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Bollettino Ufficiale n. 43 del 24 / 10 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 30 settembre 2002, n. 58-7217

Approvazione alla Satti S.p.A. di Torino, di tariffe extraurbane in deroga alla D.G.R. n. 61-6805 del 29/07/2002

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di prendere atto delle proposte formulate dalle Amministrazioni Provinciali di Alessandria., Asti, Cuneo e Torino, e di autorizzare, con decorrenza 1.10.2002, la Satti S.p.A., con sede in Torino, Corso Turati 19/6, ad applicare sulle autolinee extraurbane di competenza delle predette Province, tariffe di corsa semplice e di abbonamento in deroga alla D.G.R. n. 61-6805 del 29.7.02, come da Allegato, facente parte integrante della presente deliberazione. Rammentando che tale eccezione riguarderà la tariffa di corsa semplice per tutta la rete dei servizi di competenza Satti e le tariffe di abbonamento per la sola parte non rientrante nell’area integrata Formula o nelle relative espansioni Satti;

* di dare atto che anche sulle linee ferroviarie esercitate dalla società Satti: Torino-Ciriè-Ceres e Torino-Rivarolo-Pont, in analogia alle autolinee extraurbane di competenza della Provincia di Torino, verranno applicate tariffe di corsa semplice, abbonamenti Formula e tariffe integrate (cityrail), conformi all’Allegato, facente parte integrante della presente deliberazione;

* di incaricare ciascuna provincia competente ad approvare, in conformità all’Allegato, le tabelle polimetriche distinte per linea o per area, con l’indicazione delle corrispondenti tariffe di corsa semplice e di abbonamento. Tale specificazione si rende opportuna anche per i sopraccitati servizi ferroviari, per i quali, dovrà provvedere all’approvazione, il competente Settore della Direzione Trasporti della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B. U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)