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Bollettino Ufficiale n. 44 del 31 / 10 / 2002

Circolare del Presidente della Giunta Regionale 28 ottobre 2002, n. 7/DOP

Asportazione di materiali litoidi dai corsi d’acqua del reticolo idrografico piemontese. Precisazioni in merito alla cessione gratuita

All’Agenzia Interregionale per il Po
Alle Province piemontesi
Ai Comuni piemontesi
Alle Comunità montane
e collinari piemontesi

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed in particolare l’articolo 86 stabilisce che alla gestione del demanio idrico provvedono le Regioni e gli Enti locali competenti per territorio e che i proventi ricavati dall’utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalle Regioni. L’articolo 89, comma 1 del decreto legislativo stesso menziona tra le funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali in materia di demanio idrico quelle relative alle concessioni d’estrazione di materiali litoidi dai corsi d’acqua.

In attuazione del d.lgs. n. 112/1998, la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 ha disposto all’articolo 59, comma 1, lettera d) il mantenimento alla Regione delle funzioni inerenti il rilascio delle concessioni per le estrazioni materiali e la determinazione e l’introito dei relativi canoni.

Al fine di dare attuazione a quanto disposto dalle sopracitate norme, la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 44-5084 del 14/01/2002, ha dettato disposizioni in merito alla realizzazione delle attività di manutenzione dei corsi d’acqua con estrazione ed asportazione di materiali litoidi, definendo altresì i criteri per la determinazione dei relativi canoni.

Nella materia in questione sono peraltro vigenti disposizioni normative diverse che dettano regole specifiche in ordine allo svolgimento delle suddette attività; dette disposizioni necessitano di essere coordinate ed esattamente circoscritte quanto al loro ambito di applicazione, per evitare il crearsi di situazioni in contrasto con la disciplina regionale della materia.

In occasione dei ripetuti eventi calamitosi che hanno colpito la regione Piemonte nel corso dell’ultimo decennio, lo Stato ha emanato specifiche ordinanze e decreti finalizzati a consentire la sollecita ricostruzione ed il ritorno alle normali condizioni di vita, nonchè ad effettuare interventi di prevenzione, dettando discipline in deroga alle normative vigenti, giustificate dall’urgenza di provvedere.

Alcuni di questi provvedimenti dettano norme particolari proprio per quanto riguarda gli interventi di sistemazione o manutenzione idraulica realizzati con asportazione di materiali litoidi, prevedendone altresì la possibile cessione gratuita ad enti o amministrazioni ovvero consentendone l’utilizzo per la realizzazione di lavori a compenso.

Tali disposizioni specifiche sono contenute nei seguenti provvedimenti:

* decreto legge 12/11/1996, n. 576 recante “Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996", convertito, con modifiche, in legge 31/12/1996, n. 677;

* ordinanza del Ministro dell’interno 16/11/1996, n. 2474 recante “Disposizioni urgenti per la messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture gravanti sui bacini idrografici delle province di Alessandria, Asti, Cuneo e Verbania la cui ritardata esecuzione costituisce un potenziale pericolo per la pubblica incolumità”;

* ordinanza del Ministro dell’interno 14/10/2000, n. 3098 recante “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000 ed altre misure di protezione civile".

Ciascuno dei suddetti provvedimenti si caratterizza per essere legato a particolari situazioni di urgenza, che ne definiscono insieme il presupposto ed il limite per l’applicabilità.

Il primo provvedimento citato dispone all’articolo 4, comma 10 bis, che “nell’esecuzione delle opere di sistemazione i relativi progetti (...) possono prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell’onere della sistemazione (...) con il valore del materiale estratto riutilizzabile (...)”.

Pur prescindendo dalla collocazione di tale disposizione nel titolo II dell’atto, che è relativo ad “Ulteriori interventi per le calamità naturali verificatesi nel giugno 1996 nelle province di Lucca, Massa Carrara, Pordenone e Udine”, rimane comunque indiscutibile che l’intero provvedimento sia limitato ad interventi conseguenti ad eventi calamitosi temporalmente circoscritti (gli eventi del giugno e ottobre 1996, come si evince dal titolo del decreto). Ne consegue che, limitandosi al tenore letterale delle norme, in tanto possono essere realizzati gli interventi a compenso in quanto essi siano finalizzati alla riparazione dei danni conseguenti a quegli eventi.

Al di là della rigorosa interpretazione letterale, si può sostenere che la volontà del legislatore sia stata quella di attribuire alla norma una valenza di carattere generale e che, perciò, questa forma di compensazione tra lavori di ripristino e valore dei materiali estratti sia consentita ogni qual volta l’esigenza dei lavori sia conseguente a calamità naturali o sia diretta a prevenire situazioni di pericolo. Bisogna tuttavia sottolineare che l’applicazione di questa procedura si scontra con l’esistenza di due limiti ben precisi, uno formale, l’altro sostanziale.

Il primo è un limite temporale: la norma prevedeva inizialmente la possibilità di attivare questa tipologia di intervento solo fino al 30/6/1998, termine poi prorogato fino al 31/12/2002 dall’art. 5 bis, comma 1 del decreto legge 13/5/1999, n. 132 (convertito con legge 13/07/1999, n. 226).

Il limite sostanziale, per contro, consiste nella necessità che gli interventi di manutenzione così realizzati risultino comunque inclusi nella relativa programmazione regionale, non potendosi ritenere ammissibile che una deroga riguardante le procedure possa estendersi fino a consentire la realizzazione di interventi che potrebbero essere incompatibili con la programmazione stessa. Ne consegue, quindi, che qualora gli enti attuatori intendano realizzare interventi di ripristino o di prevenzione con il sistema del “compenso”, devono comunque proporli alla Regione che valuterà la possibilità di inserirli nei propri programmi.

Quanto all’ordinanza ministeriale n. 2474/1996, la possibilità di cessione gratuita dei materiali è prevista dall’articolo 8, il cui disposto deve essere inteso in senso restrittivo. La natura giuridica del provvedimento nel quale esso è contenuto, infatti, vale ad escluderne l’applicabilità, in via analogica o di interpretazione estensiva, a situazioni che non siano quelle espressamente considerate nella norma.

Le ordinanze di protezione civile vengono infatti emanate, ai sensi dell’articolo 5 della legge 24/2/1992 n. 225 per far fronte alle emergenze e alle necessità legate a situazioni tassativamente individuate che per la loro eccezionalità legittimano comportamenti in deroga all’ordinario.

Le prescrizioni dell’articolo 8 citato, pertanto, non possono che essere riferite esclusivamente alle situazioni considerate dall’ordinanza, e vale a dire gli interventi realizzati per la messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture gravanti sui bacini idrografici delle province di Alessandria, Asti, Cuneo e Verbania come individuate negli articoli 1 e 2. I materiali di disalveo non utilizzati, quindi, potranno essere ceduti gratuitamente solo se derivati da interventi di difesa idraulica inclusi nei programmi finanziati con le risorse di cui all’articolo 1 ovvero dagli interventi elencati nell’articolo 2.

Considerazioni analoghe valgono anche per quanto riguarda l’ordinanza ministeriale n. 3098/2000. Anche in questo caso l’eccezionalità del provvedimento ne restringe l’applicabilità esclusivamente ai casi in esso contemplati. Le statuizioni di cui all’articolo 1, pertanto, saranno applicabili solo con riferimento agli interventi inclusi nei piani e programmi predisposti ai sensi dell’articolo 2 dell’ordinanza ministeriale n. 3090/2000.

Questo vale tanto per la prescrizione del comma 1 dell’articolo 1 (che estende ai suddetti interventi l’applicabilità dell’articolo 4, comma 10bis del decreto legge n. 576 convertito con legge 677/1996), quanto per la cessione gratuita di materiali litoidi ai sensi dell’articolo 1, comma 2 dell’ordinanza n. 3098/2000, da ritenersi consentiti solo per l’esecuzione di interventi compresi nei suddetti piani e programmi.

Per quanto riguarda la cessione gratuita ai sensi dell’art. 1, comma 2, la possibilità è legata anche alla circostanza che si tratti di materiali estratti da tratti montani dei corsi d’acqua. La ratio della disposizione del resto, come si evince dalla relazione accompagnatoria del provvedimento, sta nella difficoltà ad attribuire un valore al materiale localizzato nei tratti montani, difficoltà che non è ugualmente riscontrabile in altre situazioni.

In proposito si precisa anche che la Giunta regionale con D.G.R. n. 66-6428 del 25/06/2002, che approva il primo programma di interventi di manutenzione idraulica da attuarsi con estrazione ed asportazione di materiali litoidi, ha escluso che per gli interventi inclusi in questo programma possa farsi luogo all’applicazione dell’articolo 1, comma 2 dell’ordinanza ministeriale 3098, proprio sul presupposto che, visti i criteri dettati dalla D.G.R. n. 44-5084, è possibile in realtà attribuire un valore a qualunque materiale, ovunque localizzato, con la conseguenza di attivare differenti procedure di realizzazione degli interventi a seconda del valore riconosciuto a detto materiale.

Anche le disposizioni dell’articolo 1 dell’ordinanza n. 3098 del 2000 hanno comunque un’efficacia temporalmente limitata: ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/12/2001 (pubblicato sulla G.U. n. 1 del 2/01/2002) sono valide fino al 31/12/2002, salvo ulteriori proroghe che, comunque, non andranno a modificare l’eccezionalità sostanziale delle prescrizioni, le quali continueranno ad essere applicabili solo ed esclusivamente nei casi tassativamente consentiti.

Alla luce delle considerazioni sopra espresse, dunque, i soggetti coinvolti nella gestione di interventi di manutenzione che comportano estrazione ed asportazione di materiali litoidi dai corsi d’acqua vorranno uniformarsi a quanto di seguito esposto.

a) Le eventuali richieste di cessione gratuita del materiale, conformi ai criteri sopra esposti, dovranno essere rivolte alla Regione Piemonte, per il tramite dei Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico competenti per territorio. La verifica dell’esistenza delle condizioni per poter consentire la cessione gratuita verrà effettuata dal Responsabile del Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico competente, sulla base dei criteri di cui sopra.

b) Per il caso in cui l’ente attuatore voglia attivare le procedure di realizzazione di lavori a compenso come previste dall’articolo 4, comma 10ter del decreto legge n. 576/96 (convertito con legge n. 677/96), dovrà proporre l’intervento alla Regione Piemonte, trasmettendo il progetto preliminare al Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico territorialmente competente, che, valutata la necessità dell’intervento ed il suo grado di priorità ed acquisito il parere dell’AIPO ove necessario, ne curerà il successivo inoltro alla Direzione Opere pubbliche o alla Direzione Difesa del suolo, secondo le rispettive competenze, ai fini dell’inclusione nei programmi regionali.

c) Per il caso di attivazione di procedure di realizzazione di lavori a compenso ai sensi dell’articolo 1, comma 1 dell’ordinanza ministeriale n. 3098/2002 per interventi già inclusi nei programmi di ricostruzione predisposti a seguito degli eventi dell’autunno 2002, gli enti attuatori ne daranno notizia alla Direzione regionale Opere pubbliche per le opportune valutazioni ai fini dell’aggiornamento del piano di ricostruzione approvato ai sensi dell’ordinanza ministeriale n. 3090/2000.

Enzo Ghigo

Visto: L’Assessore
Caterina Ferrero