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Bollettino Ufficiale n. 44 del 31 / 10 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 21 ottobre 2002, n. 45-7426

Legge 5 agosto 1978 n.457, legge 17 febbraio 1992 n. 179, legge regionale 6 agosto 1996 n.59 (FIP 1996), legge regionale 24 marzo 1997 n.16 (FIP 1997) e legge regionale 6 dicembre 1999 n.31 (FIP 1999). Aggiornamento dei limiti di reddito degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata

A relazione dell’Assessore Botta:

L’art. 20 della legge 5 agosto 1978 n° 457 stabilisce i limiti massimi di reddito, per l’accesso ai mutui agevolati, degli assegnatari di abitazioni destinate ad essere cedute in proprietà costruite da enti pubblici, cooperative edilizie a proprietà individuale o loro consorzi, imprese di costruzione o loro consorzi. Definisce inoltre il limite di reddito per gli assegnatari di abitazioni destinate ad essere date in locazione costruite da comuni o da Istituti autonomi per le case popolari e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa o loro consorzi, che usufruiscono di mutui a tasso agevolato. Tali limiti risultano soggetti a revisione biennale ai sensi della lettera o) dell’articolo 3 della citata legge n° 457/78; l’aggiornamento è effettuato, ai sensi dell’articolo 2, dal C.I.P.E. su proposta del C.E.R., previo parere della Commissione Consultiva Interregionale.

Le modalità per la determinazione del reddito sono stabilite dall’articolo 21 della legge 5/08/1978, n° 457 e dall’art. 8 del “Regolamento per l’esecuzione dei Programmi costruttivi di nuove costruzioni e di recupero in regime di edilizia agevolata-convenzionata”, promulgato con D.P.G.R. n° 2543 del 23 giugno 1994.

Il decreto legislativo 31/03/1998, n° 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15/03/1997, n° 59, al titolo III, Capo II sezione III Edilizia Residenziale Pubblica, art. 60, primo comma, lettera e), tra le funzioni conferite alle Regioni ed agli Enti locali inserisce la “fissazione dei criteri per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale destinati all’assistenza abitativa, nonchè alla determinazione dei relativi canoni”.

La legge regionale 15/03/2001, n° 5, avente titolo “Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26/04/2000, n° 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31/03/1998, n° 112 ”Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59")" al Titolo VII, Capo III, art. 89, primo comma, lettera m), tra le funzioni amministrative di competenza della Regione elenca anche la seguente: “la determinazione dei limiti di reddito e dei requisiti soggettivi per l’accesso ai benefici dell’edilizia residenziale pubblica”.

Con le leggi regionali 6/08/1996, n° 59 e 24/03/1997, n° 16, Fondo Investimenti Piemonte (FIP), è stata, tra l’altro, approvata la Scheda Edilizia Residenziale Agevolata che prevede l’erogazione di anticipazioni finanziarie per l’acquisizione di aree o immobili al fine di realizzare interventi di edilizia residenziale, da concedere ai cittadini che possiedono i requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente per l’accesso ai benefici di edilizia agevolata. I limiti di reddito dei soggetti beneficiari di finanziamenti di edilizia agevolata da realizzare con fondi regionali sono stati stabiliti con la D.G.R. n° 161-18390 del 14/04/1997.

Con la D.G.R. 4-1224 del 6 novembre 2000 sono stati variati i limiti di reddito dei soggetti beneficiari di finanziamenti concessi ai sensi delle L.R. 6/08/1996, n° 59 (FIP 1996) e 24/03/1997, n° 16 (FIP 1997), adeguandoli alla variazione dell’indice ISTAT del costo della vita rilevato nel mese di marzo 2000.

Con la D.G.R. n° 4-2768 del 17/04/2001 sono stati stabiliti i limiti massimi di reddito per l’accesso all’Edilizia Agevolata per gli interventi finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n° 457, degli interventi finanziati ai sensi della legge 17 febbraio 1992, n° 179, 8° Programma di edilizia residenziale agevolata, dando atto che i limiti di reddito degli acquirenti, degli assegnatari o dei locatari delle unità abitative realizzate mediante l’utilizzo dei contributi concessi ai sensi della legge regionale 6 dicembre 1999, n° 31 (FIP), Scheda Edilizia Residenziale Pubblica lettera A) punto 2, sono quelli di cui alla D.G.R. 4-1224 del 6 novembre 2000.

Con la determinazione dirigenziale n° 201 del 21/11/2001 del Dirigente responsabile della Direzione Edilizia della Regione Piemonte sono stati aggiornati i limiti di reddito, stabiliti secondo le modalità degli art. 20 e 21 della legge 5/08/1978, n° 457, degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n° 457, della legge 17 febbraio 1992, n° 179 - VIII Programma, delle leggi regionali 6/8/1996 n° 59 (FIP 1996), 24/3/1997 n° 16 (FIP 1997), 6/12/1999 n° 31 (FIP 1999), stabiliti con la D.G.R. n° 4-1224 del 6 novembre 2000 e con la D.G.R. n° 4-2768 del 17/04/2001, sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT del costo della vita fra il mese di marzo 2000 ed il mese di marzo 2001, che risulta essere pari al + 2,785; si è stabilito inoltre che i suddetti limiti di reddito siano variati annualmente sulla base dell’indice ISTAT del costo della vita rilevato nel mese di marzo dello stesso anno e confrontato con quello dello stesso mese dell’anno precedente.

Considerato che:

- occorre variare i limiti di reddito degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n° 457, della legge 17 febbraio 1992, n° 179 - VIII Programma, delle leggi regionali 6/8/1996 n° 59 (FIP 1996), 24/3/1997 n° 16 (FIP 1997), 6/12/1999 n° 31 (FIP 1999), stabiliti con la determinazione dirigenziale n° 201 del 21/11/2001, sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT del costo della vita fra il mese di marzo 2001 ed il mese di marzo 2002;

- tale variazione è indicata nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati redatto dall’Istituto Nazionale di Statistica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 95 del 23/04/2002, da cui risulta che l’indice a marzo 2001 era pari a 114,4 e l’indice a marzo 2002 è pari a 117,2, con una variazione percentuale pari al + 2,4;

- risulta opportuno determinare tali limiti di reddito esprimendoli sia in Lire che in Euro in quanto si fa riferimento anche ai redditi percepiti nell’anno 2001, ultimo fiscalmente dichiarato, che potevano essere espressi sia in Lire che in Euro;

- la legge regionale 15/03/2001, n° 5, avente titolo “Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26/04/2000, n° 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31/03/1998, n° 112 ”Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59")" al Titolo VII, Capo III, art. 91, secondo comma, lettera a), tra le funzioni amministrative di competenza dei Comuni elenca anche “l’accertamento dei requisiti soggettivi per l’accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica”;

- risulta opportuno, al fine di consentire alle Amministrazioni Comunali di applicare gli adeguamenti di cui alla presente deliberazione per l’accertamento dei requisiti soggettivi, stabilire che i nuovi limiti di reddito decorrano dal 1° gennaio di ogni anno;

la Giunta Regionale,

vista la legge regionale 15/03/2001, n° 5;

vista la legge 5 agosto 1978, n° 457;

vista la legge 17 febbraio 1992, n° 179 e s.m.i.;

vista la legge regionale 6/08/1996, n° 59 (FIP 1996);

vista la legge regionale 24/03/1997, n° 16 (FIP 1997);

vista la legge regionale 6 dicembre 1999, n° 31 (FIP 1999);

vista la D.G.R. 4-1224 del 6 novembre 2000;

vista la la D.G.R. n° 4-2768 del 17/04/2001;

vista la determinazione dirigenziale n° 201 del 21/11/2001;

con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

1) di variare i limiti di reddito, stabiliti secondo le modalità degli art. 20 e 21 della legge 5/08/1978, n° 457, degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n° 457, della legge 17 febbraio 1992, n° 179 - VIII Programma, delle leggi regionali 6/8/1996 n° 59 (FIP 1996), 24/3/1997 n° 16 (FIP 1997), 6/12/1999 n° 31 (FIP 1999), stabiliti con la determinazione dirigenziale n° 201 del 21/11/2001, sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT del costo della vita fra il mese di marzo 2001 ed il mese di marzo 2002, che risulta essere pari al + 2,4%, così come indicato sull’allegato “A” alla presente deliberazione;

2) di stabilire che i suddetti limiti di reddito siano variati annualmente sulla base dell’indice ISTAT del costo della vita rilevato nel mese di marzo dello stesso anno e confrontato con quello dello stesso mese dell’anno precedente e che la loro applicazione decorra dal 1° gennaio dell’anno successivo;

3) di demandare a successive determinazioni dirigenziali gli aggiornamenti dei limiti di reddito di cui al precedente punto 1).

L’allegato “A” fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che sarà integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)