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Bollettino Ufficiale n. 41 del 10 / 10 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 7 ottobre 2002 n. 38-7278

D.M. 21 settembre 1984, art. 2 - Delimitazione aree di rilevante interesse paesaggistico e ambientale. Disposizioni

A relazione dell’Assessore Vaglio

Premesso che:

- Numerosi Decreti Ministeriali, (78, in Piemonte, che interessano territori di 262 comuni) emanati in attuazione dell’articolo 2 del D.M. 21 settembre 1984 e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1985, n. 298, avevano delimitato aree dichiarate di rilevante interesse paesaggistico ambientale, e per le quali era previsto un vincolo di inedificabilità assoluta;

- la Regione Piemonte e molti comuni interessati hanno sempre avuto incertezze nel riconoscere natura giuridica, efficacia e vigenza di tali decreti, comunemente noti come “galassini”, in quanto emanati ben oltre la data, perentoria, del 6 settembre 1985;

- la conseguenza della tardività nell’emanazione del provvedimento, infatti, non solo li aveva privati certamente della valenza di inedificabilità assoluta, ma ne aveva anche messo in dubbio, secondo molte interpretazioni, anche la residua capacità di individuarli come aree sottoposte a vincolo paesaggistico, fatto che impone di far precedere, al loro interno, il rilascio di concessioni edilizie dall’Autorizzazione prevista dalla legge 1497/1939 (oggi sostituita dal Testo Unico 29 ottobre 1999, n. 490).

Rilevato che:

- i comportamenti amministrativi nei confronti di tali Decreti sono stati incerti, oscillanti nel tempo, spesso con opposte indicazioni ed interpretazioni da parte della Regione e degli organi dello Stato;

- acclarata infatti, anche in seguito a pronunce della Corte Costituzionale, la loro non idoneità ad imporre vincoli di inedificabilità assoluta, si fece strada ben presto anche la convinzione che i provvedimenti in questione non fossero idonei nemmeno a creare nuovi vincoli paesaggistici;

- in conseguenza, dal 30 luglio 1986, con circolare n. 16/PET del Presidente della Giunta Regionale si certificò la non vigenza in Piemonte dei decreti in questione e gli uffici della Giunta, preposti per delega dello Stato al rilascio dell’Autorizzazione preventiva, cessarono di emettere tali provvedimenti.

Dato atto che:

- successivamente, e per quasi dieci anni, i “galassini” sono stati effettivamente e pacificamente considerati da tutti, in Piemonte, non operanti;

- solo a partire dal 1996, su sollecitazione di un Tribunale che, a fini penali, doveva definire la natura di un “galassino” fu richiesto nuovamente al Ministero e alla Soprintendenza competenti un parere sulla vigenza e sulla natura dei vincoli, tardivamente istituiti con il citato Decreto Ministeriale;

- in quell’occasione il Ministero fece conoscere il suo orientamento sulla vicenda e la sua adesione alle interpretazioni che ritenevano i “galassini” parzialmente vigenti in Piemonte, limitatamente agli effetti, in sostanza, di aree con vincolo paesaggistico;

- anche questa interpretazione, non del tutto convincente e fortemente contestata è stata rimessa in discussione per l’entrata in vigore del Testo Unico sui Beni Culturali, approvato con Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

- il Governo, recentemente, ha chiesto un parere sulla vicenda al Consiglio di Stato che, in Adunanza Generale dell’undici aprile 2002, ha concluso confermando la parziale vigenza dei “galassini”, limitatamente all’effetto di “ dichiarazione di notevole interesse pubblico” che comporta per i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni così individuati l’obbligo “di sottoporre alla Regione i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione”.

Dato ancora atto che:

- la Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali per il Piemonte, con lettere inviate a tutti i comuni ricadenti nei “galassini” fin dal novembre del 2000, aveva riaffermato la vigenza del vincolo, contestando le tesi della Giunta Regionale;

- in seguito a tale presa di posizione alcuni comuni hanno richiesto le preventive autorizzazioni alla Soprintendenza, che le ha rilasciate, nonostante la competenza per materia sia della Regione;

- le conseguenze del quasi ventennale conflitto sull’interpretazione della valenza giuridica dei “galassini” tra Stato e Regione Piemonte ricadono sui cittadini, incolpevolmente esposti, se seguono le indicazioni della Regione, al rischio di essere sottoposti a procedimento penale e all’irrogazione di sanzioni amministrative, senza che la Regione possa, per motivi procedurali, affiancarli negli eventuali contenziosi;

- si rende necessario quindi, anche e soprattutto per tutelare i cittadini, riportare a normalità e chiarezza amministrativa il regime dei vincoli in questione.

Considerato che:

- l’Assessorato ai Beni Ambientali, anche al fine di accertare la dimensione delle aree in discussione, ha analizzato la sovrapposizione sui “galassini” di altri analoghi vincoli, vigenti e comportanti il preventivo rilascio di autorizzazione paesaggistica;

- risulta che i “galassini” riguardano il 14% del territorio regionale (372.207 ettari sui 2.538.298 dell’intera Regione), ma di questi 372.207 ettari solo il 20% (pari a 74.810 ettari) è tutelato esclusivamente dai Decreti, in assenza di altri vincoli di tutela ambientale;

- le aree in esame inoltre, sotto i profili urbanistici e paesaggistici, riguardano nella maggior parte aree di fondovalle con destinazione agricola, e solo in pochi casi aree già fortemente compromesse da insediamenti residenziali e produttivi, per i quali comunque i Piani Territoriali prevedono la formazione di Piani Paesistici, ed i Piani Regolatori approvati hanno prestato particolare attenzione alla tutela dei luoghi;

- la conferma di tale attenzione è leggibile anche nelle conclusioni di un’indagine congiunta tra uffici della Regione e della Soprintendenza, effettuata a campione su alcune aree delimitate dai “galassini” che riconosce alle opere realizzate il “.. rispetto dell’integrità territoriale abitualmente perseguita al momento dell’apposizione sul territorio di un vincolo di tutela”.

-il citato parere dell’undici aprile 2002 dell’Adunanza Generale del Consiglio di Stato, pur confermando la parziale vigenza dei “galassini”, e l’obbligo, per i proprietari, di ottenere dalla Regione preventiva autorizzazione per qualunque opera intendano eseguire su tali beni, ha modificato precedenti orientamenti delle diverse Sezioni del Consiglio di Stato, ammettendo, in mancanza di espresso divieto normativo, la possibilità di rilasciare autorizzazioni in sanatoria;

-anche le sanzioni amministrative non sono applicabili nei casi in esame, non essendo rilevabile nella mancanza della preventiva autorizzazione, visti i contraddittori orientamenti dottrinali e giurisprudenziali e le indicazioni emanate dalla stessa Regione, l’elemento soggettivo del dolo o della colpa che, secondo i principi generali del nostro ordinamento, deve connotare l’azione sanzionabile.

Pertanto la Giunta Regionale:

- con riserva di ulteriori iniziative finalizzate ad approfondire, anche nel merito, la fondatezza delle individuazioni delle dichiarazioni di “notevole interesse pubblico” di molti “galassini” ed a promuoverne la modifica;

- ancorché non convinta delle argomentazioni addotte dal Governo a sostegno della parziale vigenza dei vincoli, intendendo comunque porre fine, per le considerazioni espresse, ai conflitti interpretativi sulla vicenda, con una soluzione che tuteli però i cittadini incolpevoli almeno dalle conseguenze amministrative della vicenda

a voti unanimi, resi nei modi di legge,

delibera

Di prendere atto, al fine di concludere la controversia sulle questioni di principio e ricostituire una prassi amministrativa condivisa, per i motivi sopraddetti, dell’interpretazione data dal Governo sulla parziale vigenza, in Piemonte, dei vincoli posti in essere dai “galassini”.

Di incaricare l’Assessore competente ad assumere tempestivamente, le iniziative per informare i comuni interessati della necessità, in futuro, di ripristinare la richiesta alla Regione della preventiva Autorizzazione paesistica sulle aree in questione.

Di stabilire che, per i motivi considerati, se fosse richiesto all’Assessorato ai Beni Ambientali di autorizzare in sanatoria interventi tutelati unicamente da un vincolo “galassino”, il rilascio dell’Autorizzazione avverrà, da parte della Regione, senza irrogazione di sanzioni amministrative.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)