Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 45 del 7 / 11 / 2002

Codice 25.7
D.D. 9 luglio 2002, n. 962

Ente Fiera Lago Maggiore. Nulla osta ai soli fini idraulici per l’occupazione temporanea di area demaniale in Comune di Arona, per l’organizzazione della manifestazione “Una Birra al Lido di Arona”

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Che nulla osta ai fini idraulici e per quanto di competenza, affinchè l’Ente Fiera Lago Maggiore, possa occupare in maniera temporanea dal giorno 15 al giorno 29 Luglio 2002, l’area demaniale del Lago Maggiore in Comune di Arona, foglio 24 mapp. 24 per l’organizzazione della manifestazione “Una Birra al Lido di Arona”.

L’area da occuparsi sarà di circa mq. 4200 come illustrato nei disegni allegati all’istanza in questione che, debitamente vistati da quest’Ufficio, vengono restituiti, subordinatamente e sotto l’osservanza delle seguenti condizioni:

1) sull’area non dovranno essere realizzate opere fisse o modificate quelle esistenti;

2) l’Ente Fiera Lago Maggiore è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente nulla osta;

3) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l’esercizio dell’Opera regolatrice dell’invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell’acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonchè a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d’intesa con il Governo Svizzero.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell’occupazione, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. n. 431/1985 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico, ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Piero Teseo Sassi