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Bollettino Ufficiale n. 44 del 31 / 10 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 28 ottobre 2002 n. 68-7524

Art. 52 lettera a), della L.R. 9 agosto 1999, n. 21 - Programma 2002 - Contributi per opere irrigue infrastrutturali. Procedure per l’impegno dei fondi a favore dei costituendi consorzi di irrigazione previsti dall’art. 45 della L.R. 21/99 e proroga dei termini di presentazione delle domande di cui alla D.G.R. n. 30-7005 del 2 settembre 2002

A relazione dell’Assessore Cavallera

Vista la Legge Regionale 9 agosto 1999, n. 21;

vista la D.G.R. n. 30 - 7005 del 2 settembre 2002 con la quale sono stati aperti i termini di ricezione delle domande di finanziamento per la realizzazione degli interventi previsti dal sopra citato articolo 52 lettera a) a favore dei costituendi consorzi di irrigazione previsti dall’art. 45 della L.R. 21/99 nonché fissati i limiti di spesa e determinati i criteri per la redazione della graduatoria;

considerata la necessità di dare avvio alla realizzazione di opere irrigue infrastrutturali non più procrastinabili in tutti i comprensori irrigui istituiti ai sensi dell’art. 44 della L.R. 21/99;

considerato che le risorse finanziarie a disposizione del corrente anno potranno risultare insufficienti a coprire la spesa ammissibile richiesta dai suddetti comprensori;

ritenuto quindi di dover suddividere le risorse finanziarie di cui alla D.G.R. n. 30 - 7005 del 2 settembre 2002 a favore di tutti i costituendi consorzi di irrigazione previsti dall’art. 45 della L.R. 21/99 ripartendole in modo proporzionale alla spesa ammissibile fissata per ogni beneficiario secondo i criteri dettati dalla suddetta deliberazione;

di rimandare a successivi esercizi la copertura della spesa ammissibile a favore di ogni beneficiario, che dovrà essere ricalcolata a seguito della avvenuta creazione del consorzio di irrigazione previsto dall’art. 45 della L.R. 21/99;

considerata inoltre la difficoltà che i comprensori di recente costituzione hanno nell’identificare il soggetto deputato alla presentazione ed alla redazione della domanda di contributi per opere irrigue infrastrutturali e di conseguenza nel rispettare il termine di presentazione delle istanze fissato dalla suddetta delibera al 30 ottobre 2002, si ritiene opportuno spostare predetto termine alle ore 12 del 7 novembre 2002;

la Giunta regionale unanime,

delibera

di suddividere le risorse finanziarie di cui alla D.G.R. n. 30 - 7005 del 2 settembre 2002 a favore di tutti i costituendi consorzi di irrigazione previsti dall’art. 45 della L.R. 21/99 ripartendole in modo proporzionale alla spesa ammissibile fissata per ogni beneficiario secondo i criteri dettati dalla suddetta deliberazione;

di rimandare a successivi esercizi la copertura della spesa ammissibile a favore di ogni beneficiario, che dovrà essere ricalcolata a seguito della avvenuta creazione del consorzio di irrigazione previsto dall’art. 45 della L.R. 21/99;

di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle istanze a favore dei costituendi consorzi di irrigazione previsti dall’art. 45 della L.R. 21/99 per contributi per opere irrigue infrastrutturali fissato al 30 ottobre 2002 nell’allegato “A” della D.G.R. n. 30 - 7005 del 2 settembre 2002, spostando predetto termine alle ore 12 del 7 novembre 2002.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)