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Bollettino Ufficiale n. 45 del 7 / 11 / 2002

Codice 24.2
D.D. 6 agosto 2002, n. 277

Procedura ex art. 10 l.r. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto di “Interconnessione acquedotti Bassa Valle Scrivia e interconnessione Alessandria-Tortona (2º lotto Tortona-Sale)” presentato dalla Azienda Consortile Intercomunale Bacino dello Scrivia (A.C.I.B.S.) - Esclusione del progetto della Fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Per le motivazioni espresse in premessa il progetto di “Interconnessione acquedotti Bassa Valle Scrivia e interconnessione Alessandria - Tortona (2º lotto Tortona - Sale)” localizzato nei comuni di Isola S. Antonio, Molino dei Torti, Alzano Scrivia, Guazzora, Castelnuovo Scrivia, Pontecurone, Sale, Tortona e Carbonara Scrivia in Alessandria, presentato ai sensi dell’art. 10 L.R. 40/98 dell’Azienda Consortile Intercomunale Bacino dello Scrivia (A.C.I.B.S.) con sede legale in Novi Ligure, non deve essere sottoposto alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 12 L.R. 40/98.

Nel redigere il progetto definitivo, il proponente deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

- dovrà allegare idonea relazione idraulica a supporto delle soluzioni tecniche attinente le interferenze con il reticolo idrografico superficiale naturale, che per quanto riguarda le interferenze con il T. Scrivia tenga anche in debita considerazione le prescrizioni e gli obblighi derivati dal PAI (Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico adottato con Deliberazione n. 18 del 26/04/2001 dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po ed approvato con D.P.C.M. del 24/05/2001);

- che l’attraversamento dell’autostrada Torino - Piacenza non dovrà interferire con il sedime della Roggia Locciazzolo;

- dovranno essere puntualmente specificate le fonti di approvvigionamento idrico di alimentazione della rete in progetto, distinguendo quelle attualmente in uso e che verrebbero conservate, da quelle ormai obsolete o con caratteristiche qualitative ai limiti di legge;

- dovrà essere allegato un dettagliato piano di cantierizzazione, comprensivo di un articolato cronoprogramma degli interventi e delle diverse attività e adeguate misure di mitigazione;

- dovrà essere data comunicazione all’A.R.P.A., Dipartimento di Alessandria, sul completamento delle successive procedure autorizzative, sulla data di inizio della realizzazione dell’opera e dove sarà depositato il progetto esecutivo;

- nei tratti ove è prevista la posa della tubazione in alveo o entro la fascia di rispetto dei corsi d’acqua demaniali, il contrasto con i dettami del R.D. 523/1904 dovrà essere variato il tracciato posizionando la condotta esternamente ai corpi idrici e alla fascia di rispetto ai sensi della normativa vigente;

- dovranno essere evidenziati tutti gli altri sottoservizi, in particolare le condutture fognarie e il loro posizionamento relativo alle tubazioni acquedottistiche in progetto (quote, distanze);

- ove gli attraversamenti siano previsti a valle di infrastrutture essi dovranno essere realizzati a distanza superiore a due volte l’altezza dell’eventuale stramazzo dell’opera e comunque non inferiore a 4 (quattro) metri.

La presente determinazione verrà inviata ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della legge regionale 40/98.

Avverso la presente determinazione è ammessa la parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Negro