Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 45 del 7 / 11 / 2002

Circolare del Presidente della Giunta Regionale 4 novembre 2002, n. 8/FEM

Legge regionale 12 marzo 2002, n. 10 (Testo unico delle leggi regionali in materia di raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi) - Chiarimenti applicativi

    Agli Assessorati Regionali:

    Ambiente, Qualità e Agricoltura

    C.so Stati Uniti, 21
    10128 Torino

    Industria, Lavoro e Formazione
    Professionale, New Economy e
    Affari Internazionali

    Via Pisano, 6
    10152 Torino

    Politiche per la Montagna,
    Foreste Beni Ambientali
    C.so Stati Uniti, 21
    10128 Torino

    Sanità
    C.so Regina Margherita, 153 bis
    10122 Torino

    Alle Associazioni dei Commercianti
    del Piemonte
    Loro sedi

    Alle Aziende Sanitarie Locali del
    Piemonte
    Loro sedi

    Alla Guardia di Finanza
    Comando Regionale di Torino
    Via R. Gessi, 5
    10136 Torino

    Ai Nuclei Antisofisticazione e Sanità
    dell’Arma dei Carabinieri del Piemonte
    Loro sedi

    Alle Province di:
    Alessandria
    Asti
    Biella
    Cuneo
    Novara
    Torino
    Verbano Cusio Ossola
    Vercelli
    Loro sedi


L’articolo 14 della legge regionale 12 marzo 2002, n. 10 (Testo unico delle leggi regionali in materia di raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 21 marzo 2002, n. 12, stabilisce, testualmente, che “Le confezioni di prodotti contenenti, anche parzialmente, il tartufo devono riportarne la percentuale impiegata. I prodotti contenenti aromi non possono evocare in alcun modo in etichetta, fatti salvi gli ingredienti, il nome tartufo nè attraverso diciture nè attraverso immagini”.

La formulazione di tale norma necessita di un chiarimento, in quanto un’erronea correlazione tra il primo ed il secondo capoverso della disposizione potrebbe dar adito ad interpretazioni non pienamente coincidenti con l’intento del legislatore regionale.

Il primo capoverso della norma, infatti, nell’imporre che le confezioni dei prodotti contenenti, anche parzialmente, il tartufo, debbano riportarne la percentuale impiegata, disciplina gli obblighi relativi e tutti i prodotti che contengano, in tutto o in parte, tartufo. Il secondo capoverso della norma, al contrario, riguarda solo i prodotti contenenti esclusivamente aromi, sancendo per questi ultimi la non evocabilità in etichetta del nome “tartufo”. Dal combinato disposto del primo e del secondo capoverso della norma, pertanto, si evince che la non evocabilità in etichetta del nome “tartufo” deve essere limitata a quei prodotti che contengano solo ed esclusivamente aromi.

Diversamente, se il secondo capoverso dalla norma si riferisse ai prodotti contenenti anche il tartufo, oltre agli aromi, si arriverebbe a sancire per questi ultimi prodotti la non evocabilità in etichetta del nome tartufo né attraverso diciture né attraverso immagini, preclusione non prevista dal primo capoverso della norma che disciplina esplicitamente proprio i prodotti contenenti anche parzialmente tartufo, quali quelli contenenti tartufo e aromi.

Il Presidente
Enzo Ghigo