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Bollettino Ufficiale n. 45 del 7 / 11 / 2002
Codice 25.9
D.D. 3 luglio 2002, n. 936
R.D. 25.07.1904 n. 523 - Polizia Idraulica. Ditta: Edison S.p.A.. Lavori di sfangamento del bacino dellopera di presa sul Torrente Anza con asportazione di materiale litoide in Comune di Ceppo Morelli
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare la Ditta Edison S.p.A. con sede in Bolzano ad eseguire i lavori di asportazione di materiale litoide dal torrente Anza in Comune di Ceppo Morelli finalizzato al ripristino ed alla conservazione della funzionalità dellopera di presa regolata da apposito disciplinare concessorio del Ministero dei Lavori Pubblici alle condizioni sottoelencate e secondo quanto previsto negli elaborati progettuali allegati alla domanda in data 19/12/2001 inerenti lasportazione del materiale.
Art. 1
Lautorizzazione ad asportare il materiale inerente sopra indicato si intende limitata alla zona di proprietà demaniale, cioè quella compresa fra le sponde fisse, giusto il disposto degli art. 93 e 94 del T.U. sulle opere idrauliche (R.D. del 25.07.1904 n. 523) corrispondente alla zona copertura dalle piane ordinarie ai sensi della Circolare 28.02.1907 n. 780 Div. IV del Ministero dei LL.PP. - Direzione Generale delle Opere Pubbliche - sulla delimitazione dellalveo dei corsi dacqua o sulle piantagioni in aree alluvionali.
LAmministrazione si riserva la facoltà di impedire qualunque scavo in tratte di fiume o torrente che presentino caratteristiche o singolarità tali da richiedere una particolare loro tutela.
La zona di estrazione indicata nei grafici allegati allistanza ed approvati da questo Ufficio deve essere delimitata con solidi picchetti e pali di idonee dimensioni, prontamente sostituite in caso di asportazione o danneggiamenti, a cura e spese della Ditta titolare.
Art. 2
E assolutamente vietata lestrazione in zone non comprese nella presente autorizzazione.
Viene comunque vietato deviare od interrompere il corso delle acque per formarsi accessi o facilitare le estrazioni, nonchè a tutela del patrimonio ittico, di estrarre materiale nelle zone di frega dei pesci ed inquinare le acque. Nel caso di ritrovamento o sospetta esistenza di ordigni bellici la Ditta ha lobbligo di provvedere immediatamente alla sospensione dei lavori ed alla segnalazione a questo Ufficio ed allAutorità di P.S..
Art. 3
Lautorizzazione avrà la durata di gg. 50 lavorativi decorrenti dalla data che il Concessionario avrà formalmente comunicato a questo Settore e per conoscenza allAutorità di Bacino del fiume Po, allAmministrazione Provinciale, al Comune di Ceppo Morelli, al Comando Stazione Carabinieri di Bannio Anzino, al Comando GG.FF. di Domodossola, al Corpo Forestale dello Stato di Verbania ed alla Comunità Montana Monte Rosa, ma sarà tuttavia facoltà dellAmministrazione di sospenderla, modificarla od anche revocarla in qualsiasi momento a suo libero ed esclusivo giudizio senza che il concessionario abbia titolo a qualsiasi reclamo, indirizzo o compenso.
Eventuali sospensioni dellestrazione dovranno essere tempestivamente comunicate allUfficio concedente.
Dette sospensioni non costituiscono titolo per la richiesta di eventuali proroghe che comunque lUfficio scrivente si riserva di concedere solo per iscritto.
Art. 4
Lautorizzazione è valida per lestrazione del solo quantitativo assentito, in quanto la data di scadenza indica soltanto il termine massimo entro cui resta valida lautorizzazione.
Qualora, in base ad accertamenti e controlli, risultassero estratti abusivamente quantitativi maggiori di quelli concessi, il concessionario, salvo ogni altra azione penale nei suoi confronti, dovrà provvedere al pagamento dei relativi maggiori oneri fiscali mediante una sanzione amministrativa corrispondente a tre volte il canone demaniale unitario ordinario.
