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Bollettino Ufficiale n. 45 del 7 / 11 / 2002
Codice 25.7
D.D. 9 luglio 2002, n. 962
Ente Fiera Lago Maggiore. Nulla osta ai soli fini idraulici per loccupazione temporanea di area demaniale in Comune di Arona, per lorganizzazione della manifestazione Una Birra al Lido di Arona
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Che nulla osta ai fini idraulici e per quanto di competenza, affinchè lEnte Fiera Lago Maggiore, possa occupare in maniera temporanea dal giorno 15 al giorno 29 Luglio 2002, larea demaniale del Lago Maggiore in Comune di Arona, foglio 24 mapp. 24 per lorganizzazione della manifestazione Una Birra al Lido di Arona.
Larea da occuparsi sarà di circa mq. 4200 come illustrato nei disegni allegati allistanza in questione che, debitamente vistati da questUfficio, vengono restituiti, subordinatamente e sotto losservanza delle seguenti condizioni:
1) sullarea non dovranno essere realizzate opere fisse o modificate quelle esistenti;
2) lEnte Fiera Lago Maggiore è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne lAmministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dallesercizio del presente nulla osta;
3) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e lesercizio dellOpera regolatrice dellinvaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dellacqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonchè a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche dintesa con il Governo Svizzero.
Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per loccupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente allattuazione dellopera di che trattasi.
Il soggetto autorizzato, prima delloccupazione, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. n. 431/1985 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico, ecc.).
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Piero Teseo Sassi