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Bollettino Ufficiale n. 40 del 3 / 10 / 2002

Legge regionale 30 settembre 2002, n. 22.

Potenziamento della capacita’ turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalita’)

1. La Regione Piemonte, in conformita’ alle disposizioni legislative nazionali e regionali esistenti, favorisce e sostiene, mediante interventi finanziari, il potenziamento della capacita’ turistica extralberghiera.

2. Gli interventi sono finalizzati a potenziare e riqualificare le strutture ricettive extralberghiere definite dalla presente legge alloggi vacanze.

Art. 2.

(Inserimento dell’articolo 18 bis
nella legge regionale 15 aprile 1985, n. 31)

1. Dopo l’articolo 18 della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), e successive modifiche ed integrazioni, e’ inserito il seguente:

“Art. 18 bis. (Alloggi vacanze)

1. Sono alloggi vacanze le unita’ abitative di tipo residenziale, come tali accatastate, composte da uno o piu’ locali con superficie calpestabile compresa tra un minimo di trenta ed un massimo di sessanta metri quadrati, arredati e dotati di servizi igienici e cucina autonoma e gestiti per la locazione ai turisti.

2. Gli alloggi vacanze sono dotati dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari di cui all’articolo 14, come modificato ed integrato dalla legge regionale 14 luglio 1988, n. 34.

3. Nella gestione degli alloggi vacanze sono assicurati i servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti ed in particolare:

a) la pulizia quotidiana delle unita’ abitative;

b) la fornitura e il cambio della biancheria, compresa quella del bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte alla settimana;

c) la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;

d) il recapito e il ricevimento degli ospiti.

4. Nelle singole unita’ abitative possono essere inoltre forniti i servizi di telefono e di radio-televisione.”.

Art. 3.

(Inserimento dell’articolo 18 ter nella l.r. 31/1985)

1. Dopo l’articolo 18 bis della l.r. 31/1985, e’ inserito il seguente:

“Art. 18 ter. (Gestione alloggi vacanze)

1. La gestione degli alloggi vacanze di cui all’articolo 18 bis e’ affidata:

a) alle cooperative turistiche, ai consorzi e alle societa’ consortili di imprenditori turistici;

b) alle piccole e medie imprese operanti nel settore del turismo.

2. Gli alloggi vacanze sono dati in gestione al sistema turistico per un periodo non inferiore a duecentosettantacinque giorni all’anno, mentre i turisti possono beneficiare della locazione per un periodo non superiore a trenta giorni consecutivi.

3. I proprietari degli alloggi possono utilizzare gratuitamente per non piu’ di novanta giorni complessivi all’anno l’alloggio o gli alloggi vacanze dati in gestione ai soggetti di cui al comma 1. In tal caso viene data comunicazione al soggetto gestore dell’alloggio entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello di riferimento.”.

Art. 4.

(Inserimento dell’articolo 18 quater nella l.r. 31/1985)

1. Dopo l’articolo 18 ter della l.r. 31/1985, e’ inserito il seguente:

“Art. 18 quater. (Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attivita’)

1. Agli effetti della presente legge, sono regolati da apposita convenzione l’affidamento, da parte dei proprietari delle unita’ immobiliari, della gestione degli alloggi vacanze ai soggetti di cui all’articolo 18 ter, comma 1, nonche’ i tempi e le modalita’ di utilizzo da parte dei proprietari stessi.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva uno schema tipo di tale convenzione.

3. La gestione degli alloggi vacanze da parte dei soggetti indicati al comma 1, e’ soggetta ad autorizzazione da parte del Comune in cui si svolge l’attivita’, che avra’ l’obbligo della segnalazione alle Aziende turistiche locali (ATL) e alla Provincia della concessione dell’autorizzazione.

4. Il controllo sulla gestione e’ affidato alle ATL in conformita’ a procedure stabilite con deliberazione della Giunta regionale, che consentono alle medesime di promuovere la capacita’ ricettiva, controllare la qualita’ delle strutture interessate, archiviare i dati statistici e trasmetterli alle Province e alla Regione.

5. Le ATL possono svolgere servizio di prenotazione e, tramite questo, in particolare verso i privati, svolgere funzioni di sostituto d’imposta.”.

Art. 5.

(Inserimento dell’articolo 18 quinquies nella l.r. 31/1985)

1. Dopo l’articolo 18 quater della l.r. 31/1985, e’ inserito il seguente:

“Art. 18 quinquies. (Concessione di contributi in conto capitale)

1. La Regione favorisce lo sviluppo della ricettivita’ extralberghiera negli alloggi vacanze attraverso la concessione di contributi in conto capitale per:

a) opere di costruzione di complessi residenziali, costituiti da almeno dieci alloggi, che siano destinati ad alloggi vacanze;

b) opere di ristrutturazione e per interventi di riqualificazione di complessi residenziali da destinare ad alloggi vacanze;

c) acquisto di unita’ immobiliari da destinare ad alloggi vacanze;

d) acquisto, ristrutturazione, adattamento di complessi o porzione di complessi abitativi alpini costituenti borgate storiche in tutto o in parte disabitate con perfetta conservazione o ripristino delle caratteristiche originali esterne delle abitazioni da destinare ad alloggi vacanze;

e) opere di arredamento e di rinnovo dell’arredamento degli immobili di cui alle lettere a), b), c) e d).

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi mediante l’utilizzo del fondo regionale per la qualificazione dell’offerta turistica previsto dall’articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica), e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalita’ e per le tipologie di intervento fissate dai programmi annuali degli interventi previsti dall’articolo 5 della legge regionale stessa.

3. I contributi vengono concessi nei limiti stabiliti dall’articolo 7 della l.r. 18/1999.

4. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili, per le medesime opere, con altri aiuti concessi dalla Regione, da altri enti pubblici, dallo Stato e dall’Unione europea.

5. I finanziamenti per le nuove costruzioni di cui al comma 1, lettera a), non possono annualmente superare il 25 per cento delle somme complessivamente destinate agli interventi previsti del presente articolo.”.

Art. 6.

(Inserimento dell’articolo 18 sexies nella l.r. 31/1985)

1. Dopo l’articolo 18 quinques della l.r. 31/1985, e’ inserito il seguente:

“Art. 18 sexies. (Soggetti beneficiari)

1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all’articolo 18 quinquies sono i privati e le piccole e medie imprese, proprietari di unita’ immobiliari di tipo residenziale gia’ esistenti o di nuova edificazione da destinarsi ad alloggi vacanze, previa convenzione da stipularsi con i soggetti indicati all’articolo 18 ter, comma 1.”.

Art. 7.

(Inserimento dell’articolo 18 septies nella l.r. 31/1985)

1. Dopo l’articolo 18 sexies della l.r. 31/1985, e’ inserito il seguente:

“Art. 18 septies. (Vincoli di destinazione)

1. Gli immobili oggetto dei contributi previsti dalla presente legge sono vincolati alla destinazione dell’uso turistico extralberghiero per un periodo non derogabile di dieci anni a partire dalla data di registrazione.

2. Il vincolo e’ reso pubblico mediante trascrizione a cura del beneficiario del contributo presso l’ufficio del registro immobiliare.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di contributi per l’arredamento ed il rinnovo dell’arredamento.”.

Art. 8.

(Inserimento dell’articolo 18 octies nella l.r. 31/1985)

1. Dopo l’articolo 18 septies della l.r. 31/1985, e’ inserito il seguente:

“Art. 18 octies. (Attivita’ di controllo)

1. La Regione, in relazione agli alloggi vacanze oggetto di contributo regionale, dispone, oltre ai controlli ed agli accertamenti di cui all’articolo 9 della l.r. 18/1999, verifiche sulla stipula della convenzione di cui all’articolo 18 quater, comma 1. La Regione svolge altresi’ verifiche sulla effettiva attivazione ed esercizio della struttura ad uso turistico avvalendosi dell’attivita’ di controllo prevista dall’articolo 18 quater, comma 4.

2. A tal fine i soggetti gestori di cui all’articolo 18 ter, comma 1, sono tenuti a comunicare semestralmente agli uffici regionali competenti le presenze turistiche in tali strutture extralberghiere.

3. La mancata stipula della convenzione oppure la violazione delle norme in essa previste da parte dei proprietari degli alloggi vacanze comporta, previa diffida della Regione e, fatto salvo quanto previsto all’articolo 28, ottavo comma, la revoca delle agevolazioni assegnate e l’irrogazione di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento del contributo concesso.

4. Ai soggetti gestori degli alloggi vacanze si applicano le norme di cui al titolo VII.”.

Art. 9.

(Integrazione di ulteriori norme della l.r. 31/1985)

1. Il quinto trattino del primo comma dell’articolo 1 della l.r. 31/1985, e’ sostituito dal seguente: “- case e appartamenti per vacanze ed alloggi vacanze”.

2. La rubrica del Titolo VI della l.r. 31/1985, e’ sostituita dalla seguente: “Titolo VI. Case ed appartamenti per vacanze ed alloggi vacanze.”.

Art. 10.

(Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18)

1. Il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 18/1999, cosi’ come sostituito dall’articolo 2 della legge regionale 13 marzo 2000, n. 20 (Integrazione della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture extralberghiere) e modifica della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica)) e’ sostituito dal seguente:

“1. I beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge sono le piccole e medie imprese anche enti no profit operanti nel settore del turismo, i privati proprietari di unita’ immobiliari da destinarsi ad alloggi vacanze, gli esercenti l’attivita’ di ”bed and breakfast”, la ristorazione, le aziende agrituristiche ed i servizi a supporto delle attivita’ del tempo libero dei turisti, ivi compresi gli impianti di risalita.”.

Art. 11.

(Integrazione dell’articolo 2 della legge regionale
14 luglio 1988, n. 34)

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, legge regionale 15 aprile 1985, n. 31), e’ aggiunto il seguente:

“4 bis. Per le strutture alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga ai limiti indicati nei commi 1, 2, 3 e 4, e’ consentita una riduzione della superficie delle stanze ad un posto letto e delle stanze a due o piu’ posti letto fino al 25 per cento. Tale percentuale e’ ridotta fino al 20 per cento per le strutture alberghiