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Bollettino Ufficiale n. 41 del 10 / 10 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 7 ottobre 2002 n. 41-7279

Modifica e integrazione D.G.R. n.42-4336 del 5 novembre 2001 Art.9 della L.285/00. Procedure per l’approvazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006"

A relazione del Presidente Ghigo, del Vicepresidente Casoni e dell’Assessore Racchelli

Premesso che:

In data 9 ottobre 2000 è stata approvata la legge n. 285 “Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006".

Con deliberazione n. 61-1774 del 18 dicembre 2000 “Procedure e contenuti per la valutazione di impatto ambientale del piano degli interventi per i Giochi Olimpici Invernali ”Torino 2006" - Adozione ai sensi dell’art.1, comma 4 L.285/00" la Giunta Regionale ha adottato, d’intesa con il Ministero dell’Ambiente e il Ministero dei Lavori Pubblici, le procedure ed i contenuti articolati nell’Allegato, per la Valutazione di cui alla richiamata Legge 285/2000, così completando il quadro normativo di riferimento per l’identificazione della VAS e delle sue articolazioni, secondo quanto richiesto dal legislatore nazionale per il Programma Olimpico.

Con DGR n.1-2299 del 20 febbraio 2001 “Adempimenti attuativi della L.285/2000 - Attivazione ”Ufficio Torino 2006”, è stata disciplinata l’organizzazione del gruppo di lavoro regionale “Coordinamento TO2006".

La VAS, così come disegnata negli atti sopra richiamati, adottata con D.G.R. 9 aprile 2001, n. 45-2741, si caratterizza come un processo che governa la realizzazione del piano degli interventi per i Giochi Olimpici Invernali - Torino2006.

La Giunta della Regione Piemonte, al fine di assolvere agli impegni derivanti dalla L.285/2000 e allo scopo di garantire il corretto svolgimento delle fasi che accompagnano la realizzazione dell’evento olimpico, ha istituito, con D.G.R. n. 1-3479 del 16 luglio 2001, ai sensi dell’art.12 della L.R. 51/1997, la Struttura Flessibile per l’attuazione del progetto “Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" - operante sotto l’indirizzo politico del Presidente della Giunta Regionale coadiuvato dall’ Assessore al turismo, sport, accoglienza e offerta Olimpiadi Torino 2006 e dall’assessore ai trasporti, viabilità e comunicazioni, sviluppo infrastrutture Olimpiadi - presso la Struttura speciale Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale. La suddetta struttura è costituita oltre che dalla Struttura Speciale Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, dalle Direzioni: Tutela e Risanamento Ambientale Programmazione Gestione Rifiuti, Trasporti, Difesa del Suolo, Servizi Tecnici di Prevenzione, Pianificazione e Gestione Urbanistica, Turismo Sport e Parchi, Pianificazione delle Risorse Idriche, Opere Pubbliche, Economia Montana e Foreste, Industria, Formazione Professionale - Lavoro, Controllo Attività Sanitarie, Politiche Sociali , Beni Culturali, Patrimonio e tecnico.

In data 3 settembre 2001 la Giunta Regionale ha condiviso i contenuti del documento sottoscritto ai sensi della D.G.R. 9 aprile 2001 n. 45-2741, relativo al “Programma di attività relativo agli adempimenti in materia ambientale per la realizzazione del Programma Olimpico”, con il Ministero dell’Ambiente e TOROC.

La stessa L.285/2000 individua specifici organi, preposti ognuno nell’ambito delle rispettive competenze, al controllo dell’adempimento delle prescrizioni normative, tecniche, procedurali e programmatiche, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi per la realizzazione dell’evento:

- Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici, cui è demandato il compito di realizzare il piano degli interventi;

-  Comitato di Alta Sorveglianza e Garanzia, cui sono demandati la valutazione ed il controllo strategico, ai sensi dell’art.6 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n.286, della congruità dei risultati ottenuti dagli interventi realizzati rispetto all’attuazione delle direttive e degli obiettivi, con particolare riguardo alla Valutazione Ambientale Strategica di cui all’art.1, comma4, della L.285/2000, che nell’esercizio delle proprie funzioni può avvalersi dell’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici .

-  Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici, che svolge le funzioni di rilevazione delle informazioni inerenti al processo dei singoli interventi e delle fasi decisorie e che garantirà, per gli aspetti relativi agli esiti della Valutazione Ambientale Strategica, l’interazione con il gruppo degli esperti di dominio, di cui alla D.D. n. 439 del 23.5.2000 e successive integrazioni della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, che ha seguito la procedura di VAS, sin dal suo avvio .

Dato atto che le attività connesse alla Conferenza di Servizi prevista dall’art.9 della L. 285/2000 sono ricondotte alla responsabilità gestionale della Direzione regionale Trasporti, in quanto struttura di riferimento dell’Assessore delegato dal Presidente della Giunta Regionale alle infrastrutture olimpiche, fatto salvo il coordinamento della Struttura Speciale Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, anche al fine dell’eventuale affidamento ad altre direzioni dell’effettuazione della conferenza, in relazione alle materie trattate, nei casi di particolare necessità.

Dato atto che la stessa Direzione Trasporti è stata individuata con la DGR 616-6446 del 1 luglio 2002 come direzione competente alla conduzione della procedura di VIA delle opere di cui alla Legge 285/2000.

Considerato che l’art. 9 citato disciplina le procedure per l’autorizzazione dei progetti ai fini della realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi, prevedendo un’apposita Conferenza di Servizi articolata in due fasi:

- Conferenza di Servizi Preliminare (art. 9 commi 1, 2), convocata dalla Regione Piemonte anche su richiesta dell’Agenzia, ovvero su motivata e documentata richiesta dell’interessato, prima della presentazione di un’istanza o di un progetto definitivo, finalizzata a verificare le modalità e le condizioni per pervenire ai necessari atti di consenso;

- Conferenza di Servizi Definitiva (art. 9, commi 3-9), convocata dalla Regione Piemonte nei tempi e nei modi previsti dallo stesso articolo 9, ai fini dell’ottenimento dei necessari atti di consenso per la realizzazione degli interventi.

Considerata la necessità di armonizzare le procedure di cui all’art. 9 citato, con la normativa di V.I.A. espressamente fatta salva dal comma 2 dello stesso articolo, nonchè con il quadro normativo esistente, ai fini di rendere immediatamente trasparente e certo il percorso degli iter autorizzativi degli interventi anche nel rispetto degli indirizzi della VAS: con D.G.R. n. 42-4336 del 5 novembre 2001 “Art. 9 della L.285/00. Procedure per l’approvazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006.” la Giunta Regionale ha precisato modalità e tempi delle procedure per l’autorizzazione dei progetti relativi ai suddetti interventi.

La stessa D.G.R. n. 42-4336 ha esplicitato, all’interno della Conferenza di Servizi Preliminare, provvedendo a specificarne lo svolgimento, quattro possibili procedure:

1) procedura normale: nel caso di opere non soggette né alla fase di verifica ai sensi dell’art. 10 della L.R. 40/98 né alla fase di valutazione ai sensi dell’art. 12 della L.R. 40/98 o della D.G.R. 45 - 2741 del 9 aprile 2001 (V.A.S.), né a valutazione di incidenza ai sensi del DPR n. 357/1997;

2) procedura con verifica: nel caso di opere soggette alla fase di verifica, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 40/98;

3) procedura propedeutica alla valutazione: nel caso di opere soggette alla fase di valutazione, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 40/98 o della D.G.R. 45 - 2741 del 9 aprile 2001 (V.A.S);

4) procedura con valutazione di incidenza: nel caso di opere soggette a valutazione di incidenza ai sensi del DPR n. 357/1997, e non soggette a procedura di VIA ai sensi della legislazione vigente.

La stessa D.G.R. n. 42-4336 ha esplicitato, all’interno della Conferenza di Servizi Definitiva, provvedendo a specificarne lo svolgimento, due possibili procedure:

1) procedura normale: nel caso di opere non soggette a fase di valutazione della procedura di VIA ai sensi dell’art. 12 della L.R. 40/98 O della D.G.R. n. 45 - 2741 del 9 aprile 2001 (VAS);

2) procedura con valutazione: nel caso di opere soggette a fase di valutazione della procedura di VIA ai sensi dell’art. 12 della L.R. 40/98 o della D.G.R. 45 - 2741 del 9 aprile 2001 (V.A.S).

Visti i contenuti della sopraccitata DGR n. 42-4336 ed essendo emersa, in sede applicativa la necessità di ulteriori precisazioni in merito alla procedura di cui all’art. 9 legge 285/2000 si provvede ad integrare e modificare detta DGR con il presente atto.

Considerato che la citata legge 285/2000 prevede ai fini dell’accelerazione delle procedure l’attivazione di una conferenza dei servizi in capo alla Regione e disciplina il relativo iter autorizzativo finalizzato alla realizzazione delle infrastrutture olimpiche per l’attivazione dei Giochi.

Evidenziato che non sempre è necessario l’esame contestuale di molteplici interessi pubblici o l’acquisizione di specifiche intese, nulla osta o assensi da parte di varie amministrazioni pubbliche si rende necessario chiarire la non obbligatorietà del ricorso alla Conferenza di Servizi per gli interventi previsti dalla legge n. 285/2000 (impianti, infrastrutture, opere connesse).

In tali ipotesi il ricorso alla Conferenza di servizi va circoscritto ai soli casi in cui l’Agenzia Torino 2006 o il soggetto interessato, ritenendola necessaria per esigenze di semplificazione delle procedure, ne facciano espressa e motivata richiesta alla Regione Piemonte.

La Conferenza di Servizi dovrà essere comunque attivata nel caso di opere soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi degli artt. 10 e 12 L.R. 40/98 o della Dgr n.45-2741 del 9 aprile 2001, o alla valutazione di incidenza ex DPR n. 357/97, ovvero comporti la variazione degli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell’art. 17 commi 4 e 6 della L.R. 5 dicembre 1977, n.56.

Qualunque sia il regime autorizzatorio l’approvazione da parte dell’Agenzia - in qualità di stazione appaltante - ovvero del soggetto al quale tale funzione è delegata, del progetto definitivo equivale, ai sensi dell’art. 14 comma 13 della legge 109/94, a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori, con conseguente indicazione nella stessa dei termini di cui all’art. 13 legge n. 2359/1865.

Al fine di armonizzare e rendere applicabile la tempistica prevista dalla DGR. 42-4336 del 5.11.2001 con quella prevista dall’art.14-ter comma 2 della Legge 241/90 e s.m.i. si ritiene di sostituire nella suddetta DGR al secondo capoverso del punto “ 3.1 Procedura normale” relativamente alla conferenza di servizi definitiva le parole “entro dieci giorni” con le parole “entro venti giorni”.

Considerati i contenuti della Comunicazione del Presidente della Giunta Regionale del 7 agosto 2001 in merito alle procedure di cui al 4° comma dell’art. 9 della L. 285/2000 atti a disciplinare i rapporti tra piani regolatori vigenti e strumenti urbanistici adottati dalle Amministrazioni Comunali in variante ad essi.

Considerata la particolarità degli interventi olimpici che presuppongono la correlazione spaziale e funzionale tra impianti sportivi, impianti di collegamento, strutture tecniche, viabilità di accesso, e tenuto conto del carattere di pubblica utilità ad essi attribuito, si ritiene opportuno chiarire, al fine di permettere la realizzazione degli interventi e per limitare il consumo di territorio, che la presenza delle fasce di rispetto previste dalla L.R. 56/77 e s.m.i. non è da considerarsi ostativa per la realizzazione delle opere olimpiche, fatte salve le risultanze delle indagini specifiche e delle normative di settore per la sicurezza degli insediamenti. La concentrazione di vari interventi in ambiti circoscritti costituisce infatti un sistema unitario e strettamente connesso.

Vista la legge n.285/2000 “Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006";

vista la legge regionale n.40/98 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”;

visto il D.P.R. n. 357/1997;

vista la L. 109/1994 e ss.mm.ii;

visto il D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490;

vista la disciplina relativa alle aree assoggettate ai vincoli derivanti dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con DPCM 24 maggio 2001, e definita dalle Norme di attuazione del PAI medesimo e dalla deliberazione di adozione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po, n. 18/01 del 26 aprile 2001;

vista la vigente normativa nazionale e regionale in materia urbanistica e di usi civici;

la Giunta Regionale con voti unanimi espressi nei modi di legge

delibera

Di integrare e modificare la D.G.R. n. 42-4336 del 5 novembre 2001 “Art. 9 della L.285/00. Procedure per l’approvazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006.” come segue:

- di stabilire la non obbligatorietà del ricorso alla Conferenza di Servizi ex legge 285/00 per gli interventi previsti dalla legge 285/00 (impianti, infrastrutture, opere connesse);

- di prevedere che il ricorso alla Conferenza di servizi ex legge 285/00 va circoscritto ai soli casi in cui l’agenza Torino 2006 o il soggetto interessato, ritenendola necessaria per esigenze di semplicazione delle procedure, ne facciano espressa e motivata richiesta alla Regione Piemonte

- di stabilire la non obbligatorietà del ricorso alla Conferenza di Servizi Preliminare ex legge 285/00 per tutti gli interventi previsti dalla legge 285/00 per i quali il proponente ritiene sufficiente il solo ricorso alla Conferenza di Servizi Definitiva;

- di stabilire che la Conferenza di Servizi ex legge 285/00 dovrà essere comunque attivata nel caso di opere soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi degli artt. 10 e 12 L.R. 40/98 o della Dgr n.45-2741 del 9 aprile 2001, o alla valutazione di incidenza ex DPR n. 357/97, ovvero comporti la variazione degli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell’art. 17 commi 4 e 6 della L.R. 5 dicembre 1977, n.56;

- di dare atto che qualunque sia il regime autorizzatorio, l’approvazione da parte dell’Agenzia - in qualità di stazione appaltante, ovvero del soggetto al quale tale funzione è delegata - del progetto definitivo equivale ai sensi dell’art. 14 comma 13 della legge 109/94 a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori, con conseguente indicazione nella stessa dei termini di cui all’art. 13 legge n. 2359/1865;

- di disporre che ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il provvedimento finale, conforme alle risultanze della Conferenza dei Servizi definitiva ex legge 285/00, riassunte nel verbale della seduta conclusiva, sulla base degli atti e delle valutazioni fatte pervenire da ciascun partecipante tiene luogo dei singoli provvedimenti autorizzatori, concessori o di assenso comunque denominati, necessari per la realizzazione dell’intervento. Tale provvedimento tiene luogo anche della Concessione edilizia in caso di positivo parere tecnico espresso da parte del Comune presente in Conferenza.

Di sostituire al secondo capoverso del punto “ 3.1 Procedura normale” relativamente alla conferenza di servizi definitiva della DGR n. 42-4336 del 5.11.2001 le parole “entro dieci giorni” con le parole “entro venti giorni”.

Di stabilire che, ad integrazione di quanto già indicato nella D.G.R. n. 42-4336 del 5 novembre 2001, qualunque sia il regime autorizzatorio, i progetti presentati dovranno essere corredati dalla certificazione rilasciata dal Comune interessato circa i vincoli, le fasce e zone di rispetto gravanti sull’area oggetto di intervento.

Di integrare la DGR n. 42-4336 del 5.11.2001 rispetto alle procedure riguardanti le variazioni urbanistiche con le specificazioni di cui all’"Allegato" alla presente Deliberazione di cui costituisce parte integrante.

Di riservarsi ulteriori precisazioni in merito alla procedura di cui all’art. 9 legge 285/2000 se emerge, in sede applicativa, la necessità di modificare o integrare il presente atto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)

INTEGRAZIONI AL PARAGRAFO 4 DELLA D.G.R. N. 42-4336 DEL 5 NOVEMBRE 2001

Rapporti tra procedure ex c. 4, art. 9, L. 285/2000 e presenza di strumenti adottati dall’A.C. in variante al PRGC vigente

In linea generale, nello spirito della legge statale speciale, si ritiene che la presenza di uno strumento urbanistico adottato in variante al PRGC vigente non possa modificare il processo in essa disciplinato che garantisce la chiusura della procedura all’interno della conferenza di servizi.

Per tali motivi l’eventuale contrasto con le previsioni dello strumento adottato viene superato con la conclusione positiva del procedimento.

E’ da intendersi come strumento urbanistico di riferimento il PRGC vigente, rispetto al quale va valutata la conformità ai fini delle procedure ex L. 285/2000.

L’autorizzazione del progetto in conferenza e l’approvazione dell’eventuale “variazione urbanistica al PRGC vigente”, da sola, in virtù del carattere “speciale” della L. 285/2000, si sovrappone e sostituisce per l’ambito interessato dall’opera olimpica anche le eventuali altre previsioni e salvaguardie poste in atto dall’Amministrazione Comunale con l’adozione di strumenti in variante al PRGC vigente.

Rispetto alla documentazione da produrre da parte del proponente, la presentazione della Variazione al PRGC vigente e dell’eventuale Variazione a quello adottato, con la conseguente pubblicazione, assicura la trasparenza richiesta ai sensi del c. 4, art. 9, L 285/2000.

In sede di conferenza di servizi ex L. 285/2000 sarà approvata la sola “variazione urbanistica al PRGC vigente” che renderà conforme l’intervento previsto e che supererà i contrasti anche con eventuali strumenti adottati dall’Amministrazione Comunale, per garantire la realizzazione dell’opera.

Rispetto all’eventuale variazione allo strumento urbanistico adottato, la conferenza di servizi prenderà atto della sua predisposizione ai fini dell’aggiornamento delle previsioni in esso contenute che avverrà secondo le seguenti modalità:

– Nel caso in cui la variante al PRGC sia adottata in fase preliminare, l’Amministrazione Comunale dovrà garantire, qualora adotti il progetto definitivo della variante, il recepimento del regime urbanistico definito in sede di autorizzazione del progetto dell’opera olimpica.

– Nel caso in cui la variante al PRGC sia adottata in fase definitiva e trasmessa alla Regione per l’approvazione, la “variazione urbanistica ex L. 285/2000 allo strumento in variante al PRGC vigente” sarà inserita dalla Regione all’interno della variante trasmessa ai fini della successiva approvazione complessiva.

In caso di difformità rispetto al solo strumento adottato, stante la conformità rispetto al PRGC vigente che assicura la realizzazione dell’opera, andrà predisposta la sola variazione allo strumento adottato; la conferenza prenderà atto della sua predisposizione ai fini dell’aggiornamento delle previsioni in esso contenute che avverrà secondo le seguenti modalità:

– Nel caso in cui la variante al PRGC sia adottata in fase preliminare, l’Amministrazione Comunale dovrà garantire, qualora adotti il progetto definitivo della variante, il recepimento del regime urbanistico definito in sede di autorizzazione del progetto dell’opera olimpica.

– Nel caso in cui la variante al PRGC sia adottata in fase definitiva e trasmessa alla Regione per l’approvazione, la “variazione urbanistica ex L. 285/2000 allo strumento in variante al PRGC vigente” sarà inserita dalla Regione all’interno della variante trasmessa, ai fini della successiva approvazione complessiva.”

Interferenza tra impianti sportivi, impianti di collegamento e tecnici relativi alle opere olimpiche e fasce di rispetto

In relazione alla disciplina di cui alla L.R. 56/77 e s.m.i. e alla particolarità degli interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, che presuppongono la stretta connessione spaziale e funzionale tra impianti, strutture di collegamento, strutture tecniche, e tenuto conto del carattere di pubblica utilità ad essi attribuito, si precisa che, le fasce di rispetto previste dalla normativa regionale, incluse quelle previste per tali impianti, non sono da considerarsi ostative per la realizzazione degli interventi del Programma Olimpico, consentendo quindi, anche al loro interno, la compresenza di impianti di risalita, viari, delle piste sciabili ed impianti sportivi affini per le discipline olimpiche e strutture edilizie connesse, laghi artificiali per gli impianti di innevamento, fatte salve le prescrizioni e le distanze stabilite dalle indagini specifiche e dalle normative di settore per la sicurezza degli insediamenti. Tali fasce esplicano comunque i loro effetti ai fini della limitazione delle attività edilizie per gli interventi non rientranti tra le opere di cui alla L. 285/2000.

Le eventuali riduzioni della profondità di dette fasce o di altre interferenti con gli interventi olimpici, ove consentite dalla legislazione vigente, nonché le casistiche previste dall’art.31 della L.R. 56/77 e s.m.i., potranno essere autorizzate, se necessario, all’interno del provvedimento finale della Conferenza di Servizi ex L. 285/2000, senza ulteriori adempimenti, purché siano espletate le opportune verifiche tecniche da parte delle strutture competenti.

Le presenti disposizioni sono applicabili nel solo caso di ricorso alla conferenza di servizi ex L. 285/2000 per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi.


La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina 241 del presente Bollettino (Ndr)