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Bollettino Ufficiale n. 41 del 10 / 10 / 2002
Legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23.
Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita)
1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla disciplina di una corretta gestione del sistema energetico regionale nelle sue diverse articolazioni, ai sensi dellarticolo 30 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e in armonia con la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per lattuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), da ultimo modificata dalla legge regionale 5 agosto 2002, n. 20, e in attuazione delle attribuzioni riconosciute dallarticolo 117, comma 3, della Costituzione anche ai fini della salvaguardia dellambiente, della qualità della vita e del corretto uso del territorio.
Art. 2.
(Funzioni della Regione)
1. La Regione in attuazione dellarticolo 117, comma 3, della Costituzione e nellesercizio della propria competenza legislativa, concorre con lo Stato al raggiungimento degli obiettivi nazionali di politica energetica e alla loro verifica ed esercita le attribuzioni non riservate allo Stato dalla legge nazionale emanata ai sensi del medesimo articolo 117 sui principi fondamentali.
2. In coerenza con la l.r. 44/2000, la Regione:
a) esercita funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di energia, anche in armonia con i decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dellenergia elettrica) e 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dellarticolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144);
b) formula gli indirizzi per lespletamento delle funzioni affidate agli enti locali;
c) coordina, anche sotto i profili relativi alla formazione ed allinformazione, lattuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, linstallazione, lesercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dellarticolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;
d) elabora, approva e aggiorna il piano regionale energetico-ambientale e il relativo programma di azioni di cui agli articoli 5 e 6, secondo la procedura di cui allarticolo 6;
e) promuove strumenti di programmazione negoziata, anche ai sensi dellarticolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);
f) promuove, anche attraverso apposite linee guida, linformazione e la formazione in campo energetico e ambientale, lutilizzo delle fonti rinnovabili, luso razionale dellenergia, il risparmio energetico e il ricorso a tecnologie compatibili;
g) eroga contributi per i progetti dimostrativi di cui allarticolo 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per lattuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dellenergia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e per quelli ritenuti strategici;
h) emana norme per la certificazione energetica degli edifici;
i) emana linee guida per la progettazione tecnica degli impianti di produzione, di distribuzione e di utilizzo dellenergia e per le caratteristiche costruttive degli edifici;
l) provvede al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed alla gestione di elettrodotti per il trasporto e la distribuzione in rete, non riservate alla competenza dello Stato;
m) individua le aree del territorio regionale che presentano caratteristiche di piu elevata sensibilita allinquinamento luminoso ai sensi dellarticolo 8 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta allinquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche);
n) esercita le funzioni amministrative relative ai servizi a rete di distribuzione energetica in ambito interprovinciale, nonche di trasporto energetico non riservate alle competenze dello Stato;
o) coordina, ai sensi dellarticolo 35, comma 1, lettera b), della l.r. 44/2000, lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA), nel quale confluiscono e sono integrati i sistemi informativi di settore, le banche dati, i risultati dei monitoraggi, degli inventari e dei catasti di comparto.
3. Le funzioni di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l), m), n), o) sono riservate alla competenza della Giunta; le funzioni di cui alla lettera d) sono normate secondo la procedura di cui allarticolo 6.
Art. 3.
(Funzioni delle province)
1. Le province:
a) provvedono, attraverso ladozione coordinata dei piani e dei programmi di loro competenza, allattuazione del piano regionale energetico-ambientale osservando le linee di indirizzo e di coordinamento dallo stesso previste;
b) provvedono, nel rispetto di quanto previsto dallarticolo 36, comma 2 e dallarticolo 53 della l.r. 44/2000, al rilascio degli atti autorizzativi allinstallazione ed allesercizio degli impianti di produzione di energia non riservati alla competenza dello Stato, nonche al rilascio dei provvedimenti in materia di deposito e lavorazioni di oli minerali non riservati alla competenza dello Stato;
c) provvedono, ai sensi dellarticolo 44 della l.r. 44/2000, al rilascio dellabilitazione alla conduzione degli impianti termici, compresa listituzione dei relativi corsi di formazione;
d) redigono ed adottano programmi di intervento per la promozione e lincentivazione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico in attuazione del d.lgs. 112/1998 e della l.r. 44/2000;
e) esercitano le funzioni di controllo sul rendimento energetico degli impianti termici, secondo quanto disposto dallarticolo 31, comma 2, lettera c), del d.lgs. 112/1998 e dallarticolo 53, comma 1, lettera d), della l.r. 44/2000, con facoltà di prevedere lautocertificazione anche per gli impianti civili di potenza superiore a 35 chilowatt; il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici e coordinato con il controllo delle emissioni atmosferiche degli impianti termici delle attivita produttive e terziarie ed e svolto avvalendosi dellAgenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ai sensi dellarticolo 38 della l.r. 44/2000;
f) esercitano, ai sensi dellarticolo 53, comma 1, lettera e), della l.r. 44/2000, le funzioni relative ai servizi a rete di distribuzione energetica, fatte salve le competenze attribuite alla Regione e ai comuni;
g) provvedono, ai sensi dellarticolo 10 della l.r. 44/2000 e dellarticolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali) e successive modificazioni, ad uniformare ai fini dellarmonizzazione con i bilanci energetici regionali, le procedure dirette alla rilevazione dei dati energetici utilizzati per la redazione dei loro bilanci, nellambito di un sistema informativo coordinato ai sensi dellarticolo 2, comma 2, lettera o) in campo energetico ambientale e in unottica di integrazione e scambio delle informazioni;
h) definiscono apposite linee guida per lapplicazione della l.r. 31/2000, e provvedono a diffondere i principi in essa sanciti in materia di prevenzione e lotta allinquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche.
Art. 4.
(Funzioni dei comuni)
1. I comuni:
a) elaborano, nei casi in cui la popolazione sia superiore ai 50 mila abitanti, nellambito dei piani regolatori generali di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), un piano relativo alluso delle fonti rinnovabili di energia ai sensi di quanto previsto dallarticolo 5, comma 5, della l. 10/1991; gli stessi comuni approvano il piano regolatore dellilluminazione finalizzato a ridurre linquinamento luminoso e ottico e a migliorare lefficienza energetica e luminosa degli impianti, secondo il disposto dellarticolo 6 della l.r. 31/2000; i comuni con popolazione compresa tra i 30 mila e i 50 mila abitanti hanno facolta di approvare i piani predetti nellambito dei piani regolatori generali;
b) autorizzano la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione nelle aree a piu elevata sensibilita individuate dalla Regione ai sensi della l.r. 31/2000;
c) esercitano le funzioni relative ai servizi a rete di distribuzione energetica a livello comunale, fermo restando quanto previsto allarticolo 2, comma 2, lettera l);
d) adottano, nellambito del proprio regolamento edilizio, norme tecniche di attuazione per il risparmio energetico e lutilizzo delle fonti rinnovabili, coerentemente con le norme di certificazione energetica degli edifici di cui allarticolo 2, comma 2, lettera h).
Art. 5.
(Piano regionale energetico-ambientale)
1. Il piano regionale energetico-ambientale e lo strumento di programmazione con il quale la Regione, nel rispetto degli indirizzi e delle norme vigenti, individua obiettivi, parametri ed indicatori di qualita in termini di produzione, trasporto, distribuzione e consumo di energia raccordati con tutti gli altri obiettivi ambientali, in particolare mediante:
a) lindividuazione dei presupposti per un corretto sviluppo del sistema energetico regionale;
b) laumento di efficienza del sistema energetico regionale e riduzione delle emissioni dei gas responsabili delle variazioni climatiche derivanti dai processi di carattere energetico in coerenza con i parametri fissati dagli accordi internazionali ed europei;
c) lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate, ivi comprese quelle relative alle produzioni agricole;
d) la riduzione dei consumi energetici e laumento dellefficienza nei settori produttivo, abitativo, terziario e agricolo;
e) la riduzione dei consumi energetici e laumento dellefficienza nel settore dei trasporti attraverso un più basso impatto ambientale;
f) il miglioramento dellefficienza dei sistemi di distribuzione e di trasporto dellenergia.
2. Il Piano regionale energetico-ambientale si articola in:
a) una valutazione preliminare dello scenario energetico contenente, oltre ad un inquadramento degli orientamenti internazionali e nazionali in materia di politica energetica, il bilancio energetico regionale, quale analisi della domanda e dellofferta di energia in Piemonte, suddivisa per fonti energetiche e settori di utilizzo;
b) una definizione degli indirizzi generali e specifici della programmazione energetica regionale in correlazione con gli altri strumenti di programmazione di settore;
c) una individuazione delle esigenze di ricerca finalizzate allefficienza energetica, alla produzione ecosostenibile e alla minimizzazione degli impatti ambientali;
d) una previsione degli strumenti per facilitare il conseguimento degli obiettivi posti dai predetti indirizzi di programmazione;
e) una previsione di priorità nelle principali azioni di intervento.
Art. 6.
(Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale e del suo programma di attuazione)
1. Il piano regionale energetico-ambientale e predisposto dalla Giunta ed approvato dal Consiglio regionale ed ha validita triennale.
2. La Giunta regionale, entro sei mesi dallapprovazione del piano regionale energetico-ambientale, individua, previa informazione alle competenti Commissioni consiliari, uno specifico programma di azioni sulla base degli obiettivi e degli indirizzi del piano e ai fini della loro attuazione.
3. Gli aggiornamenti al piano regionale energetico-ambientale e al programma di azioni sono approvati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento e previa informazione alle competenti Commissioni consiliari.
Art. 7.
(Forum regionale per lenergia)
1. Ai fini della predisposizione, dellattuazione e dellaggiornamento del piano regionale energetico-ambientale, la Regione, con deliberazione della Giunta regionale istituisce, anche ai sensi dellarticolo 3, comma 5, del d.lgs. 112/1998, un tavolo di concertazione con gli enti locali, denominato Forum regionale per lenergia, al quale partecipano anche i rappresentanti delle agenzie per lambiente e per lenergia, nazionali e locali, delle categorie produttive, delle forze sociali, delle associazioni ambientaliste, degli atenei e degli enti di ricerca.
2. Il Forum di cui al comma 1 è convocato dalla Giunta regionale durante la fase di predisposizione del Piano, ed almeno annualmente, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, anche a richiesta dei soggetti che ne fanno parte.
3. Per il funzionamento del Forum e prevista una segreteria tecnica con compiti organizzativi.
4. Listituzione e la composizione della segreteria tecnica di cui al comma 3 sono disciplinate con provvedimento della Giunta regionale.
5. La Giunta regionale a seguito del Forum relaziona una volta allanno al Consiglio regionale.
Art. 8.
(Strumenti amministrativi e finanziari
di politica energetica)
1. La Regione individua, tra gli strumenti prioritari di attuazione del piano regionale energetico-ambientale, gli accordi tra enti locali, nonche tra enti pubblici e soggetti privati, con particolare riguardo agli accordi volontari e agli strumenti di negoziazione previsti dallarticolo 2, comma 203, della l. 662/1996 e dalle altre leggi vigenti.
2. La Regione sostiene, come strumenti operativi di promozione della qualità ambientale, i sistemi di gestione ambientale, con particolare attenzione alla registrazione comunitaria di cui al Regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sulladesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ed alla certificazione secondo gli standard internazionali IS0 14000.
3. E istituito, presso lIstituto finanziario regionale - Finpiemonte, - un fondo rotativo per il credito agevolato, quale strumento finanziario di incentivazione finalizzato a sostenere interventi in materia energetica che rivestano particolare interesse pubblico, per contenuto innovativo, efficienza energetica e minore impatto ambientale in attuazione degli obiettivi del piano regionale energetico-ambientale e rispondente ai criteri e ai requisiti fissati dal programma delle azioni di cui allarticolo 6, comma 2.
4. Le caratteristiche e le modalita di funzionamento del fondo rotativo di cui al comma 3 sono disciplinate con apposito regolamento della Giunta regionale.
5. La Regione, anche attraverso la partecipazione a programmi comunitari o statali, concede, ai sensi dellarticolo 2, comma 2, lettera g), contributi per interventi di carattere dimostrativo o strategico anche ai fini della sperimentazione di tecnologie innovative in campo energetico.
6. Le modalita di concessione e di erogazione dei contributi di cui al comma 5 sono disciplinate con apposito provvedimento della Giunta regionale.
Art. 9.
(Disposizioni finanziarie)
1. Allonere derivante dallapplicazione della presente legge si provvede mediante listituzione nello stato di previsione della spesa di appositi capitoli con la seguente denominazione:
a) Spese per approfondimenti tecnico-scientifici e istituzione di borse di studio, da collocare nellunita previsionale di base 22081 e da destinare ad approfondimenti finalizzati allottimizzazione del sistema energetico regionale da utilizzare, in deroga allarticolo 11 della legge regionale 25 gennaio 1988 n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nellambito dellattivita dellamministrazione regionale), da ultimo modificata dalla legge regionale 6 agosto 1991, n. 36, e allistituzione di borse di studio dirette allapprofondimento di problematiche connesse allaggiornamento e allattuazione del piano regionale energetico-ambientale con dotazione per memoria per lanno 2002 e con dotazione di 30 mila euro rispettivamente per gli anni 2003 e 2004 da determinarsi mediante riduzione di pari importo dellunita previsionale di base (UPB) 22011 (capitolo 15250), iscritta nei corrispondenti esercizi finanziari;
b) Spese per la diffusione dellinformazione in campo energetico e per attività volte agli operatori, da collocare nellUPB 22081 e con dotazione per memoria per lanno 2002 e con dotazione di 20 mila euro rispettivamente per gli anni 2003 e 2004 da determinarsi mediante corrispondente riduzione di pari importo dellUPB 22011 (capitolo 15250), iscritta nei corrispondenti esercizi finanziari;
c) Fondo rotativo per il sostegno di interventi di uso razionale dellenergia nellindustria e nel settore civile pubblico e privato gestito da Finpiemonte, da collocare nellUPB 22082, con dotazione per memoria per lanno 2002 e con dotazione di un milione di euro rispettivamente per gli anni 2003 e 2004 previa riduzione di pari importo dellUPB 22082 (capitolo 26770) iscritta nei corrispondenti esercizi finanziari;
d) Contributi per interventi dimostrativi e strategici, da collocare nellUPB 22082, con dotazione per memoria per lanno 2002 e con dotazione di 4 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2003 e 2004 previa riduzione di pari importo dellUPB 22082 (capitolo 26770) iscritta nei corrispondenti esercizi finanziari.
Art. 10.
(Norma transitoria)
1. Gli interventi di risparmio energetico utilmente inseriti nelle graduatorie relative ai bandi pregressi emanati ai sensi dellarticolo 9 della l. 10/1991, e non ancora finanziati alla data di entrata in vigore della presente legge, potranno essere oggetto di finanziamento a valere, nellesercizio finanziario 2002, sui fondi di cui allUPB 22082 (capitolo 26770).
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono erogati nel rispetto delle disposizioni dei bandi di riferimento.
Art. 11.
(Parere dellUnione Europea)
1. La concessione degli aiuti previsti dallarticolo 2, comma 2, lettera g) e dallarticolo 8 è disposta dopo il parere favorevole dellUnione Europea.
Art. 12.
(Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate le seguenti leggi:
a) legge regionale 23 marzo 1984, n. 19;
b) legge regionale 17 luglio 1984, n. 31;
c) legge regionale 28 dicembre 1989, n. 79.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 7 ottobre 2002
Enzo Ghigo