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Bollettino Ufficiale n. 44 del 31 / 10 / 2002

Codice 16.4
D.D. 9 agosto 2002, n. 119

L.R. 22 novembre 1978 n. 69 “Coltivazione di cave e torbiere” e ll.rr. 28/1990, 65/1995, 30/1999 e 44/2000. Autorizzazione per la sistemazione definitiva della cava in località Cascina Sagrinosa del Comune di Saluggia (VC), destinata ai cantieri della linea A.C./Torino-Milano e per il subingresso della Società CAV.TO.MI S.p.A.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. La Società CAV.TO.MI. S.p.A., con sede legale in Sesto S. Giovanni (MI) Viale Italia n. 1, è autorizzata ai sensi delle ll.rr. 69/1978, 28/1990, 65/1995, 30/1999 e 44/2000, al subingresso nella coltivazione e alla modifica del piano di coltivazione, finalizzato alla sistemazione definitiva, della cava in località Cascina Sagrinosa del Comune di Saluggia (VC), sino al 31 dicembre 2005.

2. La coltivazione mineraria ed il recupero ambientale devono essere attuati nell’osservanza di tutte le prescrizioni contenute negli allegati A e B, che ricomprendono le prescrizioni approvate nella Conferenza di Servizi del 11 luglio 2002 e che costituiscono parte integrante della presente determinazione; sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti locali.

3. La Società esercente è tenuta, entro 20 giorni dalla comunicazione del presente atto, a presentare a favore dell’Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di Euro 771.000,00 (settecentosettantunmila/00) ai sensi dell’art. 7 Co. III l.r. 69/1978. Copia della suddetta fidejussione deve essere inviata all’Amministrazione comunale di Saluggia (VC) e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta. La scadenza della fidejussione deve essere posticipata di 24 mesi rispetto al termine temporale previsto al punto uno. La suddetta fidejussione non può comunque essere estinta senza assenso scritto da parte del beneficiario e pertanto alla stessa non può essere applicato quanto previsto dall’art. 1957 del Codice Civile. L’attuale fidejussione bancaria San Paolo IMI n. 700-8200 - 120386 / FIDI/LR/MN presentata dalla precedente Ditta esercente può essere estinta solo a seguito della presentazione della fidejussione di cui sopra.

4. Entro due mesi dalla comunicazione del presente atto la Società CAV.TO.MI. S.p.A. è tenuta a stipulare ai sensi dell’art. 3.10 delle Norme del Piano d’Area, citato in premessa, la convenzione con l’Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della fascia fluviale del Po - tratto torinese - secondo il testo approvato in bozza, dal Consiglio Direttivo del citato Ente, con deliberazione del 6 settembre 2001 n. 30/2001.

5. L’inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione e negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante della presente determina, costituisce motivo per l’avvio della procedura di decadenza dell’autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978 e di escussione della fidejussione di cui al precedente punto 3.

6. La presente determinazione sarà inviata ai Comuni di Saluggia (VC) e di Villareggia (TO), al Consorzio Irriguo Ovest Sesia - Baraggia e all’Ente di Gestione del “Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto torinese”, per conoscenza e ai fini dei compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978 e dell’attuazione di tutte le prescrizioni previste nella presente determina e nei relativi allegati A e B.

7. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

8. Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto