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Bollettino Ufficiale n. 45 del 7 / 11 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 4 novembre 2002, n. 16-7567

Adesione della Regione Piemonte ai programmi del Ministero dell’Ambiente diretti all’incentivazione degli impianti fotovoltaici e solari termici di cui ai decreti ministeriali 972/2001/SIAR/DEC e 973/2001/SIAR/DEC del 21 dicembre 2001 - Criteri per l’assegnazione di contributi

A relazione dell’Assessore Cavallera:

Il Libro Bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili, approvato dal CIPE in data 6 agosto 1999 in attuazione della deliberazione del 19 novembre 1998, individua per ciascuna fonte rinnovabile gli obiettivi che devono essere conseguiti per ottenere le riduzioni di emissioni di gas serra nel rispetto del Protocollo di Kyoto.

In particolare, per la tecnologia fotovoltaica e per la tecnologia solare termica il Libro Bianco stima uno sviluppo annuo tale da consentire di giungere al 2010 rispettivamente a una potenza installata pari a 300 MW e a una superficie di collettori solari installati pari a 3.000.000 di metri quadrati.

Nell’ambito delle fonti rinnovabili, l’integrazione nelle strutture edilizie di sistemi fotovoltaici e solari termici ha significativa incidenza sulle prospettive di sviluppo sostenibile in armonia con gli obiettivi nazionali e con le direttive comunitarie in materia di qualità dell’ambiente.

In questa ottica il Ministero dell’Ambiente con il decreto n. 972/2001/SIAR/DEC del 21 dicembre 2001 ha definito e avviato il “Programma solare - termico, bandi regionali” finalizzato all’incentivazione dei sistemi solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura.

Nella stessa data con il decreto n. 973/2001/SIAR/DEC, il succitato Ministero ha disposto di destinare nuove risorse finanziarie al programma “Tetti fotovoltaici”, già avviato nell’anno 2001 sulla base dei decreti n. 99/2000/SIAR/DEC e 106/2001/SIAR/DEC e finalizzato al finanziamento nel periodo 2000-2002 di impianti fotovotaici di potenza compresa tra 1 e 20 kWp collegati alla rete elettrica di distribuzione integrati o installati nelle strutture edilizie e relative pertinenze, poste sul territorio italiano.

Specificamente i due programmi prevedono contributi pubblici in conto capitale nei confronti di soggetti pubblici e privati individuati a seguito della partecipazione ai bandi predisposti dalle Regioni e Province Autonome.

Le suddette agevolazioni, a cui concorrono con proprie risorse sia il Ministero dell’Ambiente sia la Regione, sono costituite da contributi in conto capitale nella misura massima del 30% del costo dell’investimento, nel caso di impianti solari termici, e nella misura massima del 65% nel caso di impianti fotovoltaici.

Ciascuna Regione e Provincia Autonoma, per acquisire il diritto all’assegnazione della quota dei fondi ministeriali, deve predisporre appositi bandi per l’incentivazione delle due tipologie di intervento nel termine di 90 giorni dalla pubblicazione dei decreti sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 199 del 26 agosto 2002 per il fotovoltaico e G.U. n. 229 del 30 settembre 2002 per il solare termico).

La quota di finanziamento statale destinata alla Regione Piemonte è stata determinata dal Ministero dell’Ambiente in euro 755.658,20 per il solare termico e in euro 1.052.890 per il fotovoltaico, con la possibilità di un successivo incremento.

In considerazione dei risultati conseguiti dall’apertura, nell’anno 2001, del bando “Tetti fotovoltaici”, con precedente deliberazione n. 34-6645 del 15 luglio 2002 è stata manifestata la volontà di aderire alle iniziative a titolo di cofinanziamento regionale attraverso la prenotazione sul cap. 26770/2003 a valere sull’esercizio finanziario 2003 delle seguenti risorse: euro 2.054.662,52 per il sostegno del settore fotovoltaico ed euro 880.569,65 per l’incentivazione del solare termico.

Pertanto, sottolineato il successo scaturito dal precedente bando diretto all’incentivazione degli impianti fotovoltaici, si propone di procedere all’apertura di un nuovo bando per la promozione di questi impianti e contestualmente all’apertura di un apposito bando diretto a stimolare la realizzazione di impianti solari termici.

Per quanto riguarda le modalità di selezione delle domande di contributo, nell’ottica di una maggiore semplificazione amministrativa, si propone di abbreviare i termini dell’istruttoria applicando la seguente procedura.

