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Bollettino Ufficiale n. 45 del 7 / 11 / 2002

Deliberazione del Consiglio Regionale 15 ottobre 2002, n. 270-31622

Piano di attività triennale 2002-2004 in materia  di difesa e tutela del consumatore, ai sensi dell’articolo 1 bis della legge regionale 25 marzo 1985, n. 21 (Provvedimenti per la tutela e la difesa del consumatore), introdotto dalla legge regionale 12 luglio 1994,  n. 23

(omissis)

Il Consiglio regionale

delibera

di approvare, ai sensi dell’articolo 1 bis della l.r. 21/1985, come introdotto dall’articolo 2 della l.r. 23/1994, il piano di attività triennale 2002-2004 in materia di difesa e tutela del consumatore, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)

Piano di attività triennale 2002-2004 in materia di difesa e tutela del consumatore, ai sensi dell’articolo 1 bis della legge regionale 25 marzo 1985, n. 21 (Provvedimenti per la tutela e la difesa del consumatore), introdotto dalla legge regionale 12 luglio 1994, n. 23.

1. Il contesto normativo di riferimento

1.1. L’articolo 153 del Trattato istitutivo della Comunità europea definisce come segue l’obiettivo generale dell’Unione europea in materia di protezione dei consumatori: “Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, la Comunità contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all’informazione, all’educazione e all’organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi”.

Il Piano di azione in materia di politica dei consumatori 1999-2001 dell’Unione europea prevede:

- Una voce più forte per i consumatori nell’UE

- Maggiore efficacia del supporto fornito alle associazioni dei consumatori

- Cooperazione e dialogo più efficaci tra associazioni di consumatori

- Consultazione più sistematica dei consumatori tramite le loro associazioni

- Miglior dialogo tra consumatori e industria

- Eurosportelli che servano meglio i consumatori

- Nuova impostazione per le campagne di informazione

- Più stretta cooperazione con gli Stati membri in materia di educazione dei consumatori

- Un elevato livello di salute e di sicurezza per i consumatori UE

- Analisi più coerente dei rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori

- Consulenza scientifica migliore possibile

- Più ampio consenso internazionale

- Rafforzamento della fiducia dei consumatori nei prodotti alimentari

- Prodotti più sicuri

- Servizi più sicuri

- Migliore attenzione, controllo e risposta ai casi di emergenza

- Pieno rispetto degli interessi economici dei consumatori UE

- Un mercato interno nei servizi finanziari aperto ai consumatori

- Una moneta unica per i consumatori

- Un quadro normativo al passo con l’evoluzione del mercato

- Migliore attuazione e controllo della legislazione vigente

- Servizi di interesse generale per i consumatori

- Sfruttamento del potenziale della società dell’informazione fra i consumatori

1.2. L’articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 281 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti) riconosce e garantisce i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori-utenti promuovendone, in forma collettiva ed associativa, la tutela a livello nazionale e locale, favorendo le iniziative di raccordo fra le associazioni dei consumatori-utenti e le pubbliche amministrazioni, alla luce anche del ruolo che l’ente Regione, in quanto dotato di autonomia normativa, svolge o può svolgere. I campi d’intervento sono: la sanità, l’assistenza, l’agricoltura, il turismo, l’ambiente, il commercio, i trasporti, l’artigianato, l’edilizia, l’istruzione. Particolare importanza riveste il problema del rapporto fra cittadino e pubblica amministrazione, che deriva soprattutto dalle normative della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), e loro successive modifiche ed integrazioni, che incidono sulla fruizione dei servizi pubblici ed introducono criteri di semplificazione, flessibilità e decentramento nella pubblica amministrazione, ed infine dalla legge 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59 e alla legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica), e successive modifiche ed integrazioni.

1.3. Presupposti fondamentali per il presente piano sono le finalità e gli obiettivi, previsti dall’Unione europea e dalla legge nazionale, nell’ambito del concetto di sussidiarietà.

Inoltre la legge regionale 25 marzo 1985, n. 21 (Provvedimenti per la tutela e difesa del consumatore), e successive modifiche ed integrazioni, prevede all’articolo 1 bis, introdotto dalla legge regionale 12 luglio 1994, n. 23, che il Consiglio regionale approvi un piano di attività triennale, il quale definisce gli indirizzi di attuazione, i criteri per la scelta dei progetti e dei programmi di attività da incentivare, le priorità di intervento. Tale piano è proposto dalla Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per la difesa e tutela del consumatore.

La Regione Piemonte promuove la tutela dei diritti dei cittadini come consumatori ed utenti di beni e servizi di godimento individuale e collettivo.

La Regione, in conformità al principio di sussidiarietà, intende qualificare ed orientare i consumi perseguendo i seguenti obiettivi:

a) un’efficace protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore;

b) un’efficace protezione contro i rischi che possono nuocere agli interessi economici del consumatore;

c) la promozione e l’attuazione di una politica di informazione del consumatore;

d) la promozione e l’attuazione di una politica di educazione e di formazione del consumatore orientata alla costruzione di un nuovo e più razionale rapporto socioeconomico con la produzione e la distribuzione;

e) la promozione e lo sviluppo dell’associazionismo fra i consumatori ed il loro diritto ad essere rappresentati ed ascoltati.

La Regione, in attuazione degli articoli 2, 4 e 9 e del titolo IV dello Statuto, riconosce alle associazioni libere e volontarie, sorte per la difesa e tutela del consumatore, una funzione sociale ed un ruolo importante nella determinazione ed attuazione dello sviluppo economico e sociale regionale.

1.4. Va considerato infine quanto è stato realizzato nell’arco dei sedici anni di gestione della legge regionale n. 21 del 1985. Tale strumento normativo ha consentito l’avvio e il consolidamento di una politica d’informazione e formazione dei consumatori e di una politica di coinvolgimento della scuola per un’educazione al consumo, il consolidarsi dell’associazionismo consumerista sul territorio, il riconoscimento del ruolo propositivo delle associazioni presso l’ente regionale nei suoi diversi settori d’intervento.

2. Indirizzi di attuazione

2.1. Obiettivi dei progetti e dei programmi. Soggetti attuatori

I progetti ed i programmi devono convergere al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. completamento ed attivazione della strumentazione normativa regionale in materia di tutela del consumatore, in armonia con la normativa nazionale recentemente approvata;

2. presenza sul territorio regionale di centri di assistenza al cittadino;

3. consolidamento e sviluppo dell’informazione e della formazione sul consumerismo;

4. promozione delle carte dei servizi e degli accordi intercategoriali finalizzati alla chiarezza delle regole, al contenimento e alla rapida risoluzione del contenzioso fra organizzazioni dei consumatori, associazioni di categoria e aziende di gestione di pubblici servizi.

I soggetti attuatori sono la Regione, le associazioni di consumatori iscritte all’Albo regionale e gli enti locali territoriali. Ad essi occorre aggiungere altri enti che svolgono ruoli differenziati ed autonomi e che possono concorrere al raggiungimento degli obiettivi, quali l’Unione europea, lo Stato e i suoi organi di controllo, l’Unioncamere, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli enti ad esse collegati - nell’ambito delle competenze di cui all’articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), all’articolo 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994) e alla legge n. 281 del 1998  - le organizzazioni di categoria, le scuole di ogni ordine e grado, gli organi d’informazione.

2.1.1. Completamento ed attivazione della strumentazione normativa regionale in materia di tutela del consumatore

L’azione delle Regioni è rafforzata dall’entrata in vigore della legge n. 281 del 1998.

Al fine di un più efficace e immediato inserimento negli obiettivi della politica consumeristica dell’Unione europea, si ritiene opportuno indirizzare gli strumenti normativi esistenti, e, nel caso in cui gli stessi risultassero parziali o inefficaci, adottarne dei nuovi, per ottenere gli aiuti finanziari che l’Unione europea, nel suo programma triennale, intende destinare al sostegno e allo sviluppo del consumerismo nell’Europa del Sud.

In considerazione del sempre più esteso interesse della Regione nel prevedere, all’interno delle normative di settore, l’attenzione alla tutela e all’informazione del consumatore e utente, si rende necessario sviluppare appieno il ruolo assegnato alla Consulta regionale per la difesa e tutela del consumatore dalla legge regionale n. 21 del 1985, al fine di consentirle di essere d’impulso per le politiche in materia di tutela del consumatore attivate o attivabili nei diversi settori economici, con l’obiettivo di passare dalla statuizione dei diritti alla piena attivazione degli stessi.

E’ noto infatti come, dall’inizio degli anni ‘90, con l’applicazione della legge n. 241 del 1990, per quanto concerne il rapporto fra il cittadino consumatore e la pubblica amministrazione nella sua accezione più vasta, e con il recepimento delle direttive dell’Unione europea volte a garantire un più elevato livello di tutela, quasi tutti i settori economici siano interessati a riconsiderare metodi e strumenti d’intervento nel campo della sicurezza e qualità dei prodotti, della trasparenza ed equità contrattuale, della trasparenza tariffaria, dell’informazione al consumatore.

La normativa regionale ha interessato, in tale ambito, i settori dell’agricoltura, del commercio, dell’artigianato, della sanità, dei trasporti, dell’ambiente, del turismo, della comunicazione radiotelevisiva, della pubblica amministrazione, della formazione professionale. Si ritiene che si debba aggiungere a questo sistema normativo, peraltro ampio e complesso, un’attenzione relativa alla trasparenza e al diritto dell’utente in materia di edilizia agevolata e convenzionata, di assistenza e di istruzione, nelle forme che siano consentite dagli ambiti di competenza della Regione.

La Regione assicura il coordinamento e la valutazione delle diverse iniziative in materia di tutela del consumatore attraverso il competente Settore.

2.1.2. Presenza sul territorio regionale di centri di assistenza al cittadino

Occorre mettere a disposizione del cittadino, oltre all’informazione sui propri diritti e doveri, centri di assistenza qualificati presso i quali possa ottenere un servizio di documentazione, ricevere consigli, prospettare i propri problemi, derivandone precise indicazioni operative. Tale sistema di servizi è ottenibile tramite la realizzazione di una rete provinciale di sportelli.

Il presente piano si pone l’obiettivo di dotare i capoluoghi delle province piemontesi di tali centri, con orari e giorni di apertura, strutture tecniche e personale professionalizzato tali da consentire un ampio ed esauriente servizio. Tale obiettivo deve essere perseguito in collaborazione con le associazioni dei’consumatori e con gli enti locali.

2.1.3. Consolidamento e sviluppo dell’informazione e della formazione sul consumerismo

La miglior tutela del consumatore è costituita dalla conoscenza delle regole e dalla capacità di comprensione delle informazioni su beni e servizi; i consumatori sono ormai sollecitati da numerose fonti, tanto da porsi, in alcuni casi, il problema della scelta del materiale informativo adeguato, sia in termini di affidabilità della fonte stessa, sia in termini di individuazione delle notizie utili.

La Regione deve, anche in collaborazione con altri soggetti, continuare a promuovere e gestire le informazioni, con tutti gli strumenti che la tecnica fornisce, tenuto conto dell’esperienza condotta prima con i “Quaderni del consumatore”, gli “Spieghevoli”, gli “Strumenti”, l’etichetta multimediale “Informaconsumatori”, ed in seguito con l’affidamento del compito informativo alle associazioni dei consumatori.

Si ritiene indispensabile altresì promuovere e condurre un’opera di informazione sui diritti dei consumatori nei confronti delle aziende produttrici di beni e fornitrici di servizi; ciò deriva dalla considerazione che un diritto riconosciuto è più agevolmente affermabile.

Devono essere condotte anche azioni di promozione, attraverso l’organizzazione o il sostegno di momenti di dibattito e di approfondimento sui temi inerenti il consumerismo, nonché delle iniziative finalizzate ad attrarre l’attenzione su tali problemi.

Sono state realizzate le seguenti iniziative, sostenute dalla Regione, rivolte alla formazione di una cultura consumeristica:

- la promozione di studi di livello universitario tramite l’emanazione di bandi di concorso per tesi di laurea in materia di tutela del consumatore;

- la promozione di corsi di formazione dei quadri di associazioni, enti pubblici ed aziende; la promozione di corsi di formazione per la scuola.

Tali esperienze sono da estendere al triennio 2002-2004; inoltre risultano da consolidare la formazione consumeristica nella scuola di ogni ordine e grado, nonché la formazione dei quadri delle associazioni, delle imprese e degli enti locali. La necessità è impellente, per motivi riconducibili all’esigenza di avere:

- presso le associazioni, un patrimonio professionale specifico che possa essere di aiuto al consumatore;

- presso le aziende, sensibilità e conoscenza sul diritto e l’economia dei consumi, che sempre più costituiscono fattore limitante all’attività dell’impresa;

- presso la pubblica amministrazione e presso le scuole, programmi di educazione al consumo consapevole.

2.1.4. Promozione delle carte dei servizi e degli accordi intercategoriali finalizzati alla chiarezza delle regole, al contenimento e alla rapida risoluzione del contenzioso fra organizzazioni dei consumatori, associazioni di categoria, aziende di gestione dei pubblici servizi.

Quando l’informazione e l’assistenza ricevute non abbiano consentito di eliminare il contenzioso con la controparte, il consumatore è attualmente disarmato di fronte ai tempi della giustizia ordinaria, mediamente lunghi, che, se rapportati all’entità del contenzioso, generalmente di modesto valore, non giustificano di norma l’adire le vie legali.

Occorre quindi che vengano attuati e diffusi quegli strumenti che il nostro ordinamento già prevede, costituiti dall’utilizzo del giudice di pace e da quanto previsto dall’articolo 2 della legge n. 580 del 1993 in materia di chiarezza contrattuale e risoluzione delle controversie. Da non ignorare in quest’ambito, la piena applicazione delle carte dei servizi che prevedono forme di conciliazione del contenzioso, anche con l’assistenza delle associazioni dei consumatori.

3. Criteri per la scelta dei progetti e dei programmi di attività da incentivare e priorità di intervento

3.1. I progetti e i programmi di attività da incentivare, sia attraverso la spesa diretta, sia attraverso la spesa contributiva, devono fare esplicito riferimento agli indirizzi di attuazione di cui al punto 2.

3.2. Per quanto attiene l’attività della Regione, occorre privilegiare le iniziative di informazione e formazione volte a raggiungere l’intero territorio regionale, inserite in programmi o progetti d’interesse nazionale ed europeo, o finalizzate a pubblicizzare i servizi resi dalle associazioni dei consumatori e dagli enti locali territoriali. Gli interlocutori, a cui i programmi e i progetti vanno indirizzati, sono i consumatori e le loro associazioni, gli enti locali territoriali, il sistema scolastico e le imprese nelle loro forme associative.

L’azione della Regione privilegia le iniziative volte all’adozione e alla diffusione delle carte dei servizi pubblici.

3.3. La spesa contributiva, il cui ammontare non può superare l’80% per cento del costo del progetto ritenuto ammissibile, privilegia le iniziative sostenute o proposte da più soggetti.

La spesa ammissibile consiste nella sommatoria di tutte le voci di costo che concorrono a realizzare le iniziative; per quanto concerne gli enti locali territoriali, tali voci non comprendono i costi relativi alle proprie sedi e al proprio personale.

3.3.1. L’obiettivo prioritario della politica contributiva è di assicurare la presenza, sul territorio regionale, di centri di assistenza al cittadino in ragione di uno sportello per ciascuna provincia.

Tali sportelli devono essere accessibili a tutti i cittadini con un’apertura settimanale di almeno cinque giorni e almeno trentasei ore complessive.

Possono essere gestiti da una o più associazioni e/o con l’intervento dell’ente locale che partecipi sinergicamente con un sostegno finanziario: a parità di qualità del servizio fornito, verrà data priorità ai casi in cui due o più associazioni presentino un unico progetto in unica sede con strumenti o personale delle stesse associazioni coinvolte nel progetto e/o nel caso che l’ente locale partecipi con un sostegno finanziario non inferiore al 20% della spesa ammissibile.

Nel rispetto di tale principio, la Regione sceglie il miglior servizio offerto, provvedendo con deliberazione della Giunta regionale a definire nel dettaglio criteri, tempi e modalità per l’ammissibilità delle voci di spesa.

La Regione intende inoltre potenziare, insieme alle associazioni dei consumatori, il servizio dei numeri verdi provinciali, che collegano la rete degli sportelli provinciali, al fine di assicurare al consumatore un efficace e gratuito utilizzo del servizio sull’intero territorio regionale.

3.3.2. Al fine di consentire una risoluzione in tempi rapidi del contenzioso, la Regione sostiene i programmi ed i progetti volti a sviluppare gli obiettivi contenuti nelle carte dei servizi pubblici adottate dalle aziende e quelli relativi alla gestione delle commissioni conciliative attivate all’interno delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 580 del 1993. La Regione assicura altresì il rapporto con le aziende di servizio e con l’Unione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3.3.3. I programmi ed i progetti di cui al punto 2.1.3. sono sostenibili in relazione alla diffusione sul territorio regionale delle iniziative di informazione e formazione.

3.3.4. E’ assicurato il sostegno alle iniziative rientranti nell’ambito della politica consumeristica dell’Unione europea.

3.3.5. E’ inoltre assicurato il sostegno alle attività di ricerca e approfondimento sui temi d’interesse per la tutela del consumatore.

4. Risorse finanziarie

Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente piano, la Regione si avvale delle risorse di cui all’Unità revisionale di base (UPB) 17021 (Commercio e artigianato - Tutela del Consumatore Mercati - Titolo  I - Spese correnti) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2002 e del bilancio di previsione pluriennale 2002-2004.

(omissis)