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Bollettino Ufficiale n. 42 del 17 / 10 / 2002

Codice 25.3
D.D. 17 maggio 2002, n. 643

Autorizzazione idraulica n. 33/02 per la realizzazione di opere provvisionali nell’alveo del torrente Bendola, nel Comune di Brandizzo, nell’ambito dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria ad Alta Capacità Torino-Milano e della realizzazione di un nuovo ponte della S.P. Volpiano - Brandizzo. Dita: Consorzio CAV.TO-MI

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Consorzio CAV. TO-MI con sede legale in Sesto San Giovanni (MI) Viale Italia n. 1, ad eseguire, gli interventi provvisionali citati in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e con riferimento a quanto richiesto dal Consorzio stesso, con nota in data 24/04/2002 n. 11387, limitatamente alle opere afferenti il ponte ferroviario ed alla sistemazione dell’alveo in diretta corrispondenza delle stesse, con estensione a tutta la tratta a valle già prevista nel progetto autorizzato in Conferenza di Servizi, nonchè alle opere afferenti il ponte stradale ed alla sistemazione dell’alveo, dall’inizio dell’intervento a monte di questo manufatto, fino a m. 10 a valle dello stesso, sia in sx che in dx orografica dell’alveo stesso e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell’opera di difesa spondale provvisionali alla realizzazione delle opere definitive nel corso d’acqua in argomento;

3. le opere di difesa provvisionali dovranno essere idoneamente immorsate a monte nell’esistente sponda, mentre il parametro estero dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;

4. le opere di difesa aventi carattere definitivo dovranno essere idoneamente immorsate, nell’esistente sponda, sia a monte, in corrispondenza del ponte ferroviario, nelle more della definizione del raccordo con il manufatto di attraversamento autostradale, che a valle; le opere di difesa avente carattere definitivo, di pertinenza del ponte della s.p. dovranno parimenti essere immorsate nella sponda sia a monte che a valle, curando, in corrispondenza dell’estremità di valle di tali difese, la riprofilatura delle sponde naturali, al fine di evitare, nelle more della citata riprogettazione della sistemazione dell’alveo, a valle di tale tratta, possibile fenomeni erosivi;

5. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo, in accordo con quanto dichiarato dalla richiedente autorizzazione, dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

6. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

7. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

8. la presente autorizzazione ha validità per anni 2 (due) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

9. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

10. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

11. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

12. il soggetto autorizzato dovrà garantire, in particolare, al verificarsi di eventi meteorici significativi che potrebbero determinare situazioni di criticità nell’ambito del cantiere, la presenza di idonea sorveglianza, così da segnalare e prevenire, eventuali situazioni di rischio che potessero avere ripercussioni anche per le aree circostanti il cantiere stesso;

13. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

14. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

15. con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione delle opere provvisionali, con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali in questione con i manufatti di attraversamento ferroviario e stradale previsti;

16. dovrà essere comunicata a questo Settore, anche per gli adempimenti di cui al precedente punto, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori, ad ultimazione delle opere il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto autorizzato;

17. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla D.Lgs. n. 490/1999 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera