Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 41 del 10 / 10 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 30 settembre 2002, n. 42-7204

Definizione dei criteri e delle modalità per la concessione e l’erogazione dell’incentivo in forma automatica di cui all’art. 13 L. 140/97 e s.m.i.. (bonus fiscale per attività di ricerca e sviluppo)

A relazione dell’Assessore Pichetto Fratin:

Premesso che:

l’art. 19 D.lgs. 31/3/1998, n° 112 ha conferito alle Regioni - a titolo di delega - funzioni in materia di concessione ed erogazione di incentivi alle imprese;

tra le funzioni oggetto della delega rientrano i procedimenti di concessione ed erogazione degli incentivi in forma automatica (mediante bonus fiscale) alle imprese industriali a sostegno delle attività di ricerca e sviluppo, di cui all’art. 13 L. 28/5/1997 n° 140.

Considerato:

che la materia “industria” rientra nella competenza legislativa esclusiva delle Regioni ex art. 117, comma 4, della Costituzione;

che la materia “ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi” rientra nella competenza legislativa concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione;

che, ex art. 117, comma 6, della Costituzione, nelle predette materie spetta alla Regione la potestà regolamentare (e, conseguentemente, la competenza all’adozione della disciplina attuativa di livello amministrativo).

Vista la normativa secondaria e le circolari esplicative emanate, per l’attivazione dell’incentivo in questione, dall’Amministrazione Statale anteriormente competente in materia e, segnatamente, il Decreto del Ministro Industria Commercio Artigianato 27/3/1998, n° 235, le circolari del Ministero dell’Industria Commercio Artigianato del 10/7/1998, n° 900290 e del 12/10/1998, n° 900348.

Ritenuto opportuno emanare disposizioni compatibili con la normativa primaria statale al momento ancora vigente, al fine di coordinare e raccogliere in unico testo le diverse prescrizioni recate dalla normativa secondaria statale sopraccitata, introducendo contestualmente le eventuali modifiche ed integrazioni ritenute opportune per una miglior gestione della funzione e per un utilizzo efficace ed efficiente dell’incentivo.

Atteso che l’art. 83 della legge regionale 26/4/2000, n° 44 conferisce alla Giunta regionale (in via transitoria e fino all’entrata in vigore della legge regionale di recepimento ed attuazione del D.lgs. 31/3/98, n° 123 e s.m.i.) la competenza a disciplinare i procedimenti e le modalità di concessione ed erogazione degli incentivi alle imprese.

Visti i principi generali in materia di concessione ed erogazione di incentivi alle imprese desumibili dal precitato D.lgs. 123/98, ad oggi non ancora recepito con legge regionale.

La Giunta regionale,

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare le disposizioni per la concessione e l’erogazione dell’incentivo in forma automatica (mediante bonus fiscale) a favore delle imprese industriali per attività di ricerca e sviluppo, di cui all’art. 13 L. 28/5/97 n° 140, così come riportate nell’allegato facente parte integrante della presente deliberazione;

- di demandare alla Direzione regionale Industria la predisposizione e l’approvazione del bando e della modulistica da utilizzare per l’accesso all’incentivo in argomento, con contestuale fissazione dei termini iniziale e finale del relativo procedimento, nonché l’adozione di tutti gli atti e le iniziative necessari per l’attivazione e l’ottimale gestione delle procedure connesse;

- di stabilire che il bando per l’accesso all’incentivo in argomento dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e di tale pubblicazione dovrà essere data notizia tramite due quotidiani a diffusione regionale oltrechè mediante la rete telematica Internet.

La presente deliberazione sarà pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)

AGEVOLAZIONI IN FORMA AUTOMATICA
DI CUI ALL’ART. 13 DELLA LEGGE
N. 140/97 E S.M.I.
(bonus fiscale per attività di ricerca e sviluppo)

Art. 1
Soggetti beneficiari, classificazione dimensionale delle imprese, individuazione aree di intervento

1.1 Le agevolazioni sono destinate alle imprese che svolgono attività industriali ai sensi dell’articolo 2195, comma primo, del codice civile e che risultino iscritte presso l’INPS sotto il ramo “industria” all’atto della sottoscrizione della dichiarazione-domanda per l’accesso ai benefici.

1.2 Le unità locali presso le quali sono state condotte le attività di ricerca e sviluppo devono altresì essere ubicate all’interno del territorio della Regione Piemonte.

1.3 Ai fini della determinazione della dimensione di impresa, i parametri da utilizzare, per le dichiarazioni - domanda da presentare nell’anno 2002, sono quelli stabiliti dal decreto 18/9/1997 del Ministero dell’Industria Commercio Artigianato (ora: Ministero delle attività produttive), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 1/10/97 n° 229, tenendo presente che debbono essere valutati in base ai criteri in esso indicati. Per gli anni successivi al 2002, dovrà farsi riferimento alla normativa vigente.

1.4 La concessione delle agevolazioni è disposta compatibilmente con le limitazioni ed i divieti previsti dall’Unione Europea riguardanti il sostegno delle attività di ricerca e sviluppo. L’Amministrazione Regionale provvederà, ove necessario, ad acquisire il parere preventivo della Commissione UE.

1.5 Non possono accedere alle agevolazioni le imprese sottoposte a procedure concorsuali, ivi inclusa l’amministrazione controllata.

Art. 2
Iniziative e Costi Ammissibili

2.1 Le iniziative ammesse alle agevolazioni, purché non commissionate da terzi, sono quelle relative:

a) all’acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi, ovvero al notevole miglioramento di prodotti e processi produttivi esistenti;

b) alla concretizzazione delle conoscenze di cui alla lettera a), mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonché di prototipi non commercializzabili, finalizzate a nuovi prodotti, processi produttivi purché tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti.

Si tratta, quindi, in genere, sia di attività volte all’acquisizione di conoscenze che comportano l’adozione di metodologie di analisi, soluzioni progettuali, scelte realizzative ed approcci tecnologici non consolidati, finalizzate alla messa a punto di prodotti, processi produttivi o servizi da trasferire in produzione alla conclusione delle attività stesse, sia di attività più direttamente volte a trasferire i risultati derivanti dalla ricerca tecnologica o da altre conoscenze nell’attività produttiva.

Vanno escluse tutte quelle attività che non rientrano nelle definizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) ed in particolare quelle che, in rapporto alle attività produttive dell’impresa, non sono direttamente collegabili ad aspetti tecnologici ma, piuttosto, afferiscono a problematiche di tipo organizzativo e commerciale. A titolo esemplificativo, si indicano talune delle attività considerate non ammissibili:

- nel settore tessile, le attività relative alla “realizzazione di nuove collezioni” (es. ricerca negli stili, nei modelli, nei tessuti, nel design ecc.);

- nel settore orafo e ceramico, le attività di presentazione dei modelli e ricerche stilistiche;

- sul piano orizzontale, le ricerche di mercato, le analisi di marketing, di immagine del prodotto, di target potenziali, di pubblicità ecc.;

- nei settori nei quali l’attività dell’impresa è rappresentata da sviluppo di prodotti immateriali (quali, ad esempio, il software, l’ingegneria e simili) non potranno essere ammesse alle agevolazioni attività per le quali possa sussistere sovrapposizione, anche solo parziale, ovvero indistinguibilità con le attività a carattere produttivo.

2.2 Per le grandi imprese, ai sensi della disciplina comunitaria per la ricerca e sviluppo, sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative di cui ai punti a) e b) del punto 2.1 solo qualora sia riscontrabile il carattere di addizionalità delle stesse rispetto all’ordinaria attività di ricerca e sviluppo dell’impresa. Nella dichiarazione-domanda per l’accesso ai benefici devono essere forniti elementi adeguati a tale finalità.

2.3 I costi ammissibili sono quelli sostenuti per le attività di cui al punto 2.1 nell’esercizio precedente a quello di presentazione della dichiarazione-domanda per l’accesso ai benefici ed imputati al relativo conto economico in conformità a quanto indicato nella relazione di cui all’articolo 2428 del codice civile, in misura corrispondente all’effettivo utilizzo di risorse per le finalità agevolate. Tali costi riguardano:

a) costi del personale impiegato;

b) costi per strumentazioni ed attrezzature;

c) costi per servizi di consulenza tecnologica e per acquisizione di conoscenze;

d) oneri per spese generali definiti nella misura forfettaria del 40% dei costi del personale di cui alla lettera a).

In ogni caso, i costi imputati non possono riguardare beni, prestazioni e servizi direttamente impiegati per le attività produttive.

Per “esercizio precedente” si intende quello la cui data di chiusura si verifichi nell’anno solare precedente la dichiarazione-domanda stessa.

2.4 I costi di cui alle lettere a), b) e c) del punto 2.3 sono ammissibili nella misura dedotta nell’esercizio secondo quanto previsto dal Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917. A titolo meramente orientativo, per l’individuazione dei costi si rinvia a quanto riportato nell’allegato 1. I costi di cui alle predette lettere b) e c) sono ammissibili qualora riferiti a beni nuovi e servizi acquisiti a decorrere dal 1° gennaio 1997, ovvero le cui prime imputazioni a bilancio non siano antecedenti all’esercizio 1997, ed effettivamente utilizzati nell’esercizio precedente a quello di presentazione della dichiarazione-domanda per l’accesso ai benefici per le attività agevolate. I costi di cui alle lettere b) e, se del caso, c), sono riconoscibili anche se riferiti ad operazioni di locazione finanziaria (leasing).

Le consulenze tecnologiche e le acquisizioni di conoscenze debbono essere effettuate sulla scorta di contratti scritti con i fornitori.

I soggetti abilitati a prestare consulenze tecnologiche od a fornire conoscenze devono essere qualificati e possedere specifiche competenze professionali, essere dotati di adeguate attrezzature scientifiche e di personale professionalmente preparato. I requisiti di professionalità non vengono richiesti qualora si tratti di Università, Centri pubblici di ricerca o di Laboratori di ricerca iscritti all’Albo di cui all’art. 4 della legge 46/82. I suddetti requisiti devono essere dettagliati nella perizia del professionista che accompagna la dichiarazione-domanda per l’accesso ai benefici.

2.5 I costi indicati alle lettere b) e c) di cui al punto 2.3 s’intendono ammissibili qualora:

a) i beni materiali siano stati consegnati, installati presso l’impresa richiedente l’agevolazione ed utilizzati coerentemente alle scritturazioni di bilancio per le attività agevolate;

b) i beni immateriali, i servizi e le prestazioni di consulenza siano state ultimate.

Qualora le acquisizioni siano alienate successivamente all’avvenuto utilizzo delle stesse, l’impresa beneficiaria conserva per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione delle agevolazioni, la documentazione comprovante la data della cessione e gli estremi identificativi del bene ceduto.

2.6 Le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio desumono i costi di cui al comma 2 dalla dichiarazione dei redditi riferita all’esercizio precedente, così come individuato nel punto 2.3, a quello di presentazione della dichiarazione-domanda per l’accesso ai benefici.

2.7 Per le imprese tenute alla redazione del bilancio, la relazione di cui all’articolo 2428 del codice civile, richiamata anche al precedente punto 2.3, deve contenere, a pena di improcedibilità, gli elementi che, secondo lo schema metodologico dell’allegato 2 alla presente circolare, evidenziano la natura dei costi e la loro imputazione alle attività agevolabili e la descrizione delle finalità stesse. Per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, gli elementi di cui sopra possono essere esposti nella nota integrativa. Per le imprese di cui al precedente punto 2.7, infine, gli elementi di cui all’allegato 2 debbono risultare da una “relazione sostitutiva”, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante dell’impresa e del presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza dello stesso, del revisore o professionista che firma la certificazione di cui alla dichiarazione-domanda per l’accesso ai benefici.

2.8 I costi sono ammissibili al netto delle imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi ed oneri accessori.

2.9 Le attività ammesse alle agevolazioni ai sensi dell’articolo 13 della legge 140/97 non possono essere oggetto di altre agevolazioni disposte da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da Enti o istituzioni pubbliche a valere sugli stessi costi.

2.10 Le agevolazioni saranno fruibili sulla base dei requisiti dichiarati sussistenti dal legale rappresentante, ovvero procuratore speciale, nella dichiarazione-domanda per l’accesso ai benefici. La data della dichiarazione-domanda per l’accesso ai benefici non potrà risultare antecedente di oltre 30 giorni a quella di consegna della dichiarazione-domanda presso gli sportelli abilitati del gestore, a pena di inammissibilità.

Art. 3
Misura dell’agevolazione

3.1 La misura dell’agevolazione è determinata in rapporto al costo agevolabile, in funzione delle dimensioni dell’impresa richiedente nonché dell’ubicazione dell’unità locale presso la quale vengono condotte le specifiche attività, sulla base delle seguenti misure percentuali da applicare ai costi ammissibili:

Dimensione dell’impresa    Aree di cui     Altre Aree
    all’art. 87,
    par. 3, lett. c)
    del Trattato CE

Piccole imprese    25%    20%
Medie imprese    20%    15%
Grandi imprese    15%    10%

3.2 Le agevolazioni concesse ad una singola impresa non possono superare il limite di Euro 903.799,57 per esercizio.

Art. 4
Modalità e procedure per la fruizione delle agevolazioni

4.1 La dichiarazione-domanda per l’accesso ai benefici deve essere redatta, successivamente alla approvazione del bilancio, secondo lo schema approvato dal responsabile della Direzione regionale Industria, tenendo presenti gli elementi informativi e gli impegni in esso elencati. Deve essere presentata dichiarazione-domanda distintamente per ciascuna delle unità produttive dell’impresa nelle quali hanno trovato svolgimento le attività presentate all’agevolazione. In tale caso, la relazione di bilancio di cui all’articolo 2428 del codice civile, ovvero la relazione sostitutiva per i casi in cui è prevista, deve contenere il dettaglio analitico di cui all’allegato 2 per ciascuna delle unità locali per le quali si intende accedere alle agevolazioni.

4.2 Il Gestore concessionario predisporrà e renderà disponibili, attraverso appositi canali distributivi, i moduli che permetteranno la più veloce ed organica trattazione dei dati, attraverso la raccolta degli stessi su supporto informatico.

4.3 La dichiarazione-domanda per l’accesso ai benefici deve essere sottoscritta, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dal legale rappresentante, ovvero procuratore speciale, dell’impresa e dal Presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest’ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti, in quello dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro. Essa, riportando sinteticamente tutte le informazioni necessarie all’individuazione e classificazione del beneficiario, dell’unità locale interessata, della natura e dei costi, attesta il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l’accesso alle agevolazioni impegnando i soggetti relativamente alle responsabilità civili e penali conseguenti. In applicazione dell’articolo 3 - comma 11 - della legge 15.5.1997, n. 127 come modificato dall’art. 2 - comma 10 - della legge 16.6.1998 n. 191 (Bassanini ter), dell’art. 38 e dell’art. 47 del DPR 445/2000, qualora la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non avvenga in presenza del funzionario atto al loro ricevimento, in luogo dell’autentica delle firme, occorre contestualmente fornire fotocopia di un valido documento d’identità del/dei sottoscrittori.

4.4 La dichiarazione-domanda per l’accesso ai benefici deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

a) una perizia giurata resa da un professionista esterno alla struttura aziendale, competente nella materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruità e l’inerenza delle spese alle tipologie ammissibili, (secondo lo schema allegato alla modulistica approvata con determinazione del Direttore regionale competente);

b) la copia del bilancio depositato, completo di nota integrativa, di relazione ai sensi dell’articolo 2428 del codice civile e di ogni altro suo allegato (compresa la nota dell’avvenuto deposito), in linea con le previsioni dell’allegato 2, riferentisi all’esercizio per il quale vengono richieste le agevolazioni.

Il verbale di approvazione del bilancio dell’esercizio di riferimento potrà essere richiesto dal Gestore ogniqualvolta ciò risulti necessario per il completamento dell’esame istruttorio.

4.5 La dichiarazione-domanda per l’accesso ai benefici deve:

a) essere riferita ad una sola unità locale;

b) essere presentata a mano esclusivamente presso gli sportelli abilitati del Gestore individuato dalla Regione che rilascerà ricevuta contenente la data di ricezione;

c) essere datata non anteriormente a trenta giorni rispetto al giorno di consegna.

4.6 Non possono essere presentate più dichiarazioni-domande per la stessa unità locale e riferite allo stesso esercizio. La Regione verifica, ai fini delle limitazioni per cumulo, l’ammontare delle agevolazioni concesse ad ogni singola impresa, attraverso il Gestore concessionario.

4.7 L’atto concessivo è subordinato all’acquisizione da parte del Gestore della certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia (D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252). Pertanto, alla dichiarazione-domanda per l’accesso ai benefici, ove ne ricorrano le condizioni, deve essere altresì allegata la documentazione ivi prevista. Qualora la certificazione antimafia non fosse ancora disponibile, la Regione provvede ad effettuare nei termini ordinari la concessione condizionata: ai fini della effettiva fruibilità da parte dell’impresa beneficiaria di tale concessione, è necessario il rilascio di un successivo nulla-osta che verrà tempestivamente inoltrato dalla Regione stessa alla beneficiaria solo a seguito della favorevole conclusione della procedura.

4.8 Sono motivi di immediata esclusione:

a) l’incompletezza della dichiarazione-domanda relativamente agli elementi indicati nello schema di domanda approvato dal responsabile della Direzione regionale Industria nonché alle dichiarazioni del possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti;

b) l’utilizzo di modulistica non conforme a quella distribuita dal Gestore concessionario;

c) la mancanza delle firme o il titolo improprio dei firmatari;

d) l’apposizione della sottoscrizione sulla dichiarazione-domanda in data antecedente di oltre 30 giorni quella di consegna della stessa;

e) la mancanza della perizia giurata o la non aderenza della stessa alle prescrizioni della presente circolare.

4.9 Il Gestore concessionario verifica la regolarità formale e la compatibilità della dichiarazione-domanda con gli elementi di bilancio e della perizia giurata, nonché i limiti di cumulo e delle disponibilità a copertura dell’intervento; conseguentemente la Regione emette il provvedimento di liquidazione dell’agevolazione, in unica soluzione, fatti salvi i casi in cui debba procedere all’emissione di concessione subordinata rispettivamente alla conclusione delle procedure per la certificazione antimafia, ovvero al giudizio di compatibilità con le limitazioni di carattere comunitario.

4.10 La Regione comunica all’impresa interessata l’emissione del provvedimento di liquidazione, anche se condizionato, nei tempi più rapidi possibili, e comunque entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza; nei casi condizionati all’acquisizione della certificazione antimafia o all’approvazione da parte della Commissione europea, lo scioglimento della riserva è comunicato entro 10 giorni dall’acquisizione degli elementi che lo consentono.

4.11 La comunicazione, oltre a recare i dati identificativi dell’impresa beneficiaria, delle attività e dell’agevolazione liquidata, è corredata da un modulo in duplice esemplare per la registrazione, a cura del concessionario del servizio di riscossione dei tributi, dell’importo dell’agevolazione fruita. L’impresa, quindi, utilizzerà la suddetta comunicazione per il pagamento, presso il concessionario competente per territorio del servizio di riscossione dei tributi, delle imposte che affluiscono sul proprio conto fiscale, ivi incluse quelle dovute in qualità di sostituto di imposta. Nei casi di concessione con riserva, il modulo viene trasmesso soltanto unitamente alla comunicazione di scioglimento della riserva.

4.12 L’agevolazione può essere fruita in una o più soluzioni, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della citata comunicazione, entro il termine massimo di cinque anni dalla data di ricezione del provvedimento di liquidazione. Qualora l’impresa sia destinataria di più provvedimenti di liquidazione, è fatto obbligo alla stessa di procedere nella fruizione secondo il loro ordine cronologico, potendo fruire delle risorse indicate dal provvedimento successivo soltanto all’esaurimento di quelle attribuite dal precedente.

Art. 5
Controlli

5.1 Successivamente alla liquidazione dell’agevolazione, il Gestore-concessionario esegue, per conto della Regione, il controllo degli elementi esposti nella dichiarazione-domanda per l’accesso ai benefici con quelli desumibili dalla documentazione trasmessa dall’impresa. Tali controlli si concludono entro 90 giorni dal provvedimento di liquidazione, con la formale comunicazione dell’esito all’impresa interessata e, nei confronti dell’Amministrazione, degli elementi sulla base dei quali quest’ultima può disporre approfondimenti ovvero avviare procedimenti intesi alla revoca delle agevolazioni concesse.

5.2 Nel caso il controllo evidenzi carenze documentali sulla base delle previsioni della presente circolare, il Gestore concessionario chiederà all’impresa beneficiaria le necessarie integrazioni, assegnando, a pena di revoca delle agevolazioni concesse, 30 giorni per il completamento che decorrono dalla data di ricezione della richiesta.

Art. 6
Ispezioni, revoche e sanzioni

6.1 La Regione, direttamente o per il tramite del Gestore, provvede ad effettuare visite ispettive presso le imprese interessate al fine di verificare il possesso delle condizioni di legge. A tale fine, l’impresa beneficiaria, con la dichiarazione-domanda per l’accesso ai benefici, attesta di possedere e si impegna a tenere a disposizione della Regione, o di suoi incaricati, in originale tutta la documentazione contabile, tecnica ed amministrativa relativa alle attività sviluppate, ai rapporti con i fornitori e gli altri soggetti richiamati nelle istanze presentate, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione.

6.2 Le ispezioni hanno la finalità di accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione dell’agevolazione ed avvengono sistematicamente per le iniziative per le quali il controllo documentale, effettuato successivamente alla liquidazione delle agevolazioni, abbia messo in luce lacune ovvero dubbi relativamente al possesso dei requisiti di legge.

6.3 Qualora le suddette ispezioni, ovvero i controlli documentali, evidenzino l’insussistenza di condizioni e requisiti previsti per l’accesso alle agevolazioni, la Regione revoca le agevolazioni medesime, che dovranno essere restituite dall’impresa, nella misura effettivamente fruita, secondo le previsioni di cui alla normativa vigente (art. 9 del D.lgs. 123/98).

Art. 7
Informazioni sull’avvio del procedimento Legge 241/90.

7.1 L’avvio del procedimento decorre dalla data di presentazione della domanda il cui termine iniziale è fissato con determina regionale.

7.2 La durata prevista per l’iter amministrativo è determinata dalle seguenti fasi:

a) Entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, previa verifica da parte del Gestore della regolarità formale della dichiarazione-domanda e della disponibilità delle risorse, all’impresa interessata viene comunicata l’emissione del provvedimento di liquidazione.

b) Successivamente alla liquidazione dell’agevolazione, il Gestore concessionario verifica se la documentazione trasmessa trova piena rispondenza con le dichiarazioni rese. Tali verifiche si concludono, entro 90 giorni dal provvedimento di liquidazione, con la comunicazione scritta dell’esito anche all’impresa interessata e con le modalità di cui al precedente art. 6.

Allegato 1 - Esemplificazione dei costi ammissibili (rif.: paragrafo 2.4 delle prescrizioni)

Personale dedicato all’attività di R&S: il relativo costo è quello sostenuto dall’azienda per il personale. Va determinato in base ai costi relativi al tempo dedicato alle attività di ricerca e sviluppo, estrapolando dai dati di bilancio il pro-quota di costi dedicati alla attività agevolabile.

Strumentazioni ed attrezzature: in questa voce vanno incluse le attrezzature e le strumentazioni utilizzate nell’attività di ricerca e sviluppo, con l’esclusione dei beni passibili di utilizzo nelle fasi industriali. Il costo delle attrezzature e strumentazioni dovrà essere proporzionale alla quota d’uso per le attività relative alla ricerca e sviluppo. Pertanto, il costo sarà determinato partendo dall’ammortamento imputato a bilancio, tenendo conto della effettiva quota d’uso delle stesse per le suddette attività. Ciò comporta, ad esempio, che, nonostante per un determinato bene, sotto il profilo fiscale, sia possibile attuare degli ammortamenti accelerati, la quota dei costi imputabili per le agevolazioni dovrà tenere conto dell’utilizzo effettivo per le attività di ricerca e sviluppo non potendosi riconoscere oneri a copertura della rapidità di obsolescenza tecnologica o della marginalità del bene. Con le stesse limitazioni della proporzionalità all’uso effettivo, sono ammessi i canoni di leasing pagati per l’acquisizione di strumentazioni ed attrezzature.

Consulenza tecnologica e acquisizione di conoscenze: comprendono, rispettivamente, le attività con contenuti di ricerca e/o progettazione commissionate a terzi (svolgimento di ricerche a carattere applicativo, studio di metodologie riguardanti i processi produttivi, ecc.) e l’acquisizione e/o l’applicazione di risultati di ricerche, brevetti, know-how, diritti di licenza.

Nel caso di licenze remunerate in rapporto ai volumi prodotti (royalties), non deve essere ricompresa nella quantificazione dei costi la frazione pertinente lo sfruttamento industriale. In tale voce sono riconducibili anche le “prestazioni di terzi” che effettuano attività di carattere esecutivo loro commissionate.

***

Tutti gli altri costi, come quelli per i materiali per la realizzazione di prototipi o impianti pilota nonché quelli di consumo specifico per le attività di ricerca e sviluppo, le materie prime, i componenti ed i semilavorati utilizzati, gli oneri di aggiornamento e documentazione etc. sono compresi nel forfait delle spese generali e quindi non vanno individualmente considerati.

Allegato (fare riferimento al file PDF) 2 - schema relativo agli elementi da evidenziare nella relazione di cui all’articolo 2428 del codice civile per l’accesso agli incentivi automatici per l’innovazione (rif.: paragrafi 2.8 e 4.4 delle prescrizioni)

Le agevolazioni automatiche per l’innovazione vengono riconosciute alle imprese sulla scorta della dichiarazione dei costi dedotti ai fini fiscali nell’esercizio corrispondente, secondo quanto desumibile dai dati del Bilancio di esercizio approvato.

La Relazione sulla gestione, prevista dall’articolo 2428 del codice civile, deve riportare per i fini civilistici la situazione ed i dati relativi ai costi per ricerca e sviluppo: ai fini della applicazione dell’articolo 13 della legge 140/97, appare tuttavia necessario fornire alcune indicazioni e criteri minimi per la redazione della parte interessata della predetta relazione, tenendo presente che essa deve consentire la ricostruzione dei costi ammessi ad agevolazione e permettere l’esercizio dei controlli di merito da parte della Regione.

E’ previsto un regime particolare per le imprese che redigano in forma abbreviata il Bilancio ovvero che siano esonerate dalla redazione dello stesso. Per dette imprese, venendo meno talune delle prescrizioni civilistiche e/o fiscali, rimangono in essere quelle della normativa particolare in esame per la quale occorrerà, nel primo caso che le informazioni di cui al presente allegato siano desumibili dalla nota integrativa al Bilancio e, nel secondo caso, che il legale rappresentante ed il professionista firmatario della dichiarazione-domanda per l’accesso ai benefici redigano una apposita relazione nella quale, per la parte dei costi di ricerca e sviluppo, vengano esposti gli elementi secondo le indicazioni del presente allegato. In tale caso, la relazione deve essere redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Ulteriore particolarità è ammessa per tutte le imprese per il solo primo esercizio precedente l’avvio delle procedure concessive, per le quali è necessario surrogare, con una “relazione integrativa” della relazione sulla gestione, i contenuti essenziali necessari, in presenza di bilanci già redatti. Anche in questo caso la “relazione integrativa” deve essere redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e firmata dal legale rappresentante e dallo stesso professionista che firma la dichiarzione-domanda per l’accesso ai benefici di legge.

Infine, appare di grande utilità poter disporre, per la natura automatica dell’intervento, di relazioni di gestione con una struttura espositiva su base uniformata.

Si rammenta che, ove ne ricorrano le condizioni, le informazioni di cui allo schema seguente debbono essere dettagliate rispettivamente per ciascuna delle unità locali dell’impresa e, nell’ambito di queste, per ciascuna delle attività di ricerca e sviluppo presentate all’agevolazione, intendendosi a tale fine accorpabili le informazioni relative ad attività in settori tecnologici omogenei o per famiglie tematiche di ricerca, enucleando gli eventuali costi che si riferiscono ad attività per le quali già siano state richieste od ottenute altre agevolazioni.

Schema di dettaglio da riportare nella relazione sulla gestione (art. 2428 del c.c.)

A. Natura e descrizione delle attività di ricerca e sviluppo

B. Natura, descrizione dei costi dedotti ai sensi del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 917/86, distinti nelle seguenti voci:

b.1 - costi per personale diretto impiegato in attività di ricerca e sviluppo

b.2 - costi per strumentazioni ed attrezzature

b.3 - costi per servizi di consulenza tecnologica e per acquisizione di conoscenze

C. Descrizione dei risultati fondamentali conseguiti e possibili ricadute industriali

D. Eventuali altre indicazioni utili alla classificazione delle attività di ricerca e sviluppo e dei loro costi che non trovino illustrazione nella nota integrativa e che abbiano rilievo ai fini della fruizione delle agevolazioni automatiche.