Art. 5
La presente autorizzazione è soggetta a tutte le norme di legge in vigore o emanate in materia idraulica e non potrà essere ceduta nè formalmente nè di fatto da terzi e sarà usufruita in modo da non danneggiare le proprietà pubbliche o private e non offendere precedenti diritti o concessioni.
Il concessionario è pertanto responsabile di qualsiasi danno che potesse derivare allAmministrazione o a terzi per causa degli scavi effettuati e degli operai e dei mezzi dopera usati ed è tenuto ad eseguire a sua cura e spesa i lavori di ripristino che si rendessero comunque necessari.
Art. 6
Il concessionario, dovrà allatto dellesecuzione, avere con se, lautorizzazione ed esibirla ad ogni richiesta di pubblici Ufficio e di Agenti Giurati.
Nel caso di inosservanza delle condizioni sopra stabilite, la concessione potrà essere sospesa e revocata ed il concessionario denunciato allAutorità Giudiziaria, senza pregiudizio dei provvedimenti di ripristino dellalveo e delle sponde a norma dellart. 378 della legge 20.03.1865 n. 2248 all. f) e art. 1 del R.D. 19.11.1921 n. 1688.
I Sindaci dei Comuni nel cui territorio è autorizzata lestrazione, i Carabinieri, le Guardie Forestali e gli Agenti della Forza Pubblica, dovranno disporre la necessaria vigilanza per losservanza delle norme contenute nella concessione, a norma dellart. 377 della già citata legge 20.03.1865 n. 2248 allegato f).
Art. 7
Lasportazione del materiale litoide dovrà essere esercitata senza creare pericoli per la pubblica incolumità.
Si elencano di seguito i mezzi dopera che potranno essere impiegati:
1. Escavatore CAT 330 telaio 5LR00187
2. Motopala gommata CAT 950F targato NO AA 747
3. Autocarro Mercedes 2635 targato NO 694872
4. Autocarro Mercedes 3340K targato BH 980 CV
5. Autocarro Mercedes 2635K targato NO 779390
6. Autocarro Mercedes 2644K targato AY 823 MZ
7. Autocarro Scania CV 143 targato VB 005548
8. Autocarro Mercedes 3544K targato AR 256 YB
9. Autocarro Mercedes 4143K targato BG 619 DR
Art. 8
Le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dallesecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola darte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati.
Art. 9
E vietato alla Ditta concessionaria, nel modo più assoluto, il carico di sabbia o ghiaia contenente acqua in quantità tale da provocare, durante il trasporto, lo stillicidio su strade aperte al pubblico transito.
Art. 10
Ad avvenuta estrazione del quantitativo assentito la Ditta deve sospendere i relativi lavori, dandone immediata comunicazione scritta a questo Ufficio, con esplicita dichiarazione di regolare esecuzione, sia come quantità estratta che come modalità esecutiva.
I controlli del caso vengono eseguiti in contraddittorio e la Ditta deve mettere a disposizione il personale e i mezzi occorrenti.
Qualora si accerti lavvenuta estrazione di quantitativi superiori a quelli autorizzati, la Ditta, salvo ed impregiudicato ogni atto di legge, è ritenuta al pagamento di tutti i relativi maggiori oneri.
Ove questo Ufficio lo ritenesse necessario, la Ditta deve fornire, a proprie spese entro quindici giorni dalla relativa richiesta scritta, perizia giurata con rilievi planoaltimetrici dellopera eseguita riferiti a quelli in progetto e redatti da perito abilitato.
Scaduto inutilmente il predetto termine, la concessione è da ritenere, iuris et de iure, revocata senza alcun diritto per la Ditta a compenso, rimborso e indennizzo.
Lo svincolo della cauzione avverrà, a seguito di esplicita richiesta della Ditta interessata, dopo la constatazione della regolarità dellesecuzione dai lavori.
Art. 11
LAmministrazione Regionale si riserva di richiedere eventuali ulteriori pagamenti a saldo qualora venisse stabilito, per lanno in corso, un canone superiore agli attuali Euro 4,44.
Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi il Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole