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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 45

Codice 11.3
D.D. 9 settembre 2002, n. 220

Legge regionale 22 dicembre 1995, n. 95 (Interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese), art. 7, commi 7 e 8 - quarta tranche (domande presentate al 12 aprile 2002). Risultanze preistruttorie e approvazione delle graduatorie delle domande

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. Di approvare le graduatorie, di cui all’allegato A, riguardanti le domande preistruite positivamente e ritenute ammissibili al finanziamento, precisando che:

a) l’approvazione delle graduatorie non costituisce concessione del contributo ma rappresenta il riconoscimento dei requisiti previsti;

b) la concessione del contributo avverrà con successiva determinazione nella quale sarà indicato il limite massimo di spesa ammissibile ed il contributo concedibile;

c) a seguito della conclusione dell’istruttoria verrà stabilito, per ogni singola domanda, con successiva determinazione dirigenziale, l’esatto importo della spesa ammessa, il contributo concesso e le eventuali prescrizioni;

d) le domande inserite in graduatoria saranno finanziate con gli stanziamenti del Bilancio per l’anno 2002, 2003 e 2004, utilizzando, se necessario, anche eventuali economie risultanti in fase di istruttoria dal finanziamento delle domande ai primi posti in graduatoria.

L’obiettivo dell’Amministrazione regionale è di finanziare tutte le domande inserite in graduatoria che abbiano superato positivamente l’istruttoria di cui al punto 3 citato in premessa.

Si fa riserva di inserire in un’apposita graduatoria, le domande archiviate che, a seguito di presentazione di istanza di riesame, siano state riconosciute ammissibili in data successiva alla presente determinazione.

Il Direttore regionale
Vito Viviano