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Bollettino Ufficiale n. 44 del 31 / 10 / 2002

Codice 10.7
D.D. 31 luglio 2002, n. 788

Comune di Bagnolo Piemonte (CN). Mutamento temporaneo di destinazione d’uso, con concessione amministrativa per anni 10 a favore di terzi, di porzioni di complessivi mq. 11.864 dei terreni comunali gravati da uso civico siti in loc. “Pret Alto” e distinti al NCT Part. 1431 Fg. 3 mapp. 42 e 47 per estrazione gneiss lamellare e pista di servizio. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- Di autorizzare il Comune di Bagnolo Piemonte (CN) a mutare la destinazione d’uso di porzioni di complessivi mq. 11.864 dei terreni comunali gravati da uso civico, siti in località “Pret Alto” e distinti al NCT Part. 1431 - Fg. 3 mapp. 42 e 47 per darle in concessione amministrativa a terzi per un periodo di anni 10 (dieci) eventualmente rinnovabile, per consentire l’estrazione di gneiss lamellare e la realizzazione e l’uso della relativa pista di servizio;

- che il Comune di Bagnolo Piemonte (CN) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione che verranno stipulati con la Società Concessionaria relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- che il Concessionario non potrà operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

- le porzioni del terreno oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 490/99 - ex Legge 8 agosto 1985, n. 431 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20/PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovranno essere restituite al Comune ripristinate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del concessionario;

- la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto disposto dalla Commissione Tecnico-consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte, così come specificato in premessa;

- il Comune di Bagnolo Piemonte (CN) dovrà destinare tutti gli importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nell’eventuale attesa, investirli in titoli di debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte, per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;

- tutte le spese notarili o equipollenti nonchè quelle di eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri