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Bollettino Ufficiale n. 45 del 7 / 11 / 2002

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ricorso n. 74 depositato il 15 ottobre 2002.  Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell’art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956. Declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 4 della L.R. Piemonte n. 20/2002

Ricorso n. 74 depositato il 15 ottobre 2002 delPresidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dalla  Avvocatura Generale dello Stato in Roma

contro

Regione Piemonte in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, con sede in Torino

per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 4 della L.R. Piemonte 5 agosto 2002 n. 20, pubblicata nel B.U.R. 8 agosto 2002 n. 32.

La legge regionale Piemonte 5 agosto 2002 n. 20, pubbl. nel B.U.R. 8 agosto 2002 n. 32 suppl. n. 1 (legge finanziaria per l’anno 2002) così, in particolare dispone:

art. 1: “1.  A decorrere dall’anno 2001 l’Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici, istituita con legge 9 ottobre 2000 n. 285 (interventi per i giochi olimpici invernali “Torino 2006”) è esonerata dal versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

2. L’Agenzia è inoltre esonerata dagli obblighi contabili inerenti l’IRAP, quali la presentazione periodica delle dichiarazioni".

Art. 2: “1. A decorrere dal 1 gennaio 2003 sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale gli autoveicoli alimentati a gas metano già dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano all’atto dell’immatricolazione e gli autoveicoli elettrici”.

Art. 4: “1. Il termine per il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l’anno 1999 alla Regione Piemonte e previsto entro il 31 dicembre 2002 viene prorogato al 31 dicembre 2003".

Siffatte disposizioni appaiono costituzionalmente illegittime, in riferimento ai parametri costituzionali in appresso specificati, e pertanto, ex art. 127 Cost. e sulla base della delibera 29 settembre 2002 del Consiglio dei Ministri (doc. 1), il Governo propone il presente ricorso, deducendo i seguenti

motivi

1. - Art. 1 L.R. n. 20/2002: violazione degli artt. 3 e 119, co. 2 - in relazione all’art. 117 co. 3  della Cost.

Va premesso che la disposizione contenuta nell’art. 1 della legge finanziaria 2002 della Regione Piemonte chiaramente non si correla alla previsione di cui all’art. 10 co. 5 della L.S. n. 285/2000 (richiamata nel medesimo articolo), la quale si limita a prevedere la facoltà della Giunta Regionale Piemonte, in deroga all’art. 24 del D.leg. n. 446 del 1997, di disporre che gli ivi indicati proventi percepiti dal Comitato organizzatore dei giochi olimpici (di cui al co. 1 del precedente art. 1) “non concorrono alla determinazione della base imponibile” dello stesso Comitato, rilevante ai fini dell’irap.

L’or disposto “esonero” introdotto per legge, per di più con effetti retroattivi (dall’anno 2001), dell’Agenzia per i giochi olimpici - distinta persona giuridica di diritto pubblico, svolgente attività disciplinata dal diritto privato (art. 2 L.S. n. 285 cit.) - dalla imposta regionale sulle attività produttive nonché dall’osservanza dei relativi adempimenti formali o “contabili” costituisce pertanto il frutto di una “autonoma” iniziativa legislativa della Regione Piemonte la quale ha ritenuto di poter in tal modo esentare (o più esattamente escludere soggettivamente dal campo di applicazione dell’irap) l’Agenzia, eccettuandola dall’ambito dei soggetti passivi di tale tributo, tra i quali  - altrimenti e pacificamente - la stessa rientra.

Ma così operando la Regione Piemonte ha chiaramente ecceduto i limiti costituzionali nel rispetto dei quali deve essere esercitata la propria potestà legislativa, incappando conseguentemente nella denunciata illegittimità costituzionale, in relazione ai parametri indicati in epigrafe.

Con riferimento all’art. 3 Cost - ed ai principi di uguaglianza e di ragionevolezza dal medesimo espressi  - in armonia con il quale deve essere esercitata (anche) in materia tributaria la potestà legislativa regionale (art. 119, co. 2 Cost.) - appare invero discriminatoria ed arbitraria la introduzione (addirittura, nella specie, con effetti retroattivi) di un beneficio singolare a favore cioè di un solo soggetto, in irragionevole deroga alla regola generale dell’assoggettamento di tutti i soggetti che realizzano il medesimo presupposto dell’irap: tributo che colpisce, con carattere di realità, non il reddito percepito ma un fatto economico costituito dal valore aggiunto, oggettivamente considerato, di ogni tipo di attività economica autonomamente organizzata, la quale costituisce il presupposto dell’imposta (art. 2 D.lgs n. 446, con l’ulteriore precisazione che la attività esercitata dalle società e dagli enti compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto del tributo), al cui pagamento è tenuta la generalizzata platea di soggetti passivi indicati nell’art. 3 dello stesso D.lgs., ivi compresi tutti gli enti anche pubblici. E del resto, in coerenza con tale impostazione sistematica si pone il ricordato co. 5 dell’art. 10 della L.S. n. 285/2000 che  - sia pur per altro soggetto (Comitato coordinatore giochi olimpici) - non ne dispone in alcun modo la (possibile) esenzione da imposta, prevedendo invece che la G.R. possa disporre la non considerazione dei suoi proventi tra le componenti della base imponibile dell’irap, alla quale anche tale organismo permane comunque soggetto.

Con riferimento poi, all’art. 119, co. 2 Cost. - in relazione al precedente art. 117 co. 3 - non pare discutibile che la potestà legislativa concorrente della Regione a s.o. in materia tributaria deve essere esercitata nel rispetto e con l’osservanza dei principi fondamentali risultanti dalla legislazione statale nel quadro del necessario armonico coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, che è unitario per lo Stato, le Regioni e gli enti locali, e nel quale si colloca con un ruolo fondamentale per la finanza regionale, in coerenza con le disposizioni sul federalismo fiscale, l’irap disciplinata dal D.lgs n. 446 del 1997, emanato in attuazione della delega di cui all’art. 3, co. 143 e 144 della legge n. 662 del 1996.

In tale prospettiva, il principio fondamentale enucleabile dalla normativa statale che regola il tributo - in coerenza con la propria natura, struttura e funzione di prelievo reale operato sul valore aggiunto (netto) oggettivamente derivante dall’esercizio abituale di ogni tipo di attività economica organizzata, sia essa imprenditoriale che professionale, da chiunque svolta - è quello già rilevato della totalità e cioè generalità dei soggetti esercenti siffatta attività e in quanto tali individuati come soggetti passivi dell’imposta.

Ciò chiaramente ed inequivocabilmente si desume - in conformità con i principi di cui al co. 144 dell’art. 3 della legge delega n. 662 - in particolare, dall’art. 3 del D.lgs. n. 446 - correlato al precedente art. 2, secondo il quale anzi l’attività economica esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta  - quale che sia la natura pubblica o privata degli stessi e quali che siano le finalità dai medesimi perseguite (salvo le espresse e tassative esclusioni di cui al co. 2 del medesimo art. 3): senza che alla Regione - cui pur spetta l’imposta (art. 15 D.lgs.) sia pur con una attribuzione in via transitoria allo Stato di quote del relativo gettito (art. 26 D.lgs. cit.) - sia consentito, ma anzi espressamente precluso (art. 24, co. 1, D.lgs.), il potere di modificare comunque la platea dei soggetti passivi tenuti al pagamento del tributo ed all’osservanza dei correlati adempimenti “formali”, ivi comprese le dichiarazioni.

Nel disporre, con l’art. 1 in esame, l"’esonero" soggettivo (con efficacia retroattiva) della Agenzia per i giochi olimpici dall’obbligo di pagamento dell’irap e dall’osservanza dei connessi adempimenti formali quali le dichiarazioni, il legislatore Piemontese, eccedendo i limiti della propria competenza, ha introdotto pertanto una norma che disattende i principi fondamentali in materia emergenti dalla legislazione statale, così incappando nel denunciato vizio di illegittimità costituzionale.

2. Art. 2 L.R. n. 20/2002: Violazione degli artt. 3 e 119, co. 2 - in relazione all’art. 117 co. 3 - della Cost.

Anche tale norma - che, come già ricordato, dispone la esenzione da tassa automobilistica  regionale per gli autoveicoli alimentati a gas metano già dotati di dispositivo per la circolazione con tale gas “all’atto della immatricolazione”, oltre che per gli autoveicoli elettrici - non si sottrae al vizio di illegittimità costituzionale in relazione ai parametri di cui in epigrafe.

Da un lato e con riferimento all’art. 3 Cost. la disposta esenzione permanente dalla tassa automobilistica (regionale) si sostanzia - in spregio ai principi di uguaglianza e di ragionevolezza - nell’esonero dalla relativa imposizione, in deroga alla regola generale della tassazione, per i soli possessori dei veicoli dotati, sin dall’atto della immatricolazione, di dispositivo di alimentazione per la circolazione a gas metano (oltre che di autoveicoli elettrici), senza che sia ravvisabile una logicamente ratio giustificativa di siffatta scelta legislativa di privilegio, neppure nella prospettiva di incentivare la produzione e l’acquisto di siffatti veicoli al fine di limitare l’impatto inquinante sull’ambiente: anche in tale ottica, invero, apparirebbe comunque irragionevolmente discriminatoria la limitazione del beneficio ai soli veicoli sin dall’origine dotati di impianto di alimentazione a gas metano con esclusione pertanto dei veicoli dotati di impianti (es. ecodiesel, a GPL) di pari o minor impatto inquinante e di quelli comunque conformi alle direttive CE sull’inquinamento, a partire dalla direttiva 91/441 CEE del Consiglio del 26 giugno 1991.

D’altro lato e con riferimento all’art. 119 co. 2, in relazione all’art. 117 co. 3 Cost., richiamato quanto si è sopra osservato al punto 1 in ordine ai limiti della potestà legislativa concorrente regionale in materia tributaria, la norma de qua - nell’introdurre la esenzione definitiva dalla tassa automobilistica per i veicoli or indicati - si pone in difformità dai principi fondamentali della legislazione statale del settore, incentrata nella materia sulla previsione di riduzioni dell’imposta (cfr. ad es. art. 17, co. 4 L. n. 449 del 1997) od anche di esenzioni temporanee e condizionate della imposta stessa (art. 1 D.L. 8 luglio 2002 n. 138 conv. con legge n. 178 del 2002), senza peraltro ammettere o consentire una esenzione totale e permanente dalla tassa automobilistica in funzione delle caratteristiche dell’impianto di alimentazione, così come invece illegittimamente disposto con la denunciata norma regionale.

3. Art. 4 L.R. n. 20/2002: Violazione dell’art. 119 co. 2, in relazione all’art. 117 co. 3, e dell’art. 117 co. 2 lett. 1) Cost.

- Si è ricordato che con la norma ora in esame è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2003 del termine del 31 dicembre 2002 previsto per il “recupero” delle tasse automobilistiche regionali dovute per l’anno 1999.

Anche tale previsione normativa appare costituzionalmente illegittima.

In riferimento all’art. 119, co. 2, in relazione all’art. 117 co. 3 Cost., l’art. 4 in esame - nel riferirsi genericamente al “recupero” delle indicate tasse e prorogando di un anno il relativo termine in scadenza al 31 dicembre 2002 - appare chiaramente porsi in difformità rispetto al principio fondamentale enunciato nella legge statale 27 luglio 2000 n. 212 (le cui disposizioni sono definite testualmente come principi generali dell’ordinamento tributario, non derogabili con leggi speciali e comunque solo espressamente e in attuazione delle quali le Regioni a s.o. regolano le materie disciplinate dalla stessa legge: art. 1, co. 1 e 2), secondo la quale i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati (art. 3, co. 3 cit. legge). La norma de qua eccede chiaramente, in quanto in contrasto con l’or ricordato principio fondamentale posto alla legislazione statale concorrente, i confini nel quale poteva esercitarsi la potestà legislativa regionale.

In riferimento, poi, all’art. 117, co. 2 lett. 1) della Cost., che rimette alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, la materia dell’"ordinamento civile", non pare dubbio che, anche nel rapporto intersoggettivo con il contribuente, avente ad oggetto la pretesa creditoria tributaria, la disciplina delle cause di estinzione del diritto per mancato esercizio per il tempo determinato dalla legge (prescrizione) o entro il termine dalla stessa fissato (decadenza) è riservata esclusivamente alla legislazione statale, senza che sia consentito al legislatore regionale  - come invece ha fatto con la denunciata norma  - modificarne il termine attraverso la previsione di una sua proroga rispetto a quello già previsto.

P.T.M.

si chiede che l’Ecc.ma Corte voglia dichiarare la illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 4 della L.R. Piemonte 5 agosto 2002 n. 20.

Si produce la copia conforme della delibera (per estratto) Consiglio Ministri 29 settembre 2002.

Roma, 4 ottobre 2002

Giancarlo Mandò
avvocato dello Stato