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Bollettino Ufficiale n. 42 del 17 / 10 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Area ambiente, Parchi, Risorse idriche e tutela della fauna - Servizio Qualità dell’aria, inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico

Bando di finanziamento per la realizzazione di Piani di Zonizzazione Acustica

Art. 1

Finalità

Con riferimento al Programma Provinciale di Interventi Ambientale 2002, (D.G.R. 54-4768 del 10 dicembre 2001 e D.G.P. 298-66865 del 26 marzo 2002) la Provincia di Torino predispone il presente bando con la finalità di favorire l’adozione da parte dei Comuni del Piano di Classificazione Acustica, ai sensi della Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 e della Legge Regionale n. 52 - 2000 Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico.

Art. 2

Oggetto

Il presente bando prevede, con le modalità descritte negli articoli seguenti, il cofinanziamento dei piani di zonizzazione (o classificazione) acustica per un importo massimo pari al 30% della spesa totale dell’intervento.

Art. 3

La Classificazione Acustica

La classificazione acustica comunale è uno strumento urbanistico che si prefigge di preservare le aree non disturbate da inquinamento acustico, di sanare quelle sottoposte a elevati livelli di rumorosità e di guidare i possibili sviluppi urbanistici in modo da mantenere e non peggiorare gli standard di qualità acustica esistenti. Si tratta di una suddivisione del territorio che fa corrispondere alle varie aree i limiti per l’inquinamento acustico ritenuti compatibili con la tipologia degli insediamenti presenti nella zona considerata, con riferimento a sei classi acustiche, definite dalla Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997:

Classe I - Aree particolarmente protette

Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Classe III - Aree di tipo misto

Classe IV - Aree di intensa attività umana

Classe V - Aree prevalentemente industriali

Classe VI - Aree esclusivamente industriali

Per ognuna delle sei classi sono fissati valori limite di tollerabilità acustica, relativi alla rumorosità prodotta dall’insieme di tutte le sorgenti sonore ad esclusione delle infrastrutture di trasporto, per le quali sono previste fasce di pertinenza e limiti propri.

Art. 4

Destinatari

Possono beneficiare del contributo provinciale tutti i comuni della Provincia di Torino, singolarmente o in raggruppamenti rappresentati da un Comune capofila, con l’eccezione dei comuni coinvolti nel progetto Disia II (Alpignano, Beinasco, Borgaro Torinese, Bruino, Caselle, Chieri, Collegno, Gassino, Grugliasco, La Loggia, Leinì, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pianezza, Piossasco, Rivalta, Rivoli, San Maurizio Canavese, San Mauro Torinese, Settimo Torinese, Torino, Trofarello e Venaria Reale) e di quei Comuni che si sono già dotati del piano di classificazione acustica - o che abbiano già iniziato le procedure di approvazione - alla data del 30 settembre 2002.

Art. 5

Ammontare e modalità del finanziamento

Il presente bando ha una dotazione di bilancio di euro 300.000,00 e prevede una percentuale massima di cofinanziamento pari al 30% delle spese ammissibili totali.

Le richieste di contributo saranno finanziate sulla base dei criteri di cui all’Art. 8, fino ad esaurimento risorse. Qualora l’ultima richiesta finanziabile non potesse essere soddisfatta in pieno, al richiedente sarà proposto di aumentare la propria quota di cofinanziamento al fine di garantire comunque idonea copertura finanziaria per la realizzazione del piano di classificazione acustica previsto. Nel caso in cui il proponente non sia disposto ad aumentare il proprio cofinanziamento, saranno contattati gli altri richiedenti secondo la priorità determinata dai criteri.

Il contributo sarà liquidato in un’unica soluzione a conclusione delle attività ivi compresa l’approvazione del piano di zonizzazione acustica da parte del Consiglio Comunale, secondo le modalità previste dalla Legge Regionale n. 52 - 2000 e a seguito di presentazione di apposito rendiconto finanziario e giustificativi di spesa, nonché di tutta la documentazione prodotta. Il versamento del contributo sarà subordinato allo svolgimento del lavoro nei termini dichiarati nella documentazione di cui all’Art. 7.

Art. 6

Spese ammissibili

A contributo della Provincia di Torino sono considerate ammissibili solo spese di investimento (ad esempio per incarichi professionali per la progettazione del piano o per l’acquisizione di programmi software opportuni). Non sono considerate ammissibili le spese non riconducibili in maniera diretta alla progettazione del piano di classificazione acustica, con particolare riferimento ai costi di personale interno o alle spese generali dell’Ente beneficiario.

Art. 7

Documentazione da presentare

Per partecipare al presente bando il richiedente è tenuto a consegnare la seguente documentazione:

- Richiesta di cofinanziamento, a firma del Sindaco del Comune richiedente (o del Comune capofila, nel caso di raggruppamento di più Comuni), e dei dati necessari per il versamento del cofinanziamento

- Progetto completo e dettagliato del piano di classificazione acustica e cronoprogramma delle attività.

- Piano finanziario preventivo.

Art. 8

Criteri di selezione delle domande e valutazione dei progetti

Sarà istituita una Commissione tecnica per la valutazione dei progetti di Classificazione Acustica formata dallo staff tecnico del Servizio Qualità dell’aria, Inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, con il supporto di un rappresentante dell’A.R.P.A. Piemonte.

La Commissione tecnica svolgerà i seguenti compiti:

- Analizzare la qualità dei progetti presentati e la loro aderenza alle Linee guida per la classificazione acustica del territorio (D.G.R. n. 85-3802 del 6/8/2001).

- Verificare l’adeguatezza di eventuali preventivi anormalmente bassi.

- Verificare la qualità degli elaborati finali e la loro aderenza al D.G.R. n. 85-3802 del 6/8/2001.

- Nel caso le richieste di finanziamento risultassero maggiori dei fondi stanziati, elaborare la graduatoria di accettazione delle domande. Il criterio che sarà adottato per la scelta dei piani di classificazione acustica da finanziare sarà elaborato dalla Commissione tecnica e terrà conto dei seguenti fattori: numero abitanti, superficie, costo preventivato. Sarà inoltre valutata favorevolmente l’elaborazione congiunta di piani di classificazione acustica da parte di Comuni limitrofi aventi popolazione inferiore ai 10.000 abitanti; in questo caso i Comuni dovranno essere rappresentati da un Comune capofila.

Eventuali progetti che non risultassero rispondenti ai necessari livelli di qualità o che non fossero aderenti alle Linee guida per la classificazione acustica del territorio , così come quei progetti per cui le anomalie di preventivo non risultassero giustificate, potranno essere esclusi dal finanziamento.

Le decisioni della Commissione tecnica sono insindacabili.

Art. 9

Scadenze

Le proposte di cofinanziamento, complete di tutta la documentazione necessaria, dovranno essere consegnati in una busta chiusa non trasparente e sigillata contenente la dicitura Bando di finanziamento per la realizzazione di piani di zonizzazione acustica, entro il 31 gennaio 2003 alle ore 14.00 al seguente indirizzo:

Area Ambiente, Parchi, Risorse Idriche e Tutela della Fauna  - Servizio Qualità dell’Aria, Inquinamento Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico - Via Valeggio 5 - 10128 Torino

Le richieste che dovessero pervenire dopo la scadenza del termine sopraindicato, anche se spedite precedentemente, non saranno prese in esame.

Art. 10

Divulgazione del Bando

Il presente bando viene pubblicato sul BUR della Regione Piemonte e sul sito Internet della Provincia di Torino ed è inoltre reperibile presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino (Via Valeggio 5 - Torino). La Provincia di Torino, tramite gli uffici del Servizio Qualità dell’Aria, Inquinamento Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico, si impegna a dare opportuna risonanza a tale iniziativa nei tempi e modi ritenuti più idonei.

Art. 11

Decadenza e revoca del contributo

Il mancato rispetto dei tempi dettagliati nel cronoprogramma di cui all’Art. 7 o del termine conseguente alla concessione di un’eventuale proroga comporta la revoca del contributo concesso

Si procede altresì alla revoca del contributo concesso nei seguenti casi:

- Sostanziale difformità del progetto rispetto a quanto preventivato e a quanto previsto dalla documentazione progettuale di cui all’Art. 7.

- In ogni altro caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal richiedente in fase di presentazione della domanda di contributo.