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Bollettino Ufficiale n. 44 del 31 / 10 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 7 ottobre 2002, n. 47-7285

Legge n. 1357/55, art. 3. Legge n. 765/67, art.16. Comune di Venaria (TO). Nulla osta per il rilascio di una concessione edilizia in deroga relativa al Presidio Ospedaliero di Venaria. Proprietà A.S.L. n. 6. D.C. n. 97 in data 26/09/2001

A relazione dell’Assessore Botta:

Premesso che:

il Comune di Venaria (To), con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 in data 26/09/2001, esecutiva ai sensi di legge, ha richiesto il nulla osta all’esercizio del potere di deroga per il rilascio di una concessione edilizia all’ A.S.L. n. 6 per la realizzazione delle opere di ristrutturazione e ampliamento dell’Ospedale di Venaria;

Constatato che:

- il ricorso all’esercizio del potere di deroga, previsto dall’art. 24 delle N.T.A. del P.R.G.C., si è reso necessario in quanto l’ampliamento non rispetta tutti gli indici e parametri edilizi prescritti;

- la struttura ospedaliera ricade in area Ar (centro storico), del vigente P.R.G.C.;

- le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. all’ art. 15 lettera a) prescrivono il rispetto della distanza di mt. 5,00 dai confini mentre il progetto prevede la costruzione a confine del mappale n. 293 del foglio 24 del Nuovo Catasto Terreni;

- il citato art. 15 alla lettera d) prescrive che per tutti gli interventi compresi gli ampliamenti, sulla superficie fondiaria di pertinenza, devono essere riservate superfici destinate alla formazione di parcheggi privati ai sensi e nella misura indicata all’art. 18 della legge 765/67, come modificato dall’art. 2 della legge 122/89;

- la volumetria esistente, pari a mc. 21.393, con la realizzazione delle opere in progetto passa a mc. 26.272 con un incremento di mc. 4.879;

- la quantità di parcheggi necessari a soddisfare lo standard richiesto per la parte in ampliamento (1 mq. ogni 10 mc. edificati) è pari a mq. 488;

- sulle tavole di progetto risulta individuata, senza precisare se esistente o prevista, una superficie a parcheggio di mq. 550, definita “parcheggio pertinenziale” che, sotto il profilo dimensionale, andrebbe a soddisfare lo standard minimo richiesto;

- non essendo stati localizzati altri parcheggi, ad eccezione di una superficie non dimensionata e definita quale parcheggio a rotazione per utenti Ospedale, gli unici a servizio della struttura ospedaliera risultano essere quelli sopra citati;

- la dotazione minima di aree a parcheggi privati, essendo prevista da una norma della legge nazionale, non sarebbe derogabile in quanto l’istituto della deroga è applicabile solo nei confronti di norme di carattere regolamentare;

Rilevato che:

- l’Ospedale di Venaria è ubicato in zona centrale del tessuto edificato, ove sussistono estreme difficoltà a reperire aree libere da destinare a parcheggio;

- la realizzazione in sottosuolo è resa estremamente problematica dalle caratteristiche strutturali degli edifici con il rischio di compromettere la loro stabilità;

- nel caso in esame, essendo in presenza di una struttura ospedaliera pubblica e che sussistono reali impedimenti alla realizzazione dei parcheggi, è possibile avvalersi di quanto disposto dalla D.C.R. 22/2/2000, n. 616-3149 con la quale, in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1997, sono stati approvati i requisiti strutturali minimi per l’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

- al secondo capoverso della lettera a) del capitolo Requisiti Minimi Strutturali dell’allegato 1 alla citata D.C.R. è prescritto che le strutture che erogano prestazioni di ricovero devono assicurare una rete viaria di collegamento e zone di parcheggio differenziate per utenti esterni e per utenti interni;

- al paragrafo successivo è previsto che, ove sussistano impedimenti strutturali alla realizzazione è ammesso derogare, solo per le strutture esistenti, alla dotazione di parcheggi;

Considerato che:

- il ricorso alla deroga per la dotazione di parcheggi è ammesso, per l’intervento proposto, dal sopra citato provvedimento regionale;

- l’edificazione a confine è stata assentita dai proprietari confinanti che hanno sottoscritto, in data 20/12/2001, con l’A.S.L. n. 6, una scrittura privata con la quale vengono regolati i reciproci rapporti relativi alle attuali e future realizzazioni edilizie;

- i confinanti autorizzano l’ A.S.L. ad innalzare il muro esistente sino a raggiungere un’altezza di metri 3,00, che consente di realizzare l’ampliamento del piano rialzato direttamente a confine;

- l’accordo sottoscritto tra i due confinanti rende non più necessaria la deroga relativa alla distanza dai confini;

- le opere di ristrutturazione del Presidio Ospedaliero, vincolato ai sensi del D. Lgs.490/1999, sono soggette al parere della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici;

- al momento attuale non risulta essere stato espresso il relativo parere sul progetto in argomento;

- di norma tale parere deve essere espresso preventivamente al rilascio del nulla osta in considerazione del fatto che nella maggior parte dei casi l’esercizio del potere di deroga viene esercitato per consentire il supero dei parametri edilizi (volumi, sup. coperte ecc.) che interessano la tipologia e la struttura dell’edificio;

Dato atto che:

- il Settore Studi, Regolamenti e Programmi Attuativi in materia Urbanistica in data 18/09/2002 ha espresso parere favorevole all’ accoglimento dell’istanza presentata dal Comune di Venaria, in quanto la deroga interessa il mancato soddisfacimento dello standard relativo ai parcheggi;

- il Comune di Venaria dovrà acquisire il parere della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici prima di rilasciare la concessione edilizia;

- il richiamato parere non è indispensabile ai fini della presente deroga in quanto quest’ultima non interessa l’intervento sull’edificio monumentale, ma è riferita alla dotazione di parcheggi;

- l’interesse pubblico è accertato e dimostrato in quanto la struttura, di proprietà dell’ A.S.L. n. 6, concorre al soddisfacimento del fabbisogno nel settore sanitario;

vista la legge 21/12/1955 n.1357;

vista la legge 6/8/1967 n. 765;

visto il D.P.R. 15/1/1972 n.8;

visto il P.R.G. del Comune di Venaria;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

di concedere - ai sensi dell’art. 3 della legge 21/12/1955 n. 1357 e dell’ art. 16 della legge 6/8/1967 n. 765 - il nulla osta richiesto dal Comune di Venaria con D.C. n. 97 del 26/09/2001 per consentire la realizzazione delle opere di ampliamento del Presidio Ospedaliero da parte dell’A.S.L. n. 6, in deroga alle prescrizioni dell’art. 15 delle N.T.A. del P.R.G.C..

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’ art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)