Le domande, a pena di inammissibilità, saranno inviate esclusivamente per posta in busta raccomandata con avviso di ricevimento e disposte in graduatoria secondo la loro data di invio. Le domande inviate lo stesso giorno saranno ordinate, sulla base del cognome del richiedente firmatario, per ordine alfabetico a partire dalla lettera dell’alfabeto che sarà estratta a sorte il primo giorno utile per l’invio delle domande da dipendenti del Settore competente.

Le domande che risultino in possesso dei requisiti necessari e per le quali sussiste la copertura finanziaria, saranno “preselezionate” ed inserite in apposita graduatoria che verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e resa reperibile sul sito internet. La pubblicazione di questa graduatoria potrà avvenire, anche prima della chiusura del bando, non appena sia stato istruito un numero di domande sufficienti all’utilizzo di tutti i fondi disponibili.

Le altre domande, per le quali difettino risorse finanziarie, saranno a loro volta ordinate in un elenco a parte che sarà pubblicato esclusivamente sul BUR e reperibile sul sito Internet regionale.

I soggetti preselezionati, a pena di esclusione, dovranno inviare, entro 45 giorni dalla comunicazione del Settore competente, il progetto dell’impianto, sottoscritto da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia e recante l’apposizione del timbro da cui risulti la suddetta iscrizione.

Nel caso di esito positivo della verifica del progetto, l’impianto dovrà essere realizzato e documentato entro 120 giorni dalla comunicazione del Settore competente, con possibilità di proroga dei termini previsti, in casi eccezionali e indipendenti dalla volontà del richiedente debitamente motivati.

In caso di esito negativo gli interventi “preselezionati” saranno espunti dalla relativa graduatoria.

Le somme che si rendessero disponibili a seguito dell’esclusione di interventi che non abbiano superato la fase di verifica del progetto, ovvero a seguito di revoca, rinuncia o riduzione dei contributi, saranno utilizzate per soddisfare altre richieste idonee, presenti nella graduatoria delle domande sprovviste della copertura finanziaria.

Per quanto riguarda i criteri cui devono attenersi il bando “fotovoltaico” e il bando “solare termico” si prevede quanto segue:

- le domande dovranno concernere esclusivamente proposte di intervento relative ad iniziative da avviare successivamente alla presentazione delle stesse;

- gli interventi devono essere proposti e realizzati da titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale o di godimento sulla struttura edilizia cui si riferisce l’intervento; la stessa deve essere completata ed in possesso del certificato di abitabilità o agibilità.

Per quanto concerne la percentuale di contributo da concedere in relazione all’investimento finanziabile questa è fissata:

- nella misura del 65% per gli impianti fotovoltaici;

- nella misura del 30%, fino ad un massimo di 100.000 euro, per gli impianti solari termici al fine di consentirne la massima diffusione.

- In considerazione, poi, della disciplina comunitaria esistente in materia di aiuti di Stato, si propone di applicare alle imprese beneficiarie il regime “de minimis” di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001. Questa normativa esonera dall’obbligo previsto dall’art. 87 del Trattato di notificare alla commissione europea gli aiuti alle imprese quando questi non superano il massimale di 100.000 euro nell’arco di tre anni.

- Con riferimento ai tempi per la realizzazione degli interventi e ai casi di revoca delle assegnazioni di contributi i bandi dovranno prevedere:

- che il richiedente si impegni, a pena di esclusione, a documentare la realizzazione e le spese relative all’impianto entro i termini citati di 120 giorni dalla comunicazione del Settore competente;

- che il contributo assegnato venga revocato nei seguenti casi:

1. inosservanza delle norme previste dalle leggi vigenti e delle disposizioni stabilite dal bando e dalla relativa modulistica;

2. mancato rispetto dei termini citati per la realizzazione e la documentazione dei lavori e delle spese sostenute;

3. mancato conseguimento del risparmio energetico a causa dell’asportazione, della disattivazione o della mancata o inadeguata manutenzione dell’impianto durante il suo periodo di durata tecnica.

Le risorse regionali da destinare alla realizzazione di queste iniziative sono già state individuate dalla D.G.R. n. 34-6645 del 15 luglio 2002 nella misura complessiva di euro 2.935.232,17, di cui euro 2.054.662,52 per la promozione degli impianti fotovoltaici ed euro 880.569,65 per la promozione degli impianti solari termici.

Conseguentemente le risorse totali da destinare alla realizzazione di queste iniziative sono determinate come segue:

- euro 3.107.552,54, di cui euro 1.052.890 a carico del bilancio dello Stato ed euro 2.054.662,52 a carico del bilancio regionale, a favore degli impianti fotovoltaici;

- in euro 1.636.227,85 di cui euro 755.658,20 a carico del bilancio dello Stato ed euro 880.569,65 a carico del bilancio regionale a favore degli impianti solari termici.

Qualora le risorse non siano sufficienti a garantire l’intero contributo dell’ultimo progetto inserito utilmente in graduatoria, allo stesso verrà assegnata la disponibilità residua, a condizione che il soggetto beneficiario assicuri la copertura finanziaria della restante quota.

Considerata, poi, l’importanza di dare adeguata informazione alle iniziative medesime, almeno 45 giorni prima dell’apertura dei rispettivi bandi, attraverso il Notiziario per le Amministrazioni Locali, l’U.R.P. e il sito Internet regionale;

rilevato inoltre che le attività inerenti l’apertura dei suddetti bandi rientrano nella competenza della Direzione “Tutela e risanamento ambientale - Programmazione gestione rifiuti” si rende necessario demandare alla stessa l’adozione degli atti di competenza, fermo restando il rispetto della normativa tecnica adottata dal Ministero dell’Ambiente.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge

vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10;

vista la L.R. 7 ottobre 2002, n. 23;

visto il Libro Bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili;

visti i decreti ministeriali n. 99/2000/SIAR/DEC e 106/2001/SIAR/DEC

visti i decreti ministeriali n. 972/2001/SIAR/DEC e 973/2001/SIAR/DEC del 21 dicembre 2001;

visti i decreti ministeriali del 24 luglio 2002 relativi ai Programmi fotovoltaici e solare termico;

vista la D.G.R. n. 34-6645 del 15 luglio 2002

delibera

- di demandare alla Direzione “Tutela e risanamento ambientale - Programmazione gestione rifiuti” - Settore “Programmazione e risparmio in materia energetica” l’adozione degli atti di approvazione dei bandi per l’incentivazione di impianti fotovoltaici e solari termici e dei modelli di presentazione delle domande, da effettuarsi nel rispetto dei criteri stabiliti in premessa e della normativa tecnica adottata dal Ministero dell’Ambiente, unitamente alla valutazione dei progetti e all’approvazione della graduatoria;

- di dare atto che le domande di contributo dovranno concernere esclusivamente proposte di intervento relative ad iniziative da avviare successivamente alla presentazione delle stesse ed in ogni caso dopo l’apertura dei bandi i cui termini saranno fissati dal succitato Settore “Programmazione e Risparmio in materia energetica”;

- di dare atto che le domande devono essere compilate su appositi modelli totalmente conformi a quelli allegati al bando a pena di esclusione;

- di dare atto che la soglia di finanziabilità, i termini e i casi di esclusione dovranno essere individuati nei bandi nel rispetto della normativa di riferimento e di quanto stabilito in premessa;

- di dare atto che, con riguardo alle domande ammissibili presentate da imprese, sarà applicato il regime “de minimis” di cui al regolamento C.E. nr. 69/2001 che non consente di superare il massimale di 100.000 euro per gli aiuti statali percepiti nell’arco dell’ultimo triennio;

- di dare atto che alle iniziative è stata destinata con la D.G.R. n. 34-6645 del 15 luglio 2002 la somma complessiva di euro 2.935.232,17 (prenotazione n. 100110/P sul cap. 26770/2003 - U.P.B. 22082) di cui euro 2.054.662,52 per la promozione degli impianti fotovoltaici ed euro 880.569,65 per la promozione degli impianti solari termici;

- di dare atto che in base al cofinanziamento statale e regionale le risorse complessive da destinare alla realizzazione di queste iniziative sono determinate come segue:

- euro 3.107.552,54, di cui euro 1.052.890 a carico del bilancio dello Stato ed euro 2.054.662,52 a carico del bilancio regionale, a favore degli impianti fotovoltaici;

- in euro 1.636.227,85 di cui euro 755.658,20 a carico del bilancio dello Stato ed euro 880.569,65 a carico del bilancio regionale a favore degli impianti solari termici;

- di stabilire che ai bandi e ai relativi allegati venga altresì data idonea pubblicità, almeno 45 giorni prima della loro apertura, attraverso il Notiziario per le Amministrazioni Locali, l’U.R.P. e il sito Internet regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.