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Bollettino Ufficiale n. 43 del 24 / 10 / 2002

Codice 21.5
D.D. 14 giugno 2002, n. 243

Piano di ripopolamento ittico presentato dall’Ente di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino (Legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, articolo 3, comma 2, lettera B e articolo 8)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di approvare, ai sensi degli articoli 3 e 8 della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, il Piano di ripopolamento ittico presentato dall’Ente di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino con nota n. 673 del 6 marzo 2002 alle seguenti considerazioni:

- trota marmorata e storione cobice: gli avannotti da inserire per il ripopolamento dovranno pervenire da strutture pubbliche che utilizzano materiale proveniente dallo stesso Fiume Ticino;

- pigo: non si ritiene opportuno effettuare immissioni;

- trota fario: le immissione dovranno effettuarsi solo nei corpi idrici non collegati con il Fiume Ticino.

Il Dirigente responsabile
Ermanno De Biaggi