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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 45

Codice 14.4
D.D. 10 luglio 2002, n. 528

Legge regionale 09.08.1989, n. 45. Autorizzazione alla Comunità Montana Valli Po, Bronda e Infernotto - Paesana (CN) - per modificazione suolo necessaria alla realizzazione di un impianto di innevamento in Comune di Crissolo (CN) località “Pian Giasset”

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di autorizzare ai sensi della Legge regionale 9.8.89, n. 45, la C.M. Valli Po, Bronda ed Infernotto avente sede in Paesana (CN) ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie alla realizzazione di un impianto di innevamento su una superficie di mq. 7.200 sui terreni iscritti al N.C.T. al Foglio nº 20, mappali nº 4 del Comune di Crissolo (CN), in località pian Giasset a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all’istanza, che si conserva agli atti, con le seguenti prescrizioni:

1. i mezzi d’opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto; in particolare dovrà essere posta la massima attenzione al ripristino del tratto di pista necessario ai mezzi d’opera per accedere all’area ove si realizzeranno i lavori per la presa d’acqua di adduzione al bacino di accumulo;

2. lo scarico del bacino nella Comba delle Contesse dovrà essere utilizzato in corrispondenza di una soglia in massi da realizzarsi in modo da impedire fenomeni erosivi in alveo durante lo svuotamento;

3. i terreni di riporto dovranno essere opportunamente compattati per strati successivi di spessore inferiore a 50 cm, inerbiti e dotati di un sistema di drenaggio delle acque superficiali;

4. le superfici con inclinazione superiore a 30º formate da materiali fini, dovranno essere stabilizzate con geogriglie, come indicato nella relazione geologico - tecnica di progetto;

5. al piede della scarpata, a monte del camminamento, dovrà essere realizzata una canaletta di raccolta delle acque meteoriche che provveda a recapitarle lateralmente rispetto all’area dell’invaso;

6. l’area di riporto del terreno di scavo dovrà essere dotata di canalette trasversali (parallele alle curve di livello) con interasse non superiore a 20 metri;

7. l’inerbimento delle superfici di scopertura dovrà essere realizzato nella stessa stagione vegetativa di esecuzione dei movimenti di terra;

8. tale area e la scarpata a monte del camminamento dovranno essere interdette al pascolo mediante apposita recinzione per tre anni dopo l’esecuzione dell’inerbimento;

9. i lavori dovranno essere terminati entro 24 mesi dalla data della presente determinazione.

Si deroga da quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 9 agosto 1989, nº 45 in quanto trattasi di opera di interesse pubblico e realizzata da soggetto pubblico.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento alle autorizzazioni da ottenersi ai sensi del D.Lgs. 29.10.1999, nº 490 art. 146 lettera d).

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Determinazione saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

Il Direttore regionale
Nino Berger