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Bollettino Ufficiale n. 46 del 14 / 11 / 2002

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 novembre 2002, n. 11/R

Regolamento regionale recante: “Disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto l’articolo 50, comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1-7677 del 12 novembre 2002;

emana

il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF”.

Art. 1.

(Aliquota dell’addizionale regionale IRPEF)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all’articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione e disciplina dell’imposta regionale sulle attività produttive), come modificato dall’articolo 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale), è fissata in via definitiva nella misura dell’1,4 per cento sul reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

Art. 2.

(Reddito imponibile)

1. La maggiorazione dell’aliquota di cui all’articolo 1 rispetto alla misura dello 0,9 per cento non si applica ai redditi inferiori ad Euro 10.329,14.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 12 novembre 2002

Enzo Ghigo