le norme in materia di composizione degli Organi dei Comuni e le altre disposizioni di legge.

Art. 63
Accordi di programma

1. Il Sindaco, per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, può promuovere la conclusione di un Accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L’Accordo di programma, consistente nel consenso unanime dei legali rappresentanti delle Amministrazioni interessate, viene definito in un’apposita Conferenza, la quale provvede altresì all’approvazione formale dell’Accordo stesso, con le modalità previste dalla legge.

3. Qualora l’accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

4. L’approvazione dell’accordo di programma, relativo ad opere pubbliche comprese nei programmi dell’Amministrazione, comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

TITOLO V
ORDINAMENTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Art. 64
Potestà impositiva

1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge, che la coordina con la finanza statale e con quella regionale.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 65
Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva di soggetti passivi, secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 66
Regolamento di contabilità e attività contrattuale

1. Il Regolamento di contabilità stabilisce le modalità organizzative e le competenze specifiche dei soggetti dell’Amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le leggi vigenti in materia.

2. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

3. In rappresentanza del Comune, nella stipulazione dei contratti, interviene il Responsabile del servizio competente per materia.

Art. 67
Bilancio comunale e rendiconto di gestione

1. L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al Regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione entro i termini previsti dalla legge, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità veridicità, pareggio economico e finanziario e pubblicità. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale. Esso viene redatto secondo le disposizioni di legge in materia.

3. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura di spesa da parte del Responsabile del servizio finanziario.

4. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e il conto del patrimonio. Al conto consuntivo è allegata la relazione illustrativa della Giunta, con cui la stessa esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Revisore dei conti.

Art. 68
Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione è diretto a verificare lo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi e, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e la qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione dell’Ente, l’efficacia, l’efficienza e il livello di economicità nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

2. Il controllo di gestione ha per oggetto l’intera attività amministrativa e gestionale del Comune ed è svolto con cadenza periodica definita dal Regolamento di contabilità.

3. Il Regolamento di contabilità ed il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi definiscono, ognuno per quanto di competenza, le modalità e le strutture demandate all’effettuazione della funzione del controllo di gestione in conformità con le leggi che lo disciplinano.

Art. 69
Servizio di tesoriere

1. L’affidamento del servizio di tesoreria, la responsabilità del tesoriere, le modalità di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese, il conto della gestione di cassa da rendere al Comune sono disciplinate dalla legge.

Art. 70
Revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge il Revisore dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge. La durata dell’incarico e le cause di cessazione sono stabilite dalla legge.

2. Il Revisore dei conti collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio e svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla legge.

3. Al Revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione.

4. Il Revisore dei conti per lo svolgimento delle sue funzioni ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente.

TITOLO VI
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 71
Statuto e modifiche statutarie

1. Lo Statuto è l’atto fondamentale che garantisce e regola l’autonomia organizzativa del Comune e l’esercizio, per la comunità, delle funzioni che allo stesso competono nell’ambito dei principi fissati dalla legge.

2. L’entrata in vigore di nuove leggi, che enunciano i principi costituenti limite inderogabile per l’autonomia normativa del Comune, comporta l’abrogazione delle norme statutarie con essi incompatibili.

3. Lo Statuto e le revisioni anche parziali dello stesso, sono deliberati dal Consiglio comunale con le maggioranze e le procedure previste dalla legge e dal Regolamento del Consiglio comunale.

4. Lo Statuto e le sue modifiche sono pubblicate con le modalità stabilite dalla legge.

Art. 72
Regolamenti

1. Nel rispetto della legge e del presente Statuto il Comune adotta Regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni, degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici, per l’esercizio di tutte le attività e le funzioni di competenza comunale.

2. Nella formazione dei Regolamenti devono essere consultati i soggetti interessati.

3. I Regolamenti sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

4. I Regolamenti, se non diversamente previsto dalla legge, entrano in vigore il giorno successivo all’esecutività della deliberazione di approvazione.

5. Le disposizioni dei Regolamenti debbono essere coordinate tra loro e con il presente Statuto, al fine di realizzare l’unitarietà e l’armonia dell’ordinamento autonomo comunale.

Art. 73
Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.

2. Con l’entrata in vigore dello Statuto è automaticamente abrogata ogni precedente disposizione statutaria presente presso il Comune.

3. Del presente Statuto è assicurata la conoscenza ai cittadini attraverso adeguata divulgazione.

4. Il Regolamento interno del Consiglio comunale è adeguato entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente Statuto.

5. Tutti i Regolamenti comunali sono adeguati alle disposizioni del presente Statuto entro 360 giorni dalla sua entrata in vigore, sino a tale data continuano ad applicarsi le norme in essi previste, che risultino compatibili con la legge e con il presente Statuto.

6. Il Consiglio comunale approva entro 540 giorni dall’entrata in vigore dello Statuto i Regolamenti previsti dallo stesso.