Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 44 del 31 / 10 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 28 ottobre 2002 n. 28-7485

Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20, art. 3. Disposizioni di attuazione adottate ai sensi del comma 3 per il pagamento in rate mensili delle sanzioni tributarie

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di adottare, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (legge finanziaria per l’anno 2002) le seguenti modalità per la determinazione del numero delle rate mensili in cui può essere ripartito il pagamento della sanzione tributaria:

1) il dirigente del settore tributi dispone, con proprio provvedimento e su richiesta dell’interessato, e sempre che il carico tributario complessivamente accertato, liquidato o iscritto a ruolo, comprensivo del tributo, della sanzione o delle sanzioni, degli interessi di mora e degli eventuali altri accessori non sia inferiore a 340 euro, il pagamento della sanzione in non più di cinque rate mensili se il carico tributario complessivo non è superiore a 680 euro, in non più di dieci rate mensili se il carico tributario complessivo non è superiore a 1.360 euro, in non più di venti rate mensili se il carico tributario complessivo non è superiore a 2.720 euro, in non più di trenta rate mensili se il carico tributario complessivo è superiore a 2.720 euro;

2) il numero delle rate mensili, fermi restando i limiti di cui al punto 1, è stabilito di volta in volta sulla base della richiesta formulata dall’interessato ed avuto riguardo al grado di disagio economico accertato, a cura del settore tributi, sulla base di idonea autocertificazione presentata dell’interessato medesimo contestualmente alla richiesta;

3) di norma, con il provvedimento di cui al punto 1 sono liquidati e posti in riscossione, mese per mese, gli importi degli ulteriori interessi dovuti in conseguenza della rateizzazione; gli interessi possono essere tuttavia liquidati e posti in riscossione, in unica soluzione, anche con provvedimento separato;

4) con il provvedimento di cui al punto 1 sono inoltre determinate le scadenze di ciascuna rata ed il contribuente è avvisato che il mancato rispetto di anche una sola delle predette scadenze comporta l’automatica decadenza del beneficio ed il conseguente recupero dell’intero debito residuo, anche mediante ricorso alle procedure di riscossione coattiva od alla riattivazione della procedura già azionata ed eventualmente sospesa, con rideterminazione degli ulteriori interessi dovuti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)