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Bollettino Ufficiale n. 46 del 14 / 11 / 2002

Codice 12.2
D.D. 25 settembre 2002 n. 173

Limitazione all’incremento delle superfici produttive a D.O.C.G. “Asti” e “Brachetto d’Acqui”, a D.O.C. “Piemonte Moscato” e “Piemonte Brachetto” e delle superfici impiantate a Cortese b. al di fuori della zona di produzione della D.O.C.G. “Gavi”

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- Di non consentire il trasferimento dei diritti di reimpianto, né l’utilizzo di diritti di nuovo impianto, né i reimpianti in ambito aziendale, verso superfici a: D.O.C.G. “Asti” e “Brachetto d’Acqui”; D.O.C. “Piemonte Moscato” e “Piemonte Brachetto”. L’impianto di vigneti a Moscato b. o Brachetto nelle zone di produzione dei V.Q.P.R.D citati è quindi ammissibile solo in seguito all’estirpazione di vigneti iscritti nei rispettivi albi o per il Moscato, di vigneti da iscrivere alla D.O.C. “Loazzolo”;

- Di non consentire il trasferimento dei diritti di reimpianto, né l’utilizzo di diritti di nuovo impianto, verso superfici impiantate a Cortese bianco al di fuori della zona di produzione della D.O.C.G. “Gavi”.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto.

Il Direttore Regionale
Vito Viviano