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Bollettino Ufficiale n. 45 del 7 / 11 / 2002

Codice 24
D.D. 22 luglio 2002, n. 273

Comune di Arona (NO) - Ridefinizione delle aree di salvaguardia di tre pozzi dell’acquedotto comunale ubicati in località Prato Grande del Comune di Oleggio Castello. Articolo 21 del Decreto Legislativo 152/1999 e successive modifiche e integrazioni

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Le aree di salvaguardia dei tre pozzi dell’acquedotto comunale di Arona, denominati PA1, PA2 e PA3 ubicati in località “Prato Grande” nel Comune di Oleggio Castello, sono ridefinite come risulta sulla tavola 6, in scala 1:2000, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

La ridefinizione delle aree di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata ai valori di portata utilizzati per il calcolo delle isocrone, pari a 19 l/s per il pozzo PA1, 30 l/s per il pozzo PA2, e 20 l/s per il pozzo PA3.

Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, sono vietati gli insediamenti e le attività di cui all’art. 21, comma 5, del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

A norma dell’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:

- all’interno delle aree di salvaguardia è vietato l’insediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti il Comune di Oleggio Castello, dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica di attuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante nonchè agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione delle attività stesse;

- all’interno della zona di tutela rispetto ristretta è vietato l’insediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica di attuazione potrà consentire solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e di adeguamento igenico-sanitario fermi restando i divieti di cui all’articolo 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

- all’interno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere concordate con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente;

- all’interno delle zone di rispetto ristretta ed allargata le attività agricole sono ammesse esclusivamente nel pieno rispetto delle condizioni stabilite alla lettere c), n), del comma 5, dell’art. 21, del Decreto Legislativo n. 152/1999 e, in ogni caso, in conformità del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999. In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dell’A.R.P.A. competente per territorio e ai Comuni di Arona ed Oleggio Castello, il programma delle attività agrarie che intende attuare.

Il Comune di Arona, d’intesa con il Comune di Oleggio Castello, il competente Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dai pozzi dovrà:

- provvedere alla sistemazione della zona di tutela assoluta, in conformità alle disposizioni dell’articolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

- accertare le condizioni di tenuta dei collettori fognari all’interno dell’area di salvaguardia e realizzare prioritariamente i tratti fognari necessari alla messa in sicurezza degli scarichi provenienti dai fabbricati esistenti nell’area di salvaguardia medesima;

- procedere all’interno delle aree di salvaguardia alla verifica di tenuta degli scarichi civili, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 25 marzo 1990 n. 13, con particolare riguardo ai laghetti di cava citati in precedenza;

- assicurarsi che le attività agricole interessanti l’area di salvaguardia siano condotte in conformità al programma delle attività agrarie, a norma delle disposizioni di legge sopra indicate;

- nell’ambito dei controlli analitici di cui al D.P.R. 236/1988, realizzare un piano di monitoraggio delle acque in arrigo delle opere di captazione.

Il Comune di Oleggio Castello, in attesa dell’adeguamento della normativa tecnica di attuazione dello strumento urbanistico, è tenuto a emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti all’interno delle zone di rispetto ristretta ed allargata.

In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, del D.P.R. n. 236/1988, lo stesso Comune di Arona è inoltre tenuto ad adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.

Copia del presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti uffici dell’Amministrazione provinciale di Novara per gli adempimenti in ordine alla concessione d’uso delle acque.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio