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Bollettino Ufficiale n. 42 del 17 / 10 / 2002

Codice 25.5
D.D. 21 maggio 2002, n. 658

Autorizzazione idraulica n. 1148 per l’effettuazione di lavori di manutenzione sulla sponda sinistra del rio Valmarchese in comune di Castell’Alfero (AT). Richiedente: sig.ra Dezzani Luciana

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Sig.ra Dezzani Luciana residente in Castell’Alfero, via Cardona-Callianetto n. 24, ad eseguire i lavori in oggetto, nella

posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1. nessuna variazione ai lavori potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario;

3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

4. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

5. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall’autorizzazione stessa, entro il termine di mesi uno, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

6. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato;

7. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario;

8. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

9. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. 490/1999 - vincolo paesaggistico/ambientale -, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico, - ecc.).

Con il presente provvedimento si autorizza altresì l’occupazione dell’area demaniale sulla quale saranno eseguiti i lavori.

Con successivo atto si provvederà alla regolarizzazione amministrativa e fiscale per l’occupazione dell’area in questione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole