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Bollettino Ufficiale n. 45 del 7 / 11 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 4 novembre 2002 n. 59-7609

Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per la realizzazione dei progetti di intervento a favore dei prodotti turistici di interesse regionale di cui agli artt. 15 bis e 15 ter della L.R. n. 75/96, così come sono stati aggiunti dalla L.R. n. 1/2002.

(omissis)

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, per le motivazioni narrate in premessa, i criteri e le modalità per il finanziamento dei progetti di valorizzazione dei prodotti turistici di interesse regionale di cui agli artt. 15 bis e 15 ter, della L.R. n. 75/96, così come modificata dalla legge regionale 7 gennaio 2002 n. 1, concernente “Interventi a sostegno dei prodotti turistici di interesse regionale ed a sostegno del turismo piemontese in caso di eventi eccezionali. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte)”, contenuti nell’allegato alla presente deliberazione della quale sono parte integrante;

- di accantonare e di assegnare a favore della Direzione Regionale Turismo-Sport-Parchi, la somma di ? 2.065.827,60= relativa agli stanziamenti previsti sul capitolo 25628 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario per l’anno 2002 e di dare mandato alla succitata Direzione Regionale Turismo-Sport-Parchi, di adottare i provvedimenti necessari per il finanziamento dei succitati progetti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.


Allegato (fare riferimento al file PDF)

CRITERI E MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI INTERVENTO A FAVORE DEI PRODOTTI TURISTICI DI INTERESSE REGIONALE DI CUI AGLI ARTT. 15 BIS E 15 TER DELLA L.R. 75/96, COSì COME SONO STATI AGGIUNTI DALLA L.R. 1/2002


Con l’approvazione della L.R. n. 1 del 7/1/2002, che ha modificato la L.R. 75/96, la Regione Piemonte si pone la finalità di favorire il sostegno, la realizzazione, la promozione e la commercializzazione di prodotti turistici di interesse regionale, attraverso la concessione di finanziamenti per l’attuazione di appositi progetti. Ciò premesso, per l’esiguità dello stanziamento in rapporto all’entità dei potenziali beneficiari, riconducibili alla vasta gamma di categorie individuate nel comma 3 dell’art. 15 bis, della L.R. 75/96, non risulta possibile ipotizzare un utilizzo proficuo delle risorse disponibili per il perseguimento delle finalità della legge, tanto più che la fase attuale si configura come momento di prima attuazione della norma legislativa stessa. Pertanto, si ritiene opportuno procedere a finanziare soltanto progetti presentati dalle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locali (A.T.L.), tra quelli indicati al 3 comma dell’art. 1 della stessa L.R. 1/2002.

Infatti, questa fase di prima attuazione della legge de qua, si ritiene, in via sperimentale e del tutto eccezionale di individuare per l’anno 2002, quali soggetti legittimati a realizzare le azioni di cui all’art. 15 bis della l.r. 75/96, mediante la presentazione dei progetti diretti a valorizzare i prodotti turistici regionali, le A.T.L., in quanto enti istituzionalmente preposti a valorizzare le risorse turistiche locali e favorire la loro conoscenza mediante l’attività di promozione, informazione, accoglienza ed assistenza dei turisti, costituiti ai sensi dell’art. 11 della sunnominata L.R. 75/96 come soggetti di diritto privato senza fine di lucro.

Per le stesse motivazioni viene individuata la seguente tematica alla quale dovranno attenersi i progetti per l’anno 2002: Il miglioramento dell’accoglienza turistica in funzione della realizzazione e promozione dei prodotti turistici.

Per il finanziamento dei progetti vengono individuati i seguenti criteri per ciascuna tipologia di intervento, per i quali viene indicata anche la priorità.


INTERVENTI STRUTTURALI

In ordine di priorità, vengono individuate e finanziate le seguenti azioni di intervento:

1) potenziamento e razionalizzazione della rete degli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT);

2) creazione di altri punti minori di informazione turistica, funzionali a specifici eventi e/o iniziative;

3) realizzazione o allestimento di “punti” di valorizzazione del prodotto;

4) strutture di carattere turistico-culturale, turistico-sportivo, turistico-naturalistico, turistico-enogastronomico, turistico-termale, etc., o di supporto logistico, connessi alla valorizzazione del prodotto turistico.

Per la realizzazione degli interventi sopra descritti, è prevista l’erogazione dei finanziamenti nella seguente misura:

a) fino ad un massimo del 80% della spesa complessiva a carico dell’A.T.L., per opere di costruzione;

b) fino ad un massimo del 80% della spesa complessiva a carico dell’A.T.L., per opere di ristrutturazione;

c) fino ad un massimo del 70% della spesa complessiva a carico dell’A.T.L., per opere di arredamento e di rinnovo dell’arredamento degli immobili, e acquisizione ed installazione di attrezzature;

d) fino ad un massimo del 50% della spesa complessiva a carico dell’A.T.L., per l’acquisto di unità immobiliari.


INTERVENTI DI PROMOZIONE TURISTICA

In ordine di priorità, vengono individuate e finanziate le seguenti azioni di intervento:

1) realizzazione di pacchetti turistici-itinerari,

2) realizzazione, razionalizzazione e/o potenziamento di reti di informazione turistica telematica e/o telefonica (internet, call-centre, etc.);

3) realizzazione di campagne di comunicazione finalizzate a valorizzare il prodotto turistico;

4) organizzazione di incontri a tema per la valorizzazione del prodotto turistico, anche nell’ambito di Saloni o Fiere di rilievo nazionale e/o internazionale, che si tengono al di fuori del territorio regionale (workshop, educational tours, convegni, conferenze stampa, seminari, serate a tema rivolti ai turisti visitatori, etc.).

Per la realizzazione degli interventi sopra descritti, è prevista l’erogazione dei finanziamenti nella seguente misura:

a) fino ad un massimo del 80% della spesa complessiva a carico dell’A.T.L., per azioni volti a favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica inerenti a specifici prodotti turistici di “nicchia”;

b) fino ad un massimo del 80% della spesa complessiva a carico dell’A.T.L., per l’organizzazione di incontri rivolti ai turisti;

c) fino ad un massimo del 80% della spesa complessiva a carico dell’A.T.L., per la realizzazione di interventi di telecomunicazione e telematiche volte a promuovere il prodotto turistico;

d) fino ad un massimo del 70% della spesa complessiva a carico dell’A.T.L., per l’organizzazione di incontri rivolti agli operatori del settore e ai giornalisti

e) fino ad un massimo del 70% della spesa complessiva a carico dell’A.T.L., per azioni di carattere editoriale (opuscoli, depliant, cartine, etc.).

Ciascuna A.T.L., può presentare più progetti, purché inerenti a prodotti turistici diversi, individuati nell’ambito di territorio di competenza.

Saranno esclusi i progetti che non hanno finalità di valorizzazione di uno specifico prodotto turistico.

Non sono ammissibili progetti realizzati prima dell’1.1.2002.

Le risorse disponibili sul capitolo 25628 del bilancio per l’esercizio finanziario 2002 per il finanziamento dei progetti, ammontano a Euro 2.065.827,60.

In ogni caso viene fissato un tetto massimo di finanziamento per ciascun progetto pari a ? 150.000=

I progetti relativi all’anno 2002, dovranno essere inviati alla Direzione Regionale Turismo-Sport-Parchi, entro e non oltre il termine del 25 novembre 2002.

Ogni progetto dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1) prodotto turistico che si intende valorizzare, corredato dalla valutazione delle caratteristiche ambientali, culturali, socio-economiche delle risorse turistiche del territorio;

2) punti di forza e punti di debolezza del prodotto turistico in relazione alla situazione attuale del territorio;

3) capacità di marketing e commercializzazione del prodotto turistico;

4) interventi strutturali necessari per rendere fruibile il prodotto; qualora il progetto comprenda solo interventi di promozione e commercializzazione, indicare qual è la funzionalità e la fruibilità del prodotto ovvero precisare i motivi per i quali non si ritiene necessario anche un intervento strutturale;

5) modalità tecniche di finanziamento per ciascuna tipologia di intervento compreso nel progetto (interventi strutturali e interventi di promozione turistica);

6) redditività e ricaduta occupazionale nel contesto socio-economico del territorio di riferimento.