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Bollettino Ufficiale n. 43 del 24 / 10 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Comune di Scarnafigi (Cuneo)

Statuto comunale

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Principio di autonomia

1. Con le disposizioni del presente statuto il comune di Scarnafigi - ente autonomo nell’unità politica della Repubblica italiana - si propone di dare attuazione ai principi fondamentali sanciti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato in materia di autonomie locali.

Art. 2

Lo Statuto comunale

1. Nel rispetto dei principi fondamentali di cui all’articolo precedente, lo statuto disciplina la conformazione dei rapporti tra il comune ed i cittadini e l’organizzazione interna dell’ente.

2. Lo statuto, cardine della comunità di base, ne rende pubblico e manifesto l’ordinamento agli enti ed ai soggetti terzi.

Art. 3

Criteri Aspiratori

1. Lo statuto si ispira, quale termine di riferimento, alla tradizione storico-politica delle autonomie comunali, tenendo altresì conto delle peculiarità culturali e della specificità geografica, sociale ed economica del comune di Scarnafigi.

TITOLO II

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 4

Comune di Scarnafigi - Costituzione

1. Il comune di Scarnafigi è ente autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Art. 5

Finalità

1. Il comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

Art. 6

Sviluppo economico-sociale e programmazione

1. Il comune, al fine di promuovere un ordinato sviluppo economico-sociale, si impegna:

a) ad utilizzare la legislazione statale e regionale che prevede lo stanziamento di contributi a beneficio di iniziative dell’ente locale o di privati operatori;

b) a registrare e ad aggiornare costantemente nel tempo una mappa delle esigenze della collettività;

c) ad adottare normative di pianificazione territoriale, urbanistiche e programmatorie che, nel rispetto delle istanze di tutela del suolo e dell’ambiente, valgono a favorire la crescita dell’imprenditorialità locale e l’aumento dei livelli occupazionali;

d) a valorizzare le organizzazioni sociali ed economiche ed a promuovere e sostenere un valido sistema di forme associative, cooperative, consortili interessanti i vari comparti economici;

e) a rivendicare un sistema di finanza locale che consenta di disporre di adeguate strutture civili e di servizi sociali efficienti.

2. Il comune - in relazione alle caratteristiche territoriali, ambientali ed economiche locali - individua quale obiettivo prioritario dell’economia locale la promozione di un elevato standard qualitativo e quantitativo di produzioni agricole specializzate, con particolare attenzione alle attività di trasformazione e commercializzazione delle produzioni medesime ed a quelle industriali e artigiane a servizio del comparto primario.

3. Per realizzare le sue finalità il comune adotta il metodo e gli strumenti della programmazione.

4. La programmazione comunale si propone di suscitare e valorizzare tutte le energie, di utilizzare tutte le risorse e di favorire tutti gli apporti nel determinare e soddisfare organicamente i fabbisogni e le esigenze della comunità locale.

Art. 7

Tutela della salute e del patrimonio
naturale e culturale

1. Il comune concorre a garantire, nell’ambito delle sue competenze:

a) il diritto alla salute, attuando idonei strumenti per renderlo effettivo con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell’ambiente e del posto di lavoro;

b) l’attuazione di un efficace servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani e ai soggetti socialmente deboli;

c) l’adozione di misure necessarie a conservare e difendere l’ambiente naturale;

d) la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico, garantendone il godimento da parte della collettività;

e) la difesa e lo sviluppo del patrimonio culturale anche nella specificità delle tradizioni locali;

f) la promozione dello sport dilettantistico.

2. Per il raggiungimento di tali finalità il comune favorisce l’istituzione di enti, organismi e associazioni e promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti.

Art. 8

Pari opportunità

1. Il comune promuove azioni positive intese a realizzare condizioni di pari opportunità fra uomo e donna; sviluppa e favorisce modalità di organizzazione di servizi, uffici e prestazioni adeguate alle esigenze di tutti i residenti.

2. A tal fine, nelle giunte e negli organi collegiali del comune nonchè degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, le norme regolamentari devono tendere a promuovere la presenza di entrambi i sessi, contemperandola con le esigenze di rappresentanza di gruppi sedenti in consiglio.

Art. 9

L’informazione

1. Il comune riconosce che presupposto della partecipazione è l’informazione sui programmi, le decisioni e gli atti, di rilievo soprattutto locale e provinciale e cura a tal fine l’istituzione di strumenti idonei.

2. Il comune dà relazione annualmente della sua attività e cura i contatti con la scuola, le organizzazioni di varia natura e con altri enti e soggetti presenti sul territorio.

3. Esso stabilisce rapporti permanenti con gli organi di informazione e di diffusione e provvede ad istituire forme di comunicazione che consentano alla collettività locale di esprimere le proprie esigenze.

Art. 10

Territorio, sede comunale, gonfalone e stemma

1. Il comune di Scarnafigi è costituito dalle comunità delle popolazioni residenti nella parte di suolo nazionale delimitata con il piano topografico, di cui all’art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall’Istituto centrale di statistica.

2. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti nel concentrico urbano.

3. Il comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del consiglio comunale.

4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogniqualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.

5. Il regolamento disciplina l’uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

Art. 11

Rapporti con gli altri enti locali

1. Il comune - avvalendosi degli strumenti previsti dalla legge - si adopera per promuovere con i comuni vincitori forme di cooperazione e di collaborazione finalizzate allo svolgimento ed alla gestione in modo coordinato di funzioni e servizi.

2. Nel rispetto della dimensione dei problemi e dei rispettivi interessi, il comune si impegna ad operare, in modo coordinato e con interventi complementari, con la provincia, in relazione alle funzioni ed ai compiti attribuiti a quest’ultima dall’ordinamento delle autonomie locali.

3. Il comune, in particolare, cura l’adozione di strumenti che gli consentano di fruire dei dati e dell’assistenza tecnico-amministrativa che la provincia medesima pone a disposizione degli enti locali e partecipa attivamente con proprie proposte e con il proprio concorso nelle forme di legge - alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione.

Art. 12

Servizi pubblici

1. I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme, ai sensi dell’art. 113 e seguenti del T.U.E.L.:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata e prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;

f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell’articolo 116 del T.U.E.L.

Art. 13

Albo pretorio

1. Il comune ha un Albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti in genere che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.

3. I responsabili dei servizi comunali sono responsabili delle pubblicazioni e curano che le stesse avvengano con le modalità e secondo i tempi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 14

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonchè della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 15

Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, nonchè agli assessori ed ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del relativo comune.

TITOLO III

L’ORDINAMENTO ISTITUZIONE
DEL COMUNE

CAPO 1

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 16

Il Consigliere comunale

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l’intero comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell’esercizio delle sue funzioni.

2. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione o supplenza, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

Art. 17

Doveri del consigliere

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti e degli altri organismi collegiali di cui fanno parte.

2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono ad una intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti.

3. Si hanno per ordinarie le sessioni al cui ordine del giorno sono iscritte l’approvazione del bilancio di previsione e quello del bilancio consuntivo. Ogni altra sessione ha carattere straordinario.

4. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale, d’ufficio o su istanza di qualunque elettore del comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione per iscritto all’interessato della proposta di decadenza, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.

Art. 18

Diritti dei consiglieri

1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall’art. 39, comma 2 del T.U.E.L. e di presentare interrogazioni, ogni altra istanza di sindacato ispettivo e mozioni.

2. Hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonchè dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento dei proprio mandato.

3. Le forme e i modi per l’esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

4. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Art. 19

Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art. 20

Consigliere anziano

1. E’ consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell’art. 73 del T.U.E.L. con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri ai sensi di legge.

2. In caso di parità di cifra individuale si ha per anziano il consigliere che precede nell’ordine di lista.

Art. 21

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.

2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l’esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.

3. Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 22

Poteri

1. Il consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l’indirizzo politico, sociale ed economico del comune e ne controlla l’attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalla legge tra cui rientra la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonchè la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Art. 23

Prima seduta del consiglio

1. La prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. La prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal sindaco.

3. Nella prima seduta il consiglio comunale provvede agli adempimenti di cui all’art. 41, comma 1, del T.U.E.L.

Art. 24

Disciplina delle adunanze del consiglio
Norma di rinvio

1. Le adunanze del consiglio - fuori del caso di cui all’art. 23 comma 1, del presente statuto - sono disciplinate dall’apposito regolamento, al quale si fa rinvio.

Art. 25

Commissioni consiliari permanenti

1. Il consiglio comunale si articola nelle seguenti commissioni consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi realizzata mediante voto plurimo:

a) urbanistica e pianificazione territoriale;

b) programmazione e bilancio.

2. Compito principale delle commissioni permanenti è l’esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell’organo stesso.

3. Il regolamento stabilisce le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

4. Le commissioni consiliari permanenti, nell’ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla giunta comunale notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull’attuazione delle deliberazioni consiliari, sull’amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni di segreto d’ufficio.

5. Le commissioni hanno facoltà di chiedere l’intervento alle proprie riunioni del sindaco e degli assessori, nonchè del segretario comunale e dei titolari degli uffici comunali.

6. Il sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.

7. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

Art. 26

Commissioni consultive temporanee e di inchiesta

1. Il consiglio può istituire scegliendone i componenti nel proprio seno:

a) commissioni consultive temporanee incaricate di esperire studi, indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferirne al consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell’attività del comune;

b) commissioni di inchiesta, alle quali i responsabili degli uffici hanno l’obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d’ufficio.

2. All’atto della loro istituzione, il consiglio ne definisce le modalità di funzionamento, i tempi di operatività, gli ambiti e gli obiettivi, nonchè lo scioglimento automatico alla presentazione della relazione conclusiva.

Art. 27

Rapporti con la giunta - Direttive generali - Audizioni

1. Il consiglio, nell’esercizio delle competenze di cui all’art. 42 del T.U.E.L., può discutere ed approvare direttive di carattere generale, ordini del giorno e mozioni sull’azione politico-amministrativa della giunta.

2. Del pari, può prevedere sistemi di audizione e di incontro con la giunta, sindaco o singoli assessori, per la discussione e l’esame di specifici problemi, nonchè per l’esercizio dell’attività propositive e di impulso conferita alla giunta medesima dall’art. 48, comma 2, del T.U.E.L.

Art. 28

Relazione annuale della giunta

1. Il consiglio dedica la seduta di approvazione del bilancio consuntivo all’esame, alla discussione ed all’approvazione della relazione annuale con cui la giunta - ai sensi dell’art. 48, comma 2, ultima parte, del T.U.E.L. - riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività.

Art. 29

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazione del consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all’albo pretorio, nella sede dell’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni del consiglio comunale diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L.

CAPO III

LA GIUNTA

Sezione I

NOMINA - COMPOSIZIONE - COMPETENZE

Art. 30

Nomina e composizione della giunta

1. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

2. Nella medesima seduta il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

3. La giunta è composta dal sindaco, che la presiede e da, un numero variabile di assessori, di cui uno possibilmente donna, compreso tra un minimo di due e un massimo previsto dalla legge.

Il sindaco dovrà nominare gli assessori scegliendoli tra i consiglieri e potrà far ricorso ad assessori scelti tra cittadini non facenti parte del consiglio comunale ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere soltanto qualora non vi siano consiglieri disponibili a ricoprire la carica di assessore.

Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio comunale.

4. Gli impedimenti e le cause di incompatibilità per l’accesso alla carica di assessore sono stabiliti dalla legge.

L’accertamento dell’insussistenza dei medesimi viene effettuato dal sindaco, prima della comunicazione della nomina degli assessori al consiglio.

Gli assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione conciliare e partecipano alle sedute del consiglio senza diritto di voto.

5. Il vicesindaco sostituisce il sindaco, con tutti i poteri, nei casi di assenza, impedimento temporaneo nonchè sospensione dall’esercizio delle funzioni ai sensi dell’art. 59 del T.U.E.L.. Le funzioni vicarie del vicesindaco sono svolte dall’assessore all’uopo individuato dal sindaco. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni, di cui all’art. 54 del T.U.E.L. in materia di servizi di competenza statale.

Art. 31

Competenze della giunta

1. La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune e nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio e svolge attività propositive di impulso nei confronti dello stesso.

Essa opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Le competenze della giunta sono stabilite all’art. 48, commi 2 e 3, del T.U.E.L.

Art. 32

Mozione di sfiducia

1. Il sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del T.U.E.L.

In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina un commissario.

Art. 33

Cessazione di singoli componenti della giunta

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:

a) morte;

b) dimissioni;

c) revoca;

d) rimozione o decadenza.

2. Le dimissioni da componente della giunta sono presentate al sindaco e sono efficaci fin dal momento della loro presentazione.

3. Alla nomina dei sostituti degli assessori dimissionari, revocati, decaduti o rimossi dall’ufficio, provvede il sindaco, dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva.

4. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco.

Art. 34

Deliberazioni d’urgenza della giunta

1. La giunta può, in via d’urgenza, adottare deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del consiglio comunale nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza, ai sensi dell’art. 42, comma 4, dei T.U.E.L.

2. Il consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

CAPO IV

IL SINDACO

Art. 35

Il sindaco organo istituzionale

1. Il sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del comune eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è componente del consiglio comunale.

2. Egli è capo dell’amministrazione comunale e ufficiale di Governo.

Art. 36

Competenze del sindaco - Attribuzioni dei sindaco
nei servizi di competenza statale

1. Il sindaco rappresenta l’ente, convoca e presiede la giunta e il consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti.

2. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 50, 51, 52, 53 e 54 del T.U.E.L.

Art. 37

Poteri di ordinanza del sindaco

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.

2. Se l’ordinanza adottata ai sensi del precedente comma è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO 1

RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI

Art. 38

Partecipazioni dei cittadini

1. Il comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all’attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.

2. Nell’esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il comune assicura la partecipazione dei cittadini, singoli o riuniti in associazioni o comitati.

3. Ai fini di cui al comma precedente l’amministrazione comunale favorisce:

a) le assemblee e consultazioni di borgo e di zona sulle principali questioni di scelta e di programma;

b) l’iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti e dal presente statuto.

4. L’amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. La giunta registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al presente articolo, le libere forme associative che operano sul territorio del comune.

Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull’attività delle associazioni di cui sopra devono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dai competenti organismi delle stesse entro trenta giorni dalla richiesta in tal senso pervenuta dal comune. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni, possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di queste ultime.

Art. 39

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali, a norma della Costituzione, per libero svolgimento in forme democratiche delle attività culturali, politiche, sociali, sportive e ricreative.

2. L’amministrazione comunale ne facilita l’esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi che ne facciano richiesta, sedi opportune ed ogni altra struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d’uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione, tra l’altro, alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull’esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

Art. 40

Consultazioni

1. Il consiglio comunale e la giunta possono deliberare consultazioni dei cittadini, degli operatori economici, dei lavoratori, delle forze sociali e di altri organismi, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti del consiglio comunale e della giunta che ne fanno esplicita citazione nelle inerenti deliberazioni.

3. I costi delle consultazioni sono a carico del comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

CAPO II

INIZIATIVE POPOLARI

Art. 41

Istanze, petizioni e proposte

1. Gli elettori del comune possono rivolgere istanze e petizioni al consiglio comunale e alla giunta per quanto riguarda le materie di loro competenza con riferimento ai problemi di rilevanza comunale, nonchè proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono ricevute, a seconda delle competenze, dal consiglio comunale o dalla giunta, che provvedono a deliberare nel merito entro novanta giorni.

3. Agli effetti dei precedenti commi le istanze e le petizioni possono essere sottoscritte da uno o più cittadini; le proposte da non meno di cento elettori, le cui firme devono essere autenticate a norma delle disposizioni del regolamento sul referendum di cui al successivo articolo 46.

4. Sono escluse dall’esercizio del diritto d’iniziativa, esercitato mediante proposte, le seguenti materie:

a) revisione dello statuto;

b) tributi;

c) espropriazione per pubblica utilità;

e) designazioni e nomine.

Art. 42

Referendum consultino

1. E’ ammesso referendum consultivo su questioni interessanti l’intera collettività comunale; è escluso nei seguenti casi: revisione dello statuto;

a) revisione dello statuto;

b) tributi;

c) espropriazione per pubblica utilità;

d) designazioni e nomine;

e) pianificazione territoriale;

2. Si fa luogo a referendum consultivo qualora vi sia richiesta da parte di un quinto degli elettori, quali risultanti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.

3. Il regolamento disciplina le modalità ed i termini per la raccolta e l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori, per il controllo della regolarità di dette operazioni e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

4. Sull’ammissibilità del referendum ai sensi di legge e del vigente statuto decide - prima dell’avvio di ogni operazione ad esso inerente -il consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entro sessanta giorni dal deposito della richiesta presso la segreteria del comune.

5. Il referendum è dichiarato valido nel caso in cui i partecipanti al voto non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori aventi diritto, altrimenti è dichiarato respinto. Il quesito oggetto del referendum è dichiarato accolto qualora si sia espressa in senso positivo la maggioranza assoluta dei votanti.

6. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell’esito favorevole del referendum la giunta è tenuta a proporre al consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a consultazione referendaria.

L’iniziativa di promuovere il referendum è riconosciuta anche al consiglio comunale, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati al comune.

CAPO III

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

Art. 43

Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il comune è tenuto a comunicare l’avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.

2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici e privati e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all’oggetto del procedimento medesimo.

Art. 44

Comunicazione dell’avvio del procedimento

1. Il comune deve dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

a) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;

b) l’oggetto del procedimento;

e) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b), e c) del precedente comma mediante idonee forme di pubblicità, di volta in volta stabilite.

CAPO IV

DIRITTI DI ACCESSO
E DI INFORMAZIONE

Art. 45

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del comune sono pubblicati, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l’esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del comune.

2. Presso gli uffici comunali debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della “Gazzetta Ufficiale” della Repubblica e del “Bollettino Ufficiale” della Regione, nonchè copia dello statuto e dei regolamenti comunali.

Art. 46

Diritti di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno il diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del comune secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio di copia degli atti e provvedimenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei costi di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo e quelle relative ai diritti previsti dalla legge.

TITOLO V

L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
DEL COMUNE

CAPO I

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 47

Il segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti all’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, che è articolato in sezioni regionali. 2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3. Il segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d’ufficio.

4. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell’ufficio del segretario comunale.

Art. 48

Ruolo e funzioni

1. Il segretario comunale, dipendente dall’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali e iscritto all’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Il segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l’attività e partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta curandone la verbalizzazione.

3. Il segretario comunale inoltre svolge le funzioni di cui all’art. 97, comma 4, del T.U.E.L..

CAPO Il

UFFICI

Art. 49

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

1. La giunta comunale, ai sensi dell’art. 48, comma 3, del T.U.E.L. adotta il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, con cui vengono stabilite le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici.

Art. 50

Responsabili dei servizi

1. I responsabili dei servizi comunali, con l’osservanza dei principi e criteri fissati dalla legge e dal presente statuto, provvedono alla gestione del comune assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di essi, nel provvedimento di incarico e nel regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITA’

Art. 51

Ordinamento

1. L’ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

4. Si applicano nella materia le normative contenute nella parte Il - ordinamento finanziario e contabile - del T.U.E.L. nonché nel regolamento di contabilità del comune di cui all’art. 152 del predetto T.U.E.L..

Art. 52

Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o nell’albo dei dottori commercialisti o nell’albo dei ragionieri.

2. Il revisore dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della relativa delibera di nomina ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto.

3. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o di revoca del revisore, il consiglio comunale provvede alla sua sostituzione.

4. Il revisore collabora con l’organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; esprime pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio.

Nei pareri viene espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, delle variazioni rispetto all’anno precedente, dell’applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile; nei pareri sono suggerite all’organo conciliare tutte le misure atte ad assicurare l’attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L’organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dal revisore.

5. Il revisore espleta infine tutte le funzioni previste dall’art. 239 del T.U.E.L. e per l’esercizio delle stesse ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente e può partecipare all’assemblea dell’organo consiliare per l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione nonché alle altre assemblee dell’organo consiliare.

6. Nella relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione il revisore esprime rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.

7. Il revisore risponde della veridicità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Deve inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui ha conoscenza per ragione del suo ufficio.

TITOLO VII

FORME ASSOCIATIVE

Art. 53

Convenzioni, consorzi e accordi di programma

1. Il comune, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, può avvalersi delle forme associative previste e regolamentate negli articoli 30, 31, 32, 33 e 34 del T.U.E.L..

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E
TRANSITORIE

Art. 54

Modificazioni ed abrogazioni dello Statuto

1. Le modificazioni soppressivi, aggiuntive e sostitutive e l’abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura di cui all’art. 6, comma 4, del T.U.E.L..

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.

3. L’approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l’approvazione del nuovo.

4. Una iniziativa di revisione, respinta dal consiglio comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del consiglio stesso.

Art. 55

Regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi degli uffici e per l’esercizio delle funzioni.

Art. 56

Entrata in vigore

1. Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione, affisso all’albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio del comune.