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Bollettino Ufficiale n. 45 del 7 / 11 / 2002
Codice 24
D.D. 22 luglio 2002, n. 274
Comune di Nebbiuno (NO) - Ridefinizione delle aree di salvaguardia di due sorgenti dellacquedotto comunale denominato Donati. Articolo 21 del Decreto Legislativo 152/1999 e successive modifiche e integrazioni
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
Le aree di salvaguardia delle sorgenti che alimentano lacquedotto comunale di Nebbiuno, denominate Donati e ubicate in località Palude, sono ridefinite come risulta sulla tavola 8, in scala 1:2000, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
Nelle zone di rispetto (ZR), sono vietati gli insediamenti e le attività di cui allart. 21, comma 5, del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
A norma dellart. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate allinterno della zona di rispetto (ZR) le seguenti strutture ed attività;
- è vietato linsediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti il Comune di Nebbiuno, dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica di attuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante nonchè agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione delle attività stesse;
- è vietato linsediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica di attuazione potrà consentire solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e di adeguamento igienico-sanitario fermi restando i divieti di cui allarticolo 21, comma 5, del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- le attività agricole sono ammesse esclusivamente nel pieno rispetto delle condizioni stabilite alle lettere c), n), del comma 5, dellart. 21, del Decreto Legislativo 152/1999 e, in ogni caso, in conformità del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999. In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dellA.R.P.A. competente per territorio e al Comune di Nebbiuno, il programma delle attività agrarie che intende attuare.
Il Comune di Nebbiuno, dintesa con il competente Dipartimento dellAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale e il Dipartimento di Prevenzione dellAzienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dai pozzi dovrà:
- provvedere alla sistemazione della zona di tutela assoluta, in conformità alle disposizioni dellarticolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- accertare le condizioni di tenuta dei collettori fognari allinterno dellarea di salvaguardia e realizzare prioritariamente i tratti fognari necessari alla messa in sicurezza degli scarichi provenienti dai fabbricati esistenti nellarea di salvaguardia medesima;
- realizzare prioritariamente i tratti fognari necessari a collegare i fabbricati preesistenti allinterno delle zone di rispetto e immediatamente a monte delle stesse, utilizzando modalità tecniche concordate con lAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale;
- procedere allinterno delle aree di salvaguardia alla verifica di tenuta degli scarichi civili, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 25 marzo 1990 n. 13, con particolare riguardo ai laghetti di cava citati in precedenza;
- realizzare gli interventi di messa in sicurezza del tratto di condotta a cielo aperto che collega le opere di presa al serbatoio di raccolta;
- assicurarsi che le attività agricole interessanti larea di salvaguardia siano condotte in conformità al programma delle attività agrarie, a norma delle disposizioni di legge sopra indicate;
Il Comune di Nebbiuno, in attesa delladeguamento della normativa tecnica di attuazione dello strumento urbanistico, è tenuto a emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti allinterno delle zone di rispetto ristretta ed allargata.
In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, del D.P.R. n. 236/1988, lo stesso Comune di Nebbiuno è inoltre tenuto ad adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.
Copia del presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti uffici dellAmministrazione provinciale di Novara per gli adempimenti in ordine alla concessione duso delle acque.
Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio