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Bollettino Ufficiale n. 46 del 14 / 11 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 11 novembre 2002 n. 37-7646

Rinnovo e approvazione per il 2002 dello schema di Convenzione fra Regione Piemonte e Unioncamere per la tenuta degli Albi delle imprese artigiane e il funzionamento delle Commissioni provinciali per l’artigianato. Spesa di Euro 1.833.422,00 (o.f.c.) (Cap. 14483/2002 - accanton. n. 100185/2002 disposto con D.G.R. n. 46 - 5138 del 21/01/2002 e accanton. n. 101156/2002 disposto con D.G.R. n. 100 - 6611 del 08/07/2002)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare lo schema di Convenzione per l’anno 2002 tra Regione Piemonte e Unioncamere per la tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane e il funzionamento delle Commissioni provinciali per l’Artigianato allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e di autorizzare in parziale sanatoria il Presidente della Giunta regionale a stipulare la medesima per l’anno 2002.

Alla copertura delle spese connesse alla Convenzione in oggetto, si fa fronte, sulla base della attuale disponibilità finanziaria, con una somma di Euro 1.833.422,00 (o.f.c.) sul Cap. 14483 del bilancio regionale 2002 (accantonamento n. 100185/2002 disposto con D.G.R. n. 46-5138 del 21/01/2002 e accantonamento n. 101156/2002 disposto con D.G.R. n. 100- 6611 del 08/07/2002): tale somma sarà impegnata ed erogata con apposita determina dirigenziale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF) (fare riferimento al file PDF)

Convenzione per l’anno 2002 tra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte per la tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane e il funzionamento delle Commissioni provinciali per l’Artigianato.

Premesso che:

l’art. 42, comma 3, della legge regionale 9/5/1997, n. 21 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato” stabilisce che la Giunta regionale definisca, a mezzo di apposita Convenzione, accordi con le Camere di Commercio o con l’Unione regionale delle CCIAA del Piemonte per quanto concerne la tenuta degli Albi artigiani e il funzionamento delle Commissioni provinciali per l’Artigianato;

l’art. 14 della legge regionale 26/4/2000 n.44, “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" prevede però che le funzioni per la tenuta degli Albi delle imprese artigiane siano delegate alle Camere di Commercio che le svolgono attraverso le Commissioni provinciali dell’Artigianato: in considerazione della disposizione, l’esercizio effettivo della delega è subordinato a successivo provvedimento amministrativo che determinerà la data certa del passaggio delle funzioni;

la D.G.R. n. 29-1864 del 28-12-2000 “Attuazione L.R. 44/2000 - Individuazione data decorrenza delle funzioni trasferite e dei flussi necessari allo svolgimento” ha previsto l’attivazione di azioni di monitoraggio dei costi effettivi collegati all’esercizio delle funzioni attribuite ai sensi della L.R. 44/2000;

pertanto, occorre disciplinare, seppur limitatamente all’anno 2002, i rapporti convenzionali tra la Regione Piemonte e l’Unioncamere per la tenuta degli Albi delle imprese artigiane e il funzionamento delle Commissioni provinciali per l’Artigianato, al fine ulteriore dell’impegno contabile entro la fine dell’anno 2002.

Ritenuto opportuno inoltre per la stipula della convenzione per l’anno 2002 mantenere i criteri di riparto della quota da corrispondere alle singole Camere di Commercio relativamente alla tenuta dell’Albo e al funzionamento delle Commissioni Provinciali per l’artigianato, secondo quanto previsto nella DGR n. 30 - 4326 del 05/11/2001 per la Convenzione per l’anno 2001;

si è convenuto con le Camere di Commercio sull’opportunità che i rapporti convenzionali intercorrano tra la Regione e l’Unioncamere

quanto sopra premesso:

fra

la Regione Piemonte, con sede in Piazza Castello n° 165 - Torino - (omissis) di seguito denominata Regione, rappresentata dal Presidente On. Enzo Ghigo, (omissis) ,

e

l’ Unione delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Piemonte (omissis) di seguito denominata Unioncamere, con sede in Via Cavour 17 - Torino, rappresentata dal Presidente pro-tempore Dott. Viale Renato, (omissis) , autorizzato a stipulare tale convenzione in nome e per conto delle C.C.I.A.A. piemontesi

si stipula quanto segue:

Art. 1

Nel precipuo interesse delle istituzioni e delle categorie economiche dell’artigianato, la Regione Piemonte e l’Unioncamere, per delega conferita da ciascuna Camera di Commercio, si impegnano a promuovere lo sviluppo del settore artigiano, attraverso una adeguata organizzazione delle strutture preposte alla gestione degli adempimenti amministrativi riguardanti la tenuta dell’Albo delle imprese artigiane e il funzionamento delle Commissioni provinciali per l’Artigianato. La Regione e l’Unioncamere convengono sulla necessità che le funzioni amministrative relative alla tenuta dell’Albo vengano svolte avvalendosi delle strutture operative del sistema camerale in collaborazione con le Associazioni regionali dell’artigianato, le Commissioni provinciali per l’Artigianato (C.P.A.) e la Commissione regionale per l’Artigianato.

Art. 2

Le Commissioni provinciali per l’Artigianato hanno sede presso le Camere di Commercio.

Le Camere di Commercio mettono a disposizione personale qualificato per l’ottimale espletamento dei compiti di cui agli artt. 47 e 53 della L.R. n. 21/97 e s.m.i.

Tutto il personale posto a disposizione della C.P.A. dalla Camera di Commercio, pur rimanendo inquadrato nei ruoli organici della Camera stessa e conservando il medesimo stato giuridico ed il medesimo trattamento economico del restante personale camerale, risponde nell’esercizio delle sue funzioni e nello svolgimento dei suoi compiti al Presidente della C.P.A. e ne esegue le direttive. Il personale addetto all’ufficio di segreteria di ciascuna C.P.A. costituisce unità organizzativa di cui è funzionalmente responsabile il Segretario della C.P.A., nominato su designazione del Segretario Generale della Camera di Commercio.

Art. 3

Le Camere di Commercio provvedono a dotare le C.P.A. di idonee strutture e attrezzature atte al funzionamento degli uffici secondo le indicazioni fornite dai rispettivi Presidenti, nell’ambito della più generale organizzazione di erogazione dei servizi alle imprese. Le Camere di Commercio assicurano inoltre, secondo le norme e la prassi che disciplinano la materia all’interno dell’ente, idonei locali necessari per le attività istituzionali di dette Commissioni.

Art. 4

La Giunta regionale esercita adeguata vigilanza sul funzionamento e sull’organizzazione degli uffici di segreteria delle C.P.A. ed esplica le funzioni di indirizzo e coordinamento sulle attività di dette Commissioni, anche attraverso la Commissione regionale per l’Artigianato, ai sensi dell’art. 49 della L.R. n. 21/97 e s.m.i.

Art. 5

La proprietà delle informazioni contenute negli Albi provinciali delle imprese artigiane é della Regione.

La riproduzione, l’utilizzazione, la divulgazione e la cessione a terzi dei dati, in forma singola o aggregata, è possibile nel rispetto della normativa vigente, solo su autorizzazione della Regione.

L’Unioncamere si impegna a garantire l’accesso alla banca dati del sistema camerale, in particolare con la messa a disposizione della Regione del “nastro anagrafe per l’Artigianato” (S.O.A.C.). L’Unioncamere si impegna, inoltre, a garantire che la fornitura dati e il monitoraggio effettuato da Infocamere siano completi, esatti e tempestivi, salvo cause di forza maggiore. Nel caso la fornitura sia interrotta o incompleta per cause imputabili ad Infocamere, Unioncamere concorderà con la Regione le modalità per l’applicazione di una penale pari all’1% sul costo della fornitura.

Art. 6

La Regione, per gli adempimenti previsti dalla presente Convenzione, riconosce per l’anno 2002 alle Camere di Commercio un rimborso di Euro 1.833.422,00.

L’importo di cui al precedente comma copre le seguenti voci di spesa:

- personale camerale;

- locali;

- attrezzature;

- spese generali;

- informatizzazione;

- nastro anagrafe di cui all’art. 5;

- spese di funzionamento (gettoni di presenza e rimborso trasferte dei componenti, secondo quanto previsto dalla normativa regionale) e per l’esercizio delle attività previste dalla normativa regionale e nazionale.

Art. 7

La somma di Euro 1.833.422,00 viene ripartita ed erogata con apposita determina dirigenziale direttamente alle singole Camere di Commercio, secondo i seguenti criteri di ripartizione:

- una quota fissa del 25% uguale per tutte le Camere di Commercio;

- la restante quota del 75% in proporzione alla consistenza di imprese artigiane (di fonte Commissione provinciale per l’artigianato al 31 dicembre dell’anno 2001).

Art. 8

La Regione Piemonte e l’Unioncamere si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nella presente Convenzione, ma necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e dei risultati qui individuati e a risolvere col medesimo atteggiamento eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso del rapporto.

Art. 9

La presente Convenzione ha durata di un anno a partire dal 1° gennaio 2002 o comunque per un periodo ulteriore fino all’attuazione dell’art. 14 della L.R. 44/2000 e della D.G.R. 29-1864 del 28-12-2000 e fino a quando sarà predisposto il provvedimento di regolamentazione dei rapporti tra la Regione Piemonte e le Camere di Commercio in materia di gestione delle funzioni amministrative delegate relative alla tenuta dell’albo delle imprese artigiane e per il funzionamento delle Commissioni provinciali per l’artigianato.

Il provvedimento, con preventiva ricognizione delle attività svolte dalle Camere di Commercio inerenti le funzioni oggetto di delega al fine di determinare le nuove quote per il trasferimento delle risorse finanziarie, sarà preventivamente sottoposto all’Unioncamere, alle Camere di Commercio, alle Associazioni di categoria (CONFARTIGIANATO - CNA - CASA) e alla Commissione regionale per l’Artigianato.

Art. 10

Le parti possono concordare in qualunque momento le integrazioni o modificazioni alla presente Convenzione che si reputino necessarie per il migliore conseguimento dei propri compiti istituzionali attinenti l’attività di promozione e sviluppo del settore artigiano.

Art. 11

Le parti faranno luogo alla registrazione della presente scrittura in caso d’uso.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente scrittura sono a carico della Regione Piemonte.

Letto, firmato e sottoscritto

Torino, ...