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Bollettino Ufficiale n. 44 del 31 / 10 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 7 ottobre 2002, n. 1-7241

Determinazioni in ordine all’art. 1 della legge regionale 18 aprile 1989, n. 23. Corresponsione dei contributi alle forme associate regionali per l’acquisto di scuolabus per il trasporto degli alunni

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1) di ricondurre in via interpretativa tra i soggetti beneficiari del contributo regionale per l’acquisto di scuolabus da destinare al trasporto alunni,di cui all’art.1 della L.R.23/89, anche le Unioni di Comuni ex art. 32 del D.lgs. 267/00 e le Comunità Montane, anch’esse Unioni di Comuni ai sensi dell’art. 27 del medesimo decreto legislativo, purchè esercitino in forma associata il servizio di trasporto alunni;

2) di dare indicazione alla Direzione regionale competente di conformare l’attività istruttoria relativa al procedimento di cui alla l.r.23/89, alle determinazioni assunte, dando pertanto atto che nulla osta a che i Comuni possano trasferire la proprietà dei propri scuolabus, già acquistati od oggetto di contributo regionale, in capo all’Unione o alla Comunità Montana che gestiscono il servizio per conto dei Comuni associati.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)