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Bollettino Ufficiale n. 45 del 7 / 11 / 2002
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ricorso n. 74 depositato il 15 ottobre 2002. Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dellart. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956. Declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 4 della L.R. Piemonte n. 20/2002
Ricorso n. 74 depositato il 15 ottobre 2002 delPresidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato in Roma
contro
Regione Piemonte in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, con sede in Torino
per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 4 della L.R. Piemonte 5 agosto 2002 n. 20, pubblicata nel B.U.R. 8 agosto 2002 n. 32.
La legge regionale Piemonte 5 agosto 2002 n. 20, pubbl. nel B.U.R. 8 agosto 2002 n. 32 suppl. n. 1 (legge finanziaria per lanno 2002) così, in particolare dispone:
art. 1: 1. A decorrere dallanno 2001 lAgenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici, istituita con legge 9 ottobre 2000 n. 285 (interventi per i giochi olimpici invernali Torino 2006) è esonerata dal versamento dellimposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
2. LAgenzia è inoltre esonerata dagli obblighi contabili inerenti lIRAP, quali la presentazione periodica delle dichiarazioni".
Art. 2: 1. A decorrere dal 1 gennaio 2003 sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale gli autoveicoli alimentati a gas metano già dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano allatto dellimmatricolazione e gli autoveicoli elettrici.
Art. 4: 1. Il termine per il recupero delle tasse automobilistiche dovute per lanno 1999 alla Regione Piemonte e previsto entro il 31 dicembre 2002 viene prorogato al 31 dicembre 2003".
Siffatte disposizioni appaiono costituzionalmente illegittime, in riferimento ai parametri costituzionali in appresso specificati, e pertanto, ex art. 127 Cost. e sulla base della delibera 29 settembre 2002 del Consiglio dei Ministri (doc. 1), il Governo propone il presente ricorso, deducendo i seguenti
motivi
1. - Art. 1 L.R. n. 20/2002: violazione degli artt. 3 e 119, co. 2 - in relazione allart. 117 co. 3 della Cost.
Va premesso che la disposizione contenuta nellart. 1 della legge finanziaria 2002 della Regione Piemonte chiaramente non si correla alla previsione di cui allart. 10 co. 5 della L.S. n. 285/2000 (richiamata nel medesimo articolo), la quale si limita a prevedere la facoltà della Giunta Regionale Piemonte, in deroga allart. 24 del D.leg. n. 446 del 1997, di disporre che gli ivi indicati proventi percepiti dal Comitato organizzatore dei giochi olimpici (di cui al co. 1 del precedente art. 1) non concorrono alla determinazione della base imponibile dello stesso Comitato, rilevante ai fini dellirap.
Lor disposto esonero introdotto per legge, per di più con effetti retroattivi (dallanno 2001), dellAgenzia per i giochi olimpici - distinta persona giuridica di diritto pubblico, svolgente attività disciplinata dal diritto privato (art. 2 L.S. n. 285 cit.) - dalla imposta regionale sulle attività produttive nonché dallosservanza dei relativi adempimenti formali o contabili costituisce pertanto il frutto di una autonoma iniziativa legislativa della Regione Piemonte la quale ha ritenuto di poter in tal modo esentare (o più esattamente escludere soggettivamente dal campo di applicazione dellirap) lAgenzia, eccettuandola dallambito dei soggetti passivi di tale tributo, tra i quali - altrimenti e pacificamente - la stessa rientra.
Ma così operando la Regione Piemonte ha chiaramente ecceduto i limiti costituzionali nel rispetto dei quali deve essere esercitata la propria potestà legislativa, incappando conseguentemente nella denunciata illegittimità costituzionale, in relazione ai parametri indicati in epigrafe.
Con riferimento allart. 3 Cost - ed ai principi di uguaglianza e di ragionevolezza dal medesimo espressi - in armonia con il quale deve essere esercitata (anche) in materia tributaria la potestà legislativa regionale (art. 119, co. 2 Cost.) - appare invero discriminatoria ed arbitraria la introduzione (addirittura, nella specie, con effetti retroattivi) di un beneficio singolare a favore cioè di un solo soggetto, in irragionevole deroga alla regola generale dellassoggettamento di tutti i soggetti che realizzano il medesimo presupposto dellirap: tributo che colpisce, con carattere di realità, non il reddito percepito ma un fatto economico costituito dal valore aggiunto, oggettivamente considerato, di ogni tipo di attività economica autonomamente organizzata, la quale costituisce il presupposto dellimposta (art. 2 D.lgs n. 446, con lulteriore precisazione che la attività esercitata dalle società e dagli enti compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto del tributo), al cui pagamento è tenuta la generalizzata platea di soggetti passivi indicati nellart. 3 dello stesso D.lgs., ivi compresi tutti gli enti anche pubblici. E del resto, in coerenza con tale impostazione sistematica si pone il ricordato co. 5 dellart. 10 della L.S. n. 285/2000 che - sia pur per altro soggetto (Comitato coordinatore giochi olimpici) - non ne dispone in alcun modo la (possibile) esenzione da imposta, prevedendo invece che la G.R. possa disporre la non considerazione dei suoi proventi tra le componenti della base imponibile dellirap, alla quale anche tale organismo permane comunque soggetto.
Con riferimento poi, allart. 119, co. 2 Cost. - in relazione al precedente art. 117 co. 3 - non pare discutibile che la potestà legislativa concorrente della Regione a s.o. in materia tributaria deve essere esercitata nel rispetto e con losservanza dei principi fondamentali risultanti dalla legislazione statale nel quadro del necessario armonico coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, che è unitario per lo Stato, le Regioni e gli enti locali, e nel quale si colloca con un ruolo fondamentale per la finanza regionale, in coerenza con le disposizioni sul federalismo fiscale, lirap disciplinata dal D.lgs n. 446 del 1997, emanato in attuazione della delega di cui allart. 3, co. 143 e 144 della legge n. 662 del 1996.
In tale prospettiva, il principio fondamentale enucleabile dalla normativa statale che regola il tributo - in coerenza con la propria natura, struttura e funzione di prelievo reale operato sul valore aggiunto (netto) oggettivamente derivante dallesercizio abituale di ogni tipo di attività economica organizzata, sia essa imprenditoriale che professionale, da chiunque svolta - è quello già rilevato della totalità e cioè generalità dei soggetti esercenti siffatta attività e in quanto tali individuati come soggetti passivi dellimposta.
Ciò chiaramente ed inequivocabilmente si desume - in conformità con i principi di cui al co. 144 dellart. 3 della legge delega n. 662 - in particolare, dallart. 3 del D.lgs. n. 446 - correlato al precedente art. 2, secondo il quale anzi lattività economica esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta - quale che sia la natura pubblica o privata degli stessi e quali che siano le finalità dai medesimi perseguite (salvo le espresse e tassative esclusioni di cui al co. 2 del medesimo art. 3): senza che alla Regione - cui pur spetta limposta (art. 15 D.lgs.) sia pur con una attribuzione in via transitoria allo Stato di quote del relativo gettito (art. 26 D.lgs. cit.) - sia consentito, ma anzi espressamente precluso (art. 24, co. 1, D.lgs.), il potere di modificare comunque la platea dei soggetti passivi tenuti al pagamento del tributo ed allosservanza dei correlati adempimenti formali, ivi comprese le dichiarazioni.
Nel disporre, con lart. 1 in esame, l"esonero" soggettivo (con efficacia retroattiva) della Agenzia per i giochi olimpici dallobbligo di pagamento dellirap e dallosservanza dei connessi adempimenti formali quali le dichiarazioni, il legislatore Piemontese, eccedendo i limiti della propria competenza, ha introdotto pertanto una norma che disattende i principi fondamentali in materia emergenti dalla legislazione statale, così incappando nel denunciato vizio di illegittimità costituzionale.
2. Art. 2 L.R. n. 20/2002: Violazione degli artt. 3 e 119, co. 2 - in relazione allart. 117 co. 3 - della Cost.
Anche tale norma - che, come già ricordato, dispone la esenzione da tassa automobilistica regionale per gli autoveicoli alimentati a gas metano già dotati di dispositivo per la circolazione con tale gas allatto della immatricolazione, oltre che per gli autoveicoli elettrici - non si sottrae al vizio di illegittimità costituzionale in relazione ai parametri di cui in epigrafe.
Da un lato e con riferimento allart. 3 Cost. la disposta esenzione permanente dalla tassa automobilistica (regionale) si sostanzia - in spregio ai principi di uguaglianza e di ragionevolezza - nellesonero dalla relativa imposizione, in deroga alla regola generale della tassazione, per i soli possessori dei veicoli dotati, sin dallatto della immatricolazione, di dispositivo di alimentazione per la circolazione a gas metano (oltre che di autoveicoli elettrici), senza che sia ravvisabile una logicamente ratio giustificativa di siffatta scelta legislativa di privilegio, neppure nella prospettiva di incentivare la produzione e lacquisto di siffatti veicoli al fine di limitare limpatto inquinante sullambiente: anche in tale ottica, invero, apparirebbe comunque irragionevolmente discriminatoria la limitazione del beneficio ai soli veicoli sin dallorigine dotati di impianto di alimentazione a gas metano con esclusione pertanto dei veicoli dotati di impianti (es. ecodiesel, a GPL) di pari o minor impatto inquinante e di quelli comunque conformi alle direttive CE sullinquinamento, a partire dalla direttiva 91/441 CEE del Consiglio del 26 giugno 1991.
Daltro lato e con riferimento allart. 119 co. 2, in relazione allart. 117 co. 3 Cost., richiamato quanto si è sopra osservato al punto 1 in ordine ai limiti della potestà legislativa concorrente regionale in materia tributaria, la norma de qua - nellintrodurre la esenzione definitiva dalla tassa automobilistica per i veicoli or indicati - si pone in difformità dai principi fondamentali della legislazione statale del settore, incentrata nella materia sulla previsione di riduzioni dellimposta (cfr. ad es. art. 17, co. 4 L. n. 449 del 1997) od anche di esenzioni temporanee e condizionate della imposta stessa (art. 1 D.L. 8 luglio 2002 n. 138 conv. con legge n. 178 del 2002), senza peraltro ammettere o consentire una esenzione totale e permanente dalla tassa automobilistica in funzione delle caratteristiche dellimpianto di alimentazione, così come invece illegittimamente disposto con la denunciata norma regionale.
3. Art. 4 L.R. n. 20/2002: Violazione dellart. 119 co. 2, in relazione allart. 117 co. 3, e dellart. 117 co. 2 lett. 1) Cost.
- Si è ricordato che con la norma ora in esame è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2003 del termine del 31 dicembre 2002 previsto per il recupero delle tasse automobilistiche regionali dovute per lanno 1999.
Anche tale previsione normativa appare costituzionalmente illegittima.
In riferimento allart. 119, co. 2, in relazione allart. 117 co. 3 Cost., lart. 4 in esame - nel riferirsi genericamente al recupero delle indicate tasse e prorogando di un anno il relativo termine in scadenza al 31 dicembre 2002 - appare chiaramente porsi in difformità rispetto al principio fondamentale enunciato nella legge statale 27 luglio 2000 n. 212 (le cui disposizioni sono definite testualmente come principi generali dellordinamento tributario, non derogabili con leggi speciali e comunque solo espressamente e in attuazione delle quali le Regioni a s.o. regolano le materie disciplinate dalla stessa legge: art. 1, co. 1 e 2), secondo la quale i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati (art. 3, co. 3 cit. legge). La norma de qua eccede chiaramente, in quanto in contrasto con lor ricordato principio fondamentale posto alla legislazione statale concorrente, i confini nel quale poteva esercitarsi la potestà legislativa regionale.
In riferimento, poi, allart. 117, co. 2 lett. 1) della Cost., che rimette alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, la materia dell"ordinamento civile", non pare dubbio che, anche nel rapporto intersoggettivo con il contribuente, avente ad oggetto la pretesa creditoria tributaria, la disciplina delle cause di estinzione del diritto per mancato esercizio per il tempo determinato dalla legge (prescrizione) o entro il termine dalla stessa fissato (decadenza) è riservata esclusivamente alla legislazione statale, senza che sia consentito al legislatore regionale - come invece ha fatto con la denunciata norma - modificarne il termine attraverso la previsione di una sua proroga rispetto a quello già previsto.
P.T.M.
si chiede che lEcc.ma Corte voglia dichiarare la illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 4 della L.R. Piemonte 5 agosto 2002 n. 20.
Si produce la copia conforme della delibera (per estratto) Consiglio Ministri 29 settembre 2002.
Roma, 4 ottobre 2002
Giancarlo Mandò
avvocato dello Stato