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Bollettino Ufficiale n. 45 del 7 / 11 / 2002
Circolare del Presidente della Giunta Regionale 4 novembre 2002, n. 8/FEM
Legge regionale 12 marzo 2002, n. 10 (Testo unico delle leggi regionali in materia di raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi) - Chiarimenti applicativi
Agli Assessorati Regionali:
Ambiente, Qualità e Agricoltura
C.so Stati Uniti,
21
10128 Torino
Industria, Lavoro e Formazione
Professionale, New Economy
e
Affari Internazionali
Via Pisano, 6
10152 Torino
Politiche per la Montagna,
Foreste
Beni Ambientali
C.so Stati Uniti, 21
10128 Torino
Sanità
C.so Regina Margherita,
153 bis
10122 Torino
Alle Associazioni dei Commercianti
del Piemonte
Loro sedi
Alle
Aziende Sanitarie Locali del
Piemonte
Loro sedi
Alla Guardia di Finanza
Comando
Regionale di Torino
Via R. Gessi, 5
10136 Torino
Ai Nuclei Antisofisticazione
e Sanità
dellArma dei Carabinieri del Piemonte
Loro sedi
Alle Province di:
Alessandria
Asti
Biella
Cuneo
Novara
Torino
Verbano
Cusio Ossola
Vercelli
Loro sedi
Larticolo 14 della legge regionale 12 marzo 2002, n. 10 (Testo unico delle leggi regionali in materia di raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 21 marzo 2002, n. 12, stabilisce, testualmente, che Le confezioni di prodotti contenenti, anche parzialmente, il tartufo devono riportarne la percentuale impiegata. I prodotti contenenti aromi non possono evocare in alcun modo in etichetta, fatti salvi gli ingredienti, il nome tartufo nè attraverso diciture nè attraverso immagini.
La formulazione di tale norma necessita di un chiarimento, in quanto unerronea correlazione tra il primo ed il secondo capoverso della disposizione potrebbe dar adito ad interpretazioni non pienamente coincidenti con lintento del legislatore regionale.
Il primo capoverso della norma, infatti, nellimporre che le confezioni dei prodotti contenenti, anche parzialmente, il tartufo, debbano riportarne la percentuale impiegata, disciplina gli obblighi relativi e tutti i prodotti che contengano, in tutto o in parte, tartufo. Il secondo capoverso della norma, al contrario, riguarda solo i prodotti contenenti esclusivamente aromi, sancendo per questi ultimi la non evocabilità in etichetta del nome tartufo. Dal combinato disposto del primo e del secondo capoverso della norma, pertanto, si evince che la non evocabilità in etichetta del nome tartufo deve essere limitata a quei prodotti che contengano solo ed esclusivamente aromi.
Diversamente, se il secondo capoverso dalla norma si riferisse ai prodotti contenenti anche il tartufo, oltre agli aromi, si arriverebbe a sancire per questi ultimi prodotti la non evocabilità in etichetta del nome tartufo né attraverso diciture né attraverso immagini, preclusione non prevista dal primo capoverso della norma che disciplina esplicitamente proprio i prodotti contenenti anche parzialmente tartufo, quali quelli contenenti tartufo e aromi.
Il Presidente
Enzo Ghigo