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Bollettino Ufficiale n. 41 del 10 / 10 / 2002

Codice 18.3
D.D. 17 giugno 2002, n. 112

L.R. n. 46/95 e s.m.i., art. 1, comma 5. Autorizzazione all’esclusione dall’ambito di applicazione della L.R. 46/95 di un alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’ATC di Torino sito in Chieri

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) Di autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della L.R. n. 46/95 e s.m.i., l’esclusione dall’ambito di applicazione della legge stessa di un alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’Agenzia Territoriale per la Casa alla provincia di Torino, sito in Chieri (To), Via Resistenza 1 (complesso 579, edificio 87, un. edilizia 7), da destinare a comunità alloggio per l’accoglienza di ragazze madri e donne in difficoltà;

2) di ribadire quanto già precisato con D.G.R. n. 12-23316 dell’1.12.1997, ovvero che gli alloggi oggetto di provvedimenti di esclusione non sono più soggetti alla disciplina della L.R. n. 46/95, e s.m.i., in particolare per quanto attiene le procedure di assegnazione, decadenza, determinazione del canone di locazione e mobilità, ma, rimanendo comunque parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, sono soggetti alle disposizioni inerenti la gestione speciale previste dall’art. 10 del D.P.R. n. 1036/72 e dall’art. 25 della legge 513/77.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso in via gerarchica innanzi al direttore della Direzione Regionale Edilizia, nonchè ricorso in via ordinaria presso gli organi e nei termini stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Il Dirigente responsabile
Alessandra Semini