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Bollettino Ufficiale n. 44 del 31 / 10 / 2002
Circolare del Presidente della Giunta Regionale 28 ottobre 2002, n. 7/DOP
Asportazione di materiali litoidi dai corsi dacqua del reticolo idrografico piemontese. Precisazioni in merito alla cessione gratuita
AllAgenzia Interregionale per il Po
Alle Province piemontesi
Ai Comuni piemontesi
Alle
Comunità montane
e collinari piemontesi
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed in particolare larticolo 86 stabilisce che alla gestione del demanio idrico provvedono le Regioni e gli Enti locali competenti per territorio e che i proventi ricavati dallutilizzazione del demanio idrico sono introitati dalle Regioni. Larticolo 89, comma 1 del decreto legislativo stesso menziona tra le funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali in materia di demanio idrico quelle relative alle concessioni destrazione di materiali litoidi dai corsi dacqua.
In attuazione del d.lgs. n. 112/1998, la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 ha disposto allarticolo 59, comma 1, lettera d) il mantenimento alla Regione delle funzioni inerenti il rilascio delle concessioni per le estrazioni materiali e la determinazione e lintroito dei relativi canoni.
Al fine di dare attuazione a quanto disposto dalle sopracitate norme, la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 44-5084 del 14/01/2002, ha dettato disposizioni in merito alla realizzazione delle attività di manutenzione dei corsi dacqua con estrazione ed asportazione di materiali litoidi, definendo altresì i criteri per la determinazione dei relativi canoni.
Nella materia in questione sono peraltro vigenti disposizioni normative diverse che dettano regole specifiche in ordine allo svolgimento delle suddette attività; dette disposizioni necessitano di essere coordinate ed esattamente circoscritte quanto al loro ambito di applicazione, per evitare il crearsi di situazioni in contrasto con la disciplina regionale della materia.
In occasione dei ripetuti eventi calamitosi che hanno colpito la regione Piemonte nel corso dellultimo decennio, lo Stato ha emanato specifiche ordinanze e decreti finalizzati a consentire la sollecita ricostruzione ed il ritorno alle normali condizioni di vita, nonchè ad effettuare interventi di prevenzione, dettando discipline in deroga alle normative vigenti, giustificate dallurgenza di provvedere.
Alcuni di questi provvedimenti dettano norme particolari proprio per quanto riguarda gli interventi di sistemazione o manutenzione idraulica realizzati con asportazione di materiali litoidi, prevedendone altresì la possibile cessione gratuita ad enti o amministrazioni ovvero consentendone lutilizzo per la realizzazione di lavori a compenso.
Tali disposizioni specifiche sono contenute nei seguenti provvedimenti:
* decreto legge 12/11/1996, n. 576 recante Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996", convertito, con modifiche, in legge 31/12/1996, n. 677;
* ordinanza del Ministro dellinterno 16/11/1996, n. 2474 recante Disposizioni urgenti per la messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture gravanti sui bacini idrografici delle province di Alessandria, Asti, Cuneo e Verbania la cui ritardata esecuzione costituisce un potenziale pericolo per la pubblica incolumità;
* ordinanza del Ministro dellinterno 14/10/2000, n. 3098 recante Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000 ed altre misure di protezione civile".
Ciascuno dei suddetti provvedimenti si caratterizza per essere legato a particolari situazioni di urgenza, che ne definiscono insieme il presupposto ed il limite per lapplicabilità.
Il primo provvedimento citato dispone allarticolo 4, comma 10 bis, che nellesecuzione delle opere di sistemazione i relativi progetti (...) possono prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dellonere della sistemazione (...) con il valore del materiale estratto riutilizzabile (...).
Pur prescindendo dalla collocazione di tale disposizione nel titolo II dellatto, che è relativo ad Ulteriori interventi per le calamità naturali verificatesi nel giugno 1996 nelle province di Lucca, Massa Carrara, Pordenone e Udine, rimane comunque indiscutibile che lintero provvedimento sia limitato ad interventi conseguenti ad eventi calamitosi temporalmente circoscritti (gli eventi del giugno e ottobre 1996, come si evince dal titolo del decreto). Ne consegue che, limitandosi al tenore letterale delle norme, in tanto possono essere realizzati gli interventi a compenso in quanto essi siano finalizzati alla riparazione dei danni conseguenti a quegli eventi.
Al di là della rigorosa interpretazione letterale, si può sostenere che la volontà del legislatore sia stata quella di attribuire alla norma una valenza di carattere generale e che, perciò, questa forma di compensazione tra lavori di ripristino e valore dei materiali estratti sia consentita ogni qual volta lesigenza dei lavori sia conseguente a calamità naturali o sia diretta a prevenire situazioni di pericolo. Bisogna tuttavia sottolineare che lapplicazione di questa procedura si scontra con lesistenza di due limiti ben precisi, uno formale, laltro sostanziale.
Il primo è un limite temporale: la norma prevedeva inizialmente la possibilità di attivare questa tipologia di intervento solo fino al 30/6/1998, termine poi prorogato fino al 31/12/2002 dallart. 5 bis, comma 1 del decreto legge 13/5/1999, n. 132 (convertito con legge 13/07/1999, n. 226).
Il limite sostanziale, per contro, consiste nella necessità che gli interventi di manutenzione così realizzati risultino comunque inclusi nella relativa programmazione regionale, non potendosi ritenere ammissibile che una deroga riguardante le procedure possa estendersi fino a consentire la realizzazione di interventi che potrebbero essere incompatibili con la programmazione stessa. Ne consegue, quindi, che qualora gli enti attuatori intendano realizzare interventi di ripristino o di prevenzione con il sistema del compenso, devono comunque proporli alla Regione che valuterà la possibilità di inserirli nei propri programmi.
Quanto allordinanza ministeriale n. 2474/1996, la possibilità di cessione gratuita dei materiali è prevista dallarticolo 8, il cui disposto deve essere inteso in senso restrittivo. La natura giuridica del provvedimento nel quale esso è contenuto, infatti, vale ad escluderne lapplicabilità, in via analogica o di interpretazione estensiva, a situazioni che non siano quelle espressamente considerate nella norma.
Le ordinanze di protezione civile vengono infatti emanate, ai sensi dellarticolo 5 della legge 24/2/1992 n. 225 per far fronte alle emergenze e alle necessità legate a situazioni tassativamente individuate che per la loro eccezionalità legittimano comportamenti in deroga allordinario.
Le prescrizioni dellarticolo 8 citato, pertanto, non possono che essere riferite esclusivamente alle situazioni considerate dallordinanza, e vale a dire gli interventi realizzati per la messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture gravanti sui bacini idrografici delle province di Alessandria, Asti, Cuneo e Verbania come individuate negli articoli 1 e 2. I materiali di disalveo non utilizzati, quindi, potranno essere ceduti gratuitamente solo se derivati da interventi di difesa idraulica inclusi nei programmi finanziati con le risorse di cui allarticolo 1 ovvero dagli interventi elencati nellarticolo 2.
Considerazioni analoghe valgono anche per quanto riguarda lordinanza ministeriale n. 3098/2000. Anche in questo caso leccezionalità del provvedimento ne restringe lapplicabilità esclusivamente ai casi in esso contemplati. Le statuizioni di cui allarticolo 1, pertanto, saranno applicabili solo con riferimento agli interventi inclusi nei piani e programmi predisposti ai sensi dellarticolo 2 dellordinanza ministeriale n. 3090/2000.
Questo vale tanto per la prescrizione del comma 1 dellarticolo 1 (che estende ai suddetti interventi lapplicabilità dellarticolo 4, comma 10bis del decreto legge n. 576 convertito con legge 677/1996), quanto per la cessione gratuita di materiali litoidi ai sensi dellarticolo 1, comma 2 dellordinanza n. 3098/2000, da ritenersi consentiti solo per lesecuzione di interventi compresi nei suddetti piani e programmi.
Per quanto riguarda la cessione gratuita ai sensi dellart. 1, comma 2, la possibilità è legata anche alla circostanza che si tratti di materiali estratti da tratti montani dei corsi dacqua. La ratio della disposizione del resto, come si evince dalla relazione accompagnatoria del provvedimento, sta nella difficoltà ad attribuire un valore al materiale localizzato nei tratti montani, difficoltà che non è ugualmente riscontrabile in altre situazioni.
In proposito si precisa anche che la Giunta regionale con D.G.R. n. 66-6428 del 25/06/2002, che approva il primo programma di interventi di manutenzione idraulica da attuarsi con estrazione ed asportazione di materiali litoidi, ha escluso che per gli interventi inclusi in questo programma possa farsi luogo allapplicazione dellarticolo 1, comma 2 dellordinanza ministeriale 3098, proprio sul presupposto che, visti i criteri dettati dalla D.G.R. n. 44-5084, è possibile in realtà attribuire un valore a qualunque materiale, ovunque localizzato, con la conseguenza di attivare differenti procedure di realizzazione degli interventi a seconda del valore riconosciuto a detto materiale.
Anche le disposizioni dellarticolo 1 dellordinanza n. 3098 del 2000 hanno comunque unefficacia temporalmente limitata: ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/12/2001 (pubblicato sulla G.U. n. 1 del 2/01/2002) sono valide fino al 31/12/2002, salvo ulteriori proroghe che, comunque, non andranno a modificare leccezionalità sostanziale delle prescrizioni, le quali continueranno ad essere applicabili solo ed esclusivamente nei casi tassativamente consentiti.
Alla luce delle considerazioni sopra espresse, dunque, i soggetti coinvolti nella gestione di interventi di manutenzione che comportano estrazione ed asportazione di materiali litoidi dai corsi dacqua vorranno uniformarsi a quanto di seguito esposto.
a) Le eventuali richieste di cessione gratuita del materiale, conformi ai criteri sopra esposti, dovranno essere rivolte alla Regione Piemonte, per il tramite dei Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico competenti per territorio. La verifica dellesistenza delle condizioni per poter consentire la cessione gratuita verrà effettuata dal Responsabile del Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico competente, sulla base dei criteri di cui sopra.
b) Per il caso in cui lente attuatore voglia attivare le procedure di realizzazione di lavori a compenso come previste dallarticolo 4, comma 10ter del decreto legge n. 576/96 (convertito con legge n. 677/96), dovrà proporre lintervento alla Regione Piemonte, trasmettendo il progetto preliminare al Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico territorialmente competente, che, valutata la necessità dellintervento ed il suo grado di priorità ed acquisito il parere dellAIPO ove necessario, ne curerà il successivo inoltro alla Direzione Opere pubbliche o alla Direzione Difesa del suolo, secondo le rispettive competenze, ai fini dellinclusione nei programmi regionali.
c) Per il caso di attivazione di procedure di realizzazione di lavori a compenso ai sensi dellarticolo 1, comma 1 dellordinanza ministeriale n. 3098/2002 per interventi già inclusi nei programmi di ricostruzione predisposti a seguito degli eventi dellautunno 2002, gli enti attuatori ne daranno notizia alla Direzione regionale Opere pubbliche per le opportune valutazioni ai fini dellaggiornamento del piano di ricostruzione approvato ai sensi dellordinanza ministeriale n. 3090/2000.
Enzo Ghigo
Visto: LAssessore
Caterina Ferrero