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Bollettino Ufficiale n. 44 del 31 / 10 / 2002

Codice 16.4
D.D. 1 agosto 2002, n. 100

Art. 10 l.r. 40 del 14 dicembre 1998. Progetto da non sottoporre alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale relativo all’asportazione di 2.000 t di materiale per prove industriali nell’ambito del permesso di ricerca “Motto Tondo” in Comune di Maggiora (NO). Istanza della ditta Cantamessa Bernardino Scavi

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. Il progetto di asportazione di materiale, nell’ambito del programma previsto nel permesso di ricerca denominato “Motto Tondo” in Comune di Maggiora (NO), presentato ai sensi dell’articolo 10 l.r. 40/1998 dalla Ditta Cantamessa Bernardino Scavi con sede in Via Beltrami n. 9 in Comune di Maggiora (NO) non deve essere sottoposto alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 12 l.r. 40/1998 purchè il progetto esecutivo, ai sensi del R.D. 1443/1927, l.r. 45/1989 e D.lgs. 490/1999, sia redatto secondo le seguenti prescrizioni:

a. sia prevista una convenzione tra ditta e Comune di Maggiora, prima della determina ex R.D. 1443/1927, per stabilire le modalità di manutenzione della strada comunale e della interpoderale della Madonnina e dell’utilizzo delle stesse da parte dei mezzi d’opera;

b. dalle operazioni di prelievo sia escluso l’intervento previsto sull’area denomina 1 nel progetto presentato ai fini della presente procedura, fermo restando che sulla restante area 2 il massimo volume asportabile sia pari a 1.500 t come indicato dalla stessa ditta;

c. sia previsto un progetto esecutivo di recupero ambientale dell’area 2, comprensivo dei calcoli per un corretto dimensionamento delle canalette per regimazione delle acque superficiali e delle vasche di decantazione;

d. siano previsti interventi quali irrorazione del sito, della pista di accesso e dei percorsi esterni utilizzati dai mezzi d’opera al fine di minimizzare la diffusione di polveri nell’ambiente;

e. siano previsti e messi in opera sistemi tecnologici atti a mitigare eventuali sversamenti di sostanze inquinanti per tutte le componenti ambientali;

f. i rifiuti eventualmente prodotti devono essere smaltiti secondo la normativa vigente;

g. la ditta è tenuta inoltre ad integrare le istanze R.D. 1443/1927, l.r. 45/1989 e D.lgs. 490/1999 con una relazione approfondita in merito alla tipologia delle prove a scala industriale, individuando anche le strutture industriali in cui saranno eseguite le suddette prove;

h. nelle operazioni di prelievo non sia utilizzato l’esplosivo;

i. gli interventi previsti a compensazione nell’area esterna all’intervento devono essere autorizzati ai sensi della l.r. 45/1989 e D.lgs. 490/1999 qualora sulla stessa siano in vigore vincoli per scopi idrogeologici e di tutela ambientale.

2. La presente determinazione sarà inviata ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della l.r. 40/1998.

3. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto