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Bollettino Ufficiale n. 45 del 7 / 11 / 2002

Codice 25.9
D.D. 3 luglio 2002, n. 937

R.D. 25.07.1904 n. 523 - Polizia Idraulica. Ditta: L.I.MO.TER. Costruzioni Generali S.r.l.. Lavori di asportazione materiale litoide per il ripristino delle sezioni di deflusso dei rii Molini, Anzola e Ogliana nei Comuni di Premosello Chiovenda, Anzola d’Ossola e Beura Cardezza

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli riguardi idraulici, la Ditta L.I.MO.TER. S.r.l., con sede in S. Giacomo Vercellese (VC) ad eseguire i lavori di asportazione di materiale litoide dai rii Molini, Anzola e Ogliana per il ripristino delle sezioni di deflusso comportanti l’asportazione di mc. 6.856,00 di materiale litoide, alle condizioni sotto elencate e secondo quanto previsto nel progetto allegato all’istanza.

Art. 1

L’autorizzazione ad asportare il materiale inerente sopra indicato si intende limitata alla zona di proprietà demaniale, cioè quella compresa fra le sponde fisse, giusto il disposto degli art. 93 e 94 del T.U. sulle opere idrauliche (R.D. del 25.07.1904 n. 523) corrispondente alla zona copertura dalle piane ordinarie ai sensi della Circolare 28.02.1907 n. 780 Div. IV del Ministero dei LL.PP. - Direzione Generale delle Opere Pubbliche - sulla delimitazione dell’alveo dei corsi d’acqua o sulle piantagioni in aree alluvionali.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di impedire qualunque scavo in tratte di fiume o torrente che presentino caratteristiche o singolarità tali da richiedere una particolare loro tutela.

La zona di estrazione indicata nei grafici allegati all’istanza ed approvati da questo Ufficio deve essere delimitata con solidi picchetti e pali di idonee dimensioni, prontamente sostituite in caso di asportazione o danneggiamenti, a cura e spese della Ditta titolare.

Art. 2

E’ assolutamente vietata l’estrazione in zone non comprese nella presente autorizzazione.

Viene comunque vietato deviare od interrompere il corso delle acque per formarsi accessi o facilitare le estrazioni, nonchè a tutela del patrimonio ittico, di estrarre materiale nelle zone di frega dei pesci ed inquinare le acque. Nel caso di ritrovamento o sospetta esistenza di ordigni bellici la Ditta ha l’obbligo di provvedere immediatamente alla sospensione dei lavori ed alla segnalazione a questo Ufficio ed all’Autorità di P.S..

Art. 3

L’autorizzazione avrà la durata di gg. 33 lavorativi decorrenti dalla data che il Concessionario avrà formalmente comunicato a questo Settore e per conoscenza all’Autorità di Bacino del fiume Po, all’Amministrazione Provinciale, ai Comuni di Premosello Chiovenda, Anzola d’Ossola e Beura Cardezza, al Comando Stazione Carabinieri di Premosello Chiovenda e Domodossola, al Comando GG.FF. di Domodossola, al Corpo Forestale dello Stato di Verbania ed alla Comunità Montana Valle Ossola, ma sarà tuttavia facoltà dell’Amministrazione di sospenderla, modificarla od anche revocarla in qualsiasi momento a suo libero ed esclusivo giudizio senza che il concessionario abbia titolo a qualsiasi reclamo, indirizzo o compenso.

Eventuali sospensioni dell’estrazione dovranno essere tempestivamente comunicate all’Ufficio concedente.

Dette sospensioni non costituiscono titolo per la richiesta di eventuali proroghe che comunque l’Ufficio scrivente si riserva di concedere solo per iscritto.

Art. 4

L’autorizzazione è valida per l’estrazione del solo quantitativo assentito, in quanto la data di scadenza indica soltanto il termine massimo entro cui resta valida l’autorizzazione.

Qualora, in base ad accertamenti e controlli, risultassero estratti abusivamente quantitativi maggiori di quelli concessi, il concessionario, salvo ogni altra azione penale nei suoi confronti, dovrà provvedere al pagamento dei relativi maggiori oneri fiscali mediante una sanzione amministrativa corrispondente a tre volte il canone demaniale unitario ordinario.

Art. 5

La presente autorizzazione è soggetta a tutte le norme di legge in vigore o emanate in materia idraulica e non potrà essere ceduta nè formalmente nè di fatto da terzi e sarà usufruita in modo da non danneggiare le proprietà pubbliche o private e non offendere precedenti diritti o concessioni.

Il concessionario è pertanto responsabile di qualsiasi danno che potesse derivare all’Amministrazione o a terzi per causa degli scavi effettuati e degli operai e dei mezzi d’opera usati ed è tenuto ad eseguire a sua cura e spesa i lavori di ripristino che si rendessero comunque necessari.

Art. 6

Il concessionario, dovrà all’atto dell’esecuzione, avere con se, l’autorizzazione ed esibirla ad ogni richiesta di pubblici Ufficio e di Agenti Giurati.

Nel caso di inosservanza delle condizioni sopra stabilite, la concessione potrà essere sospesa e revocata ed il concessionario denunciato all’Autorità Giudiziaria, senza pregiudizio dei provvedimenti di ripristino dell’alveo e delle sponde a norma dell’art. 378 della legge 20.03.1865 n. 2248 all. f) e art. 1 del R.D. 19.11.1921 n. 1688.

I Sindaci dei Comuni nel cui territorio è autorizzata l’estrazione, i Carabinieri, le Guardie Forestali e gli Agenti della Forza Pubblica, dovranno disporre la necessaria vigilanza per l’osservanza delle norme contenute nella concessione, a norma dell’art. 377 della già citata legge 20.03.1865 n. 2248 allegato f).

Art. 7

L’asportazione del materiale litoide dovrà essere esercitata senza creare pericoli per la pubblica incolumità.

Si elencano di seguito i mezzi d’opera che potranno essere impiegati:

1. Autocarro DAF Trucks AD85XC targato BH 250 CY

2. Autocarro Mercedes Benz AG 2635 targato AD 358 LC

3. Autocarro Mercedes Benz 2636 targato VC 475737

4. Escavatore Fiat Hitachi SPA FH 220 targato 22T0068A

5. Escavatore Fiat Hitachi EX 2356 MT targato 205TM0191

6. Autocarro Iveco 330/36 targato VC 627745

7. Autocarro Iveco 330/36 targato AB 680 MX

8. Autocarro Iveco 380 targato AC 565 GW

9. Autocarro Iveco 380 targato AC 566 GW

10. Autocarro Iveco M. 380 E targato AM 067 RY

11. Autocarro Iveco M. 380 E targato AM 069 RY

12. Autocarro Iveco m. 380 E targato AM 070 RY

Art. 8

Le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati.

Art. 9

E’ vietato alla Ditta concessionaria, nel modo più assoluto, il carico di sabbia o ghiaia contenente acqua in quantità tale da provocare, durante il trasporto, lo stillicidio su strade aperte al pubblico transito.

Art. 10

Ad avvenuta estrazione del quantitativo assentito la Ditta deve sospendere i relativi lavori, dandone immediata comunicazione scritta a questo Ufficio, con esplicita dichiarazione di regolare esecuzione, sia come quantità estratta che come modalità esecutiva.

I controlli del caso vengono eseguiti in contraddittorio e la Ditta deve mettere a disposizione il personale e i mezzi occorrenti.

Qualora si accerti l’avvenuta estrazione di quantitativi superiori a quelli autorizzati, la Ditta, salvo ed impregiudicato ogni atto di legge, è ritenuta al pagamento di tutti i relativi maggiori oneri.

Ove questo Ufficio lo ritenesse necessario, la Ditta deve fornire, a proprie spese entro quindici giorni dalla relativa richiesta scritta, perizia giurata con rilievi planoaltimetrici dell’opera eseguita riferiti a quelli in progetto e redatti da perito abilitato.

Scaduto inutilmente il predetto termine, la concessione è da ritenere, iuris et de iure, revocata senza alcun diritto per la Ditta a compenso, rimborso e indennizzo.

Lo svincolo della cauzione avverrà, a seguito di esplicita richiesta della Ditta interessata, dopo la constatazione della regolarità dell’esecuzione dai lavori.

Art. 11

L’Amministrazione Regionale si riserva di richiedere eventuali ulteriori pagamenti a saldo qualora venisse stabilito, per l’anno in corso, un canone superiore agli attuali Euro 4,44.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi il Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole