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Bollettino Ufficiale n. 42 del 17 / 10 / 2002

Codice 19.20
D.D. 9 luglio 2002, n. 107

D.P.R. 616/77 art. 82 - T.U. Beni Culturali ed Ambientali - D.lgs 490/99 - Riforma di determinazione n. 28 del 14.3.2002 - Comune: Trontano - Realizzazione pista di accesso ai pascoli dell’Alpe Parpinasca

Vista l’autorizzazione rilasciata dalla Regione Piemonte ai sensi dell’art. 151 del T.U. sui Beni Culturali ed Ambientali con Determinazione dei Settore Gestione Beni Ambientali n. 28 del 14.03.2002 e relativa relazione istruttoria del 12.03.2002 avente per oggetto il rilascio di autorizzazione per la realizzazione di pista di accesso ai pascoli dell’Alpe Parpinasca da compiersi nel territorio comunale di Trontano (VB);

considerato che nella relazione istruttoria sopra richiamata e avente come riferimenti nn. 19612/19/19.20 del 6/11/2001 e 3334/19/19.20 del 22/2/2002 sono state inserite delle condizioni sotto la cui osservanza il parere è stato espresso;

considerato che in data 07.06.2002 con nota a firma dei signor Sindaco del Comune di Trontano è pervenuta istanza motivata volta ad ottenere l’eliminazione dalla relazione sopra richiamata della condizione “la larghezza della pista sia contenuta in max 2,50 mt compresa la canaletta laterale”;

ritenuto di poter considerare favorevolmente le argomentazioni per le quali si chiede di poter eseguire i lavori come proposti in progetto, per quanto riguarda l’ampiezza della pista di accesso ai pascoli dell’Alpe Parpinasca;

considerato che le motivazioni apportate nella nota del 7/06/2002 prot. n. 10724/19/19.20 permettono di eliminare la condizione sopra descritta;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

- visti gli artt. 3 e 16 del D.lgs. n. 29/93 come modificato dal D.lgs. n. 470/93;

- visto l’art. 22 della L.R. n. 51/97;

- in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con atto deliberativo regionale n. 2/22503 del 22/09/97;

determina

Di riformare l’autorizzazione rilasciata con Determinazione del Settore Gestione Beni Ambientali n. 28 del 14.03.2002, punto n. 13 Elenco B, eliminando dal testo della relazione istruttoria del 12.03.2002, facente parte integrante della stessa Determinazione, la condizione “la larghezza della pista sia contenuta in max 2,50 mt compresa la canaletta laterale”, per le motivazioni espresse in premessa.

Avverso la presente determinazione è ammessa la proposizione di Ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06/12/71 n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/71 n. 1199.

Il Dirigente responsabile
Margherita Bianco