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Bollettino Ufficiale n. 46 del 14 / 11 / 2002
Codice 11.3
D.D. 4 novembre 2002, n. 295
Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 articolo 13, comma 1. Regime di aiuti a favore del rafforzamento e dello sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Programma regionale 2002-2003. Specificazioni
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di adottare le seguenti specificazioni al programma regionale 2002-2003 di cui alloggetto approvato D.G.R. n. 50-7288 del 07/10/2002.
1. RICERCA
(Punto 2.1 art. 5 del programma)
Le domande dovranno essere corredate oltre che dal piano di sviluppo anche dalla specifica scheda descrittiva e dallo schema di preventivo di spesa.
Le iniziative di ricerca devono riguardare esclusivamente le fasi di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli.
Le spese sostenute non dovranno superare, per le categorie di costo sotto riportate, le seguenti percentuali rispetto al costo complessivo del progetto:
- investimenti materiali: 30% (la spesa ammessa a finanziamento sarà calcolata rapportando alla durata presunta del bene il periodo duso ai fini della ricerca);
- personale interno: 20%.
Per i progetti di ricerca di durata superiore ai 18 mesi è prevista una valutazione intermedia.
2. ASSICURAZIONE DELLA QUALITA
(Punto 2.2 dellart. 5 del programma)
Possono essere oggetto di finanziamento progetti integrati di filiera che prevedano lestensione delliniziativa, oltre allimpresa titolare della domanda, anche alle singole aziende agricole associate condotte da imprenditori agricoli a titolo principale.
Le spese ammissibili per lintroduzione di norme di assicurazione della qualità ISO 9000 (vision 2000) sono le seguenti:
- consulenza per lanalisi della situazione aziendale;
- per lindividuazione dei punti critici dei processi produttivi;
- connesse agli adempimenti relativi agli aspetti organizzativi, di qualificazione del personale e di adeguamento tecnologico;
- elaborazione di manuali della qualità e delle procedure;
- formazione del personale;
- certificazione di conformità.
Le spese devono essere inerenti al conseguimento della certificazione di conformità alle norme ISO serie 9000 (Vision 2000) del processo produttivo.
La liquidazione del contributo verrà effettuata dietro presentazione del certificato di conformità rilasciato da un Ente di certificazione accreditato.
Le spese ammissibili per sistemi di AUDIT (Emas) e ISO 14000 sono le seguenti:
- consulenza per la realizzazione del programma, del sistema di gestione, della procedura di analisi (o di audit) e della dichiarazione ambientale;
- convalida delle dichiarazioni ambientali;
- registrazione;
- formazione del personale;
- analisi di laboratorio.
Le spese devono essere inerenti al conseguimento della registrazione di cui al Reg. (CEE) n. 1836/93 sui sistemi comunitari di ecogestione e audit (EMAS) o alla norma ISO 14001 del processo produttivo.
La liquidazione del contributo verrà effettuata dietro presentazione dellavvenuta registrazione presso lorganismo competente.
3. ASSISTENZA TECNICA
(Punto 1.2 dellart. 6 del programma)
Lattività di assistenza tecnica dovrà avere inizio nel periodo di tempo compreso tra il giorno successivo a quello di presentazione della domanda e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di conclusione formale del processo di concentrazione.
La spesa ammissibile a finanziamento viene determinata con riferimento ai minimi previsti dai contratti nazionali di categoria.
Il contributo potrà essere erogato nella seguente modalità:
- acconto del 60% del contributo relativo al primo anno di attività allinizio della stessa, su presentazione di fidejussione bancaria che potrà essere svincolata allatto del saldo della prima annualità;
- saldo annuale, su presentazione, entro 60 giorni dalla data di conclusione dellattività annuale di assistenza, della documentazione prescritta dal decreto dirigenziale di concessione;
- eventuale anticipazione dei contributi relativi allattività di assistenza prevista per gli anni successivi al primo, su presentazione di fideiussione bancaria di importo pari allentità dellanticipo e della durata superiore a quattro mesi rispetto al termine ultimo per la conclusione dellattività di assistenza.
Tale anticipazione sarà erogata a seguito della rendicontazione della prima annualità di attività di assistenza tecnica.
Entro 60 giorni dalla data di conclusione del progetto di assistenza tecnica la ditta dovrà produrre la rendicontazione definitiva dei costi sostenuti.
Limpresa dovrà comunque presentare, entro 60 giorni dal termine di ognuna delle annualità intermedie la relativa rendicontazione della spesa.
4. ALTRE SPECIFICAZIONI
1. Il trasferimento di cui al punto 3 dellart. 7 riguarda soltanto i progetti finanziati parzialmente dalla L.R. n. 95/95 art. 7 - IVa tranche in quanto il relativo importo di spesa supera il limite massimo previsto dalla stessa. Potrà essere oggetto di trasferimento la spesa relativa ad investimenti non finanziati per il motivo sopra esposto;
2. ai fini dellattribuzione del quarto punteggio (produzioni biologiche) di cui al punto 6 dellarticolo 8, limpresa di trasformazione deve produrre o commercializzare almeno il 51% di prodotto finale biologico;
3. ai fini dellattribuzione del punteggio localizzazione della sede dellattività produttiva in montagna ed in zona parco, con almeno il 51% del prodotto lavorato proveniente dalle medesime zone di cui la tabella al punto 6 dellart. 8, si precisa quanto segue:
- la localizzazione dellattività di trasformazione deve essere in zona montana o in zona parco;
- la materie prima oggetto di lavorazione deve provenire per almeno il 51% da aziende agricole ubicate in zona montana o in zona parco.
Eventuali ulteriori specificazioni operative, procedurali e tecniche saranno stabilite dai Settori competenti con propri provvedimenti.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto.
Il Direttore regionale
Vito Viviano