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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 42

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Comunicazione di avvio del procedimento ex art. 8 comma 2 della Legge 7.8.1990 n. 241. Concessione preferenziale/riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica

Amministrazione competente: Provincia di Torino;

Ufficio responsabile del procedimento ed in cui si puó prendere visione degli atti: Ufficio prelievi idrici da acque superficiali e da acque sotterranee - Via Valeggio n. 5, Torino;

Persona responsabile del procedimento: dott. Vincenzo Latagliata.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 comma 4 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione della Determinazione n. 536-263665 del 30.11.2001 avente ad oggetto: “T.U. 11.12.1933 n. 1775, D.P.R. 18.2.1999 n. 238, D.P.G.R. 5.3.2001 N. 4/R. Autorizzazione provvisoria alla continuazione delle derivazioni per le acque che hanno assunto natura pubblica”. Detta pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 comma 3 della L. 241/1990, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione preferenziale/riconoscimento per le istanze specificate nell’elenco allegato alla Determinazione medesima:

IL DIRIGENTE

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque approvato con R.D. 11.12.1933,n. 1775 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 2, 3 e 4 relativi rispettivamente alle categorie di utenze che possono derivare e utilizzare acqua pubblica, alle utenze che hanno titolo per potere presentare domanda di riconoscimento ed a quelle che possono invece presentare domanda di concessione preferenziale qualora le acque utilizzate, non comprese negli elenchi delle acque pubbliche, siano successivamente incluse in elenchi suppletivi;

Vista la Legge 5.1.1994 n. 36 con particolare riferimento ai seguenti articoli:

- art. 1: “Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che é salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietá”;

- art. 34: “Il termine entro il quale far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell’articolo 1 comma 1, della presente legge, é fissato in tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa”;

Visto il D.P.R. 18.2.1999 n. 238, “Regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche” con il quale é stata data piena operativitá al principio di cui all’art. 1 della L. 36/1994, disponendo che appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, fatta eccezione per le acque piovane non ancora convogliate in un corso d’acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne e fermo restando che la sola raccolta delle acque in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici é libera e non é soggetta a licenza o concessione di derivazione;

Visto il D.Lgs. 11.5.1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18.8.2000 n. 258 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”, contenente tra l’altro disposizioni volte a garantire nel provvedimento di concessione preferenziale il rilascio del deflusso minimo vitale e le prescrizioni necessarie ad assicurare l’equilibrio del bilancio idrico;

Vista la L.R. 26.4.2000 n. 44 e s.m.i. “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31.3.1998 n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15/03/1997 n. 59", che all’art. 56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla ”gestione del demanio idrico relativo all’utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica ...";

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 7.4.2000 n. 3/LAP avente ad oggetto “Adempimenti relativi alle domande di riconoscimento o concessione delle preesistenti utenze di acque sotterranee per usi diversi da quelli domestici”, ove viene indicato che “Sono valide le istanze presentate ai sensi degli artt. 1 e 34 della legge 36/1994 ancorché pervenute prima del 10.8.1999";

Vista la L.R. 29.12.2000 n. 61 “Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque”, con particolare riferimento all’art. 2 “Delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di tutela quantitativa e qualitativa delle acque”;

Visto il D.P.G.R. 5.3.2001, n. 4/R, “Regolamento regionale recante: Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica”, che disciplina, in attuazione della L.R. di cui al punto precedente, i procedimenti per il rilascio delle concessioni preferenziali e di riconoscimento di antico diritto delle utilizzazioni di acque di cui al citato D.P.R. 238/1999;

Considerato che, ai sensi del citato D.P.G.R., potevano presentare entro il 30 giugno 2001 domanda di concessione preferenziale, limitatamente al quantitativo di acqua effettivamente utilizzata e con esclusione di qualunque concorrente, coloro che utilizzavano al 10 agosto 1999 acque non iscritte nell’elenco delle acque pubbliche;

Considerato che, ai sensi del citato D.P.G.R., potevano presentare entro il 30 giugno 2001 domanda di riconoscimento di antico diritto, con esclusione di qualunque concorrente, coloro che rientravano nelle ipotesi di cui all’art. 1 comma 3 del D.P.G.R. medesimo;

Considerato che, ai sensi dell’art. 93 del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, l’utilizzazione da parte del proprietario del fondo delle acque sotterranee captate tramite pozzi o sorgenti per usi domestici é libera e non é pertanto soggetta a riconoscimento o a concessione preferenziale;

Considerato che questo Servizio ha espletato il procedimento previsto dall’art. 2 commi 1, 2 e 3 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R in relazione alle istanze di concessione preferenziale/riconoscimento di antico diritto pervenute nei termini di legge e risultate immediatamente procedibili dal punto di vista delle informazioni minime di cui all’Allegato A parte I del D.P.G.R. medesimo, per quanto concerne gli utilizzi irrigui a bocca non tassata e gli utilizzi industriali;

Considerato che l’elenco informatizzato suddiviso su base comunale delle istanze relative agli utilizzi di cui al punto precedente e contenente per ciascuna istanza le informazioni di cui all’Allegato A parte II del citato D.P.G.R., la quantificazione provvisoria del canone di concessione ed il codice identificativo univoco previsto dalla L.R. 9.8.1999 n. 22, consta di: n. 1.845 domande di concessione preferenziale, per un totale di n. 2.932 punti di prelievo, di cui n. 2850 pozzi, n. 66 sorgenti, n. 15 fontanili, n. 1 trincea drenante;

Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 35 dello Statuto;

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

determina

ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R:

1) di autorizzare in via provvisoria la continuazione delle derivazioni d’acqua citate nell’allegato elenco in premessa specificato e costituente parte integrante del presente provvedimento, riferito a n. 1.845 domande di concessione preferenziale per un totale di n. 2.932 punti di prelievo, di cui n. 2850 pozzi, n. 66 sorgenti, n. 15 fontanili, n. 1 trincea drenante, nei limiti e secondo le modalitá dichiarate dai richiedenti e fatti salvi i diritti di terzi;

2) di dare comunicazione ai richiedenti dell’avvio del procedimento di rilascio della concessione preferenziale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8 comma 3 della L. 241/1990, mediante la pubblicazione del presente provvedimento e dell’elenco allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

3) di trasmettere entro trenta giorni dalla sua adozione il presente provvedimento e l’elenco allegato, sia in forma cartacea sia su supporto informatizzato, alla Regione Piemonte, al fine della riscossione del canone demaniale provvisorio decorrente dal 10 agosto 1999;

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza


Modalitá di lettura dell’elenco

L’elenco allegato alla Determinazione n. 536-263665 del 30.11.2001 é costituito da due parti: una prima parte contenente l’elenco dei soggetti beneficiari ordinati per Comune di residenza, una seconda parte contenente l’elenco delle opere per le quali é stata richiesta la concessione preferenziale ordinate per Comune nel quale l’opera ricade.

La prima parte dell’elenco riporta i dati anagrafici e fiscali dei soggetti beneficiari, un numero identificativo dell’istanza (Id. Istanza), il numero delle opere di presa per le quali l’istanza é stata presentata, il corrispettivo canone demaniale da corrispondere, per quell’istanza, alla Regione Piemonte.

La seconda parte dell’elenco, che ripete alcuni dati dei soggetti beneficiari ed il numero identificativo dell’istanza, riporta i dati tecnici delle opere ed il codice univoco individuato ai sensi della L.R. 22/1999.

Al fine di individuare una istanza e le relative opere sará necessario:

Nella prima parte dell’elenco:

1) cercare, per ordine alfabetico, la ragione sociale del richiedente all’interno del Comune di residenza;

2) verificare la corrispondenza dei dati anagrafici, fiscali e del numero di opere di presa per le quali é stata fatta richiesta;

3) prendere nota del numero identificativo dell’istanza (Id. Istanza);

Nella seconda parte dell’elenco:

4) cercare, per ordine alfabetico, la ragione sociale del richiedente all’interno del Comune nel quale l’opera ricade;

5) verificare la corrispondenza del numero identificativo dell’istanza.

Qualora l’istanza sia comprensiva di piú opere di presa, nella seconda parte dell’elenco vi sará una riga per ciascuna opera ed il medesimo numero identificativo dell’istanza sará riportato tante volte quante sono le opere di presa comprese nella domanda in questione, anche nel caso in cui le opere siano ubicate in Comuni differenti.

Per eventuali informazioni o comunicazioni é possibile contattare telefonicamente la Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche, tutti i giovedí dalle ore 9.00 alle ore 12.00 al n. 011/8613997.

Allegato (fare riferimento al file PDF)