Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 44 del 31 / 10 / 2002

Codice 10.7
D.D. 8 agosto 2002, n. 824

Comune di Domodossola (VCO). Mutamento temporaneo di destinazione d’uso novantanovennale in sanatoria, per la realizzazione in passato, mai autorizzata, di strada pubblica e parcheggio, su di un’area di uso civico di complessivi mq. 4.170 nonchè mutamento temporaneo di destinazione d’uso novantanovennale, su di un’area di uso civico di complessivi mq. 3.990, per la realizzazione di nuovi parcheggi. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- Di autorizzare il Comune di Domodossola (VCO) a mutare la destinazione d’uso per anni 99 di porzioni di complessivi mq. 8.160, parzialmente in sanatoria per mq. 4.170, dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 58 mapp. 307, 406 e strada pubblica, così come richiesto e descritto nel primo paragrafo della premessa ai punti a) b) c), anche per regolarizzare lo stato di fatto della precitata area di mq. 4.170 e per consentire la valorizzazione e una migliore gestione delle aree circostanti, a vantaggio sia dei privati operanti o residenti in loco sia dell’intera comunità;

- che il Comune di Domodossola (VCO) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti che verranno stipulati relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- che il Comune (o altro soggetto) non potrà operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione di quanto richiesto;

di dare atto che:

- le porzioni dei terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 490/99 - ex Legge 8 agosto 1985, n. 431 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20/PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere dell’autorizzazione, salvo rinnovo della stessa o al venir meno dell’interesse collettivo per le opere in argomento, dovranno essere ripristinate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese della Società “Lusentino Moncucco S.r.l.” al termine dei lavori di realizzazione delle opere nonchè a cura e spese degli eventuali responsabili, se identificabili o del Comune negli altri casi, per l’uso successivo;

- le condizioni economiche, inerenti la prescritta autorizzazione, non potranno essere inferiori a quanto disposto dalla Commissione Tecnico-consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte e pertanto alle valutazioni di cui alla perizia approvata dalla D.C.C. 22/02, così come specificato in premessa;

- l’attuale destinazione d’uso delle aree oggetto di sanatoria (mq. 4.170) nonchè quella inerente la modificazione di mq. 3.990, di cui alla presente autorizzazione, è notevolmente più vantaggiosa per la collettività locale dell’uso civico originario che, nel caso di specie, e pressochè nullo;

- il Comune di Domodossola (VCO) dovrà destinare tutti gli importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse regionale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nell’eventuale attesa, investirli in titoli di debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte, per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;

- tutte le spese notarili o equipollenti nonchè quelle amministrative o per eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico della Società “Lusentino Moncucco S.r.l.” di Domodossola.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri