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Bollettino Ufficiale n. 45 del 7 / 11 / 2002

Codice 24
D.D. 22 luglio 2002, n. 274

Comune di Nebbiuno (NO) - Ridefinizione delle aree di salvaguardia di due sorgenti dell’acquedotto comunale denominato “Donati”. Articolo 21 del Decreto Legislativo 152/1999 e successive modifiche e integrazioni

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Le aree di salvaguardia delle sorgenti che alimentano l’acquedotto comunale di Nebbiuno, denominate Donati e ubicate in località “Palude”, sono ridefinite come risulta sulla tavola 8, in scala 1:2000, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Nelle zone di rispetto (ZR), sono vietati gli insediamenti e le attività di cui all’art. 21, comma 5, del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

A norma dell’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate all’interno della zona di rispetto (ZR) le seguenti strutture ed attività;

- è vietato l’insediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti il Comune di Nebbiuno, dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica di attuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante nonchè agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione delle attività stesse;

- è vietato l’insediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica di attuazione potrà consentire solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e di adeguamento igienico-sanitario fermi restando i divieti di cui all’articolo 21, comma 5, del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

- le attività agricole sono ammesse esclusivamente nel pieno rispetto delle condizioni stabilite alle lettere c), n), del comma 5, dell’art. 21, del Decreto Legislativo 152/1999 e, in ogni caso, in conformità del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999. In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dell’A.R.P.A. competente per territorio e al Comune di Nebbiuno, il programma delle attività agrarie che intende attuare.

Il Comune di Nebbiuno, d’intesa con il competente Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dai pozzi dovrà:

- provvedere alla sistemazione della zona di tutela assoluta, in conformità alle disposizioni dell’articolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

- accertare le condizioni di tenuta dei collettori fognari all’interno dell’area di salvaguardia e realizzare prioritariamente i tratti fognari necessari alla messa in sicurezza degli scarichi provenienti dai fabbricati esistenti nell’area di salvaguardia medesima;

- realizzare prioritariamente i tratti fognari necessari a collegare i fabbricati preesistenti all’interno delle zone di rispetto e immediatamente a monte delle stesse, utilizzando modalità tecniche concordate con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale;

- procedere all’interno delle aree di salvaguardia alla verifica di tenuta degli scarichi civili, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 25 marzo 1990 n. 13, con particolare riguardo ai laghetti di cava citati in precedenza;

- realizzare gli interventi di messa in sicurezza del tratto di condotta a cielo aperto che collega le opere di presa al serbatoio di raccolta;

- assicurarsi che le attività agricole interessanti l’area di salvaguardia siano condotte in conformità al programma delle attività agrarie, a norma delle disposizioni di legge sopra indicate;

Il Comune di Nebbiuno, in attesa dell’adeguamento della normativa tecnica di attuazione dello strumento urbanistico, è tenuto a emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti all’interno delle zone di rispetto ristretta ed allargata.

In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, del D.P.R. n. 236/1988, lo stesso Comune di Nebbiuno è inoltre tenuto ad adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.

Copia del presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti uffici dell’Amministrazione provinciale di Novara per gli adempimenti in ordine alla concessione d’uso delle acque.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio