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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 45
Codice 11.3
D.D. 9 settembre 2002, n. 220
Legge regionale 22 dicembre 1995, n. 95 (Interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese), art. 7, commi 7 e 8 - quarta tranche (domande presentate al 12 aprile 2002). Risultanze preistruttorie e approvazione delle graduatorie delle domande
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
1. Di approvare le graduatorie, di cui allallegato A, riguardanti le domande preistruite positivamente e ritenute ammissibili al finanziamento, precisando che:
a) lapprovazione delle graduatorie non costituisce concessione del contributo ma rappresenta il riconoscimento dei requisiti previsti;
b) la concessione del contributo avverrà con successiva determinazione nella quale sarà indicato il limite massimo di spesa ammissibile ed il contributo concedibile;
c) a seguito della conclusione dellistruttoria verrà stabilito, per ogni singola domanda, con successiva determinazione dirigenziale, lesatto importo della spesa ammessa, il contributo concesso e le eventuali prescrizioni;
d) le domande inserite in graduatoria saranno finanziate con gli stanziamenti del Bilancio per lanno 2002, 2003 e 2004, utilizzando, se necessario, anche eventuali economie risultanti in fase di istruttoria dal finanziamento delle domande ai primi posti in graduatoria.
Lobiettivo dellAmministrazione regionale è di finanziare tutte le domande inserite in graduatoria che abbiano superato positivamente listruttoria di cui al punto 3 citato in premessa.
Si fa riserva di inserire in unapposita graduatoria, le domande archiviate che, a seguito di presentazione di istanza di riesame, siano state riconosciute ammissibili in data successiva alla presente determinazione.
Il Direttore regionale
Vito Viviano