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Bollettino Ufficiale n. 43 del 24 / 10 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 30 settembre 2002, n. 34-7196

Primi criteri in materia di incentivi finanziari ai residenti di nuovi Comuni istituiti a seguito di fusione

A relazione dell’Assessore Laratore:

Visto l’art. 10, comma 2, della l.r. n. 51/92 e s.m.i. che riserva alla Giunta regionale, su richiesta dei Comuni interessati alla fusione, l’iniziativa legislativa per l’istituzione di un nuovo Comune;

considerato che le vigenti leggi regionali (n. 32/98 e n. 65/97) di istituzione di due nuovi Comuni mediante fusione di più Comuni (nello specifico tutti con popolazione non superiore ai 5000 abitanti), hanno, tra l’altro, riconosciuto agevolazioni fiscali a favore dei residenti degli stessi e che, analogamente, il d.d.l. “Incentivazione dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali, prime disposizioni” approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 5.08.2002, ha previsto, in via generale ed astratta, incentivi finanziari destinati ai residenti di nuovi Comuni sorti a seguito di fusione, da attribuirsi secondo criteri attuativi predeterminati dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali;

preso atto che la situazione contingente richiede la sollecita approvazione del d.d.l. di fusione dei Comuni di Andorno Micca e Miagliano e che è intendimento della Giunta regionale operare in materia nel rispetto del principio di trasparenza, e, quindi, sulla base di criteri generali predeterminati che tengano conto sia delle aspettative delle comunità locali interessate al processo di fusione, sia del quadro generale delle risorse finanziarie regionali;

ritenuto, pertanto, opportuno, per contemperare tali esigenze, dettare, ai fini dell’esercizio dell’iniziativa legislativa di cui all’art. 10, comma 2 della l.r. n. 51/92, primi criteri cui attenersi in materia di agevolazioni fiscali a favore dei residenti di un nuovo Comune istituito a seguito di fusione, suscettibili di aggiornamento e/o integrazione dopo la trasformazione in legge del citato d.d.l. sull’associazionismo locale;

preso atto che le attuali difficoltà del bilancio regionale inducono a favorire prioritariamente le fusioni volontarie tra piccoli Comuni e che pertanto occorre circoscrivere le agevolazioni in questione, limitandole ai residenti di un nuovo Comune istituito mediante fusione di più Comuni, ciascuno con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, determinati sulla base dell’ultimo censimento ufficiale;

vista la l.r. n. 51/92;

visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

sentita la Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali;

richiamato tutto quanto sopra premesso:

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di stabilire che nell’esercizio dell’iniziativa legislativa di cui all’art. 10, comma 2, della l.r. 51/92 e s.m.i., potranno essere previste, nelle more dell’approvazione della l.r. di cui al d.d.l. “Incentivazione dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali, prime disposizioni”, agevolazioni fiscali a favore di residenti di Comuni sorti a seguito di fusione di più Comuni ciascuno dei quali con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, determinati sulla base dell’ultimo censimento ufficiale della popolazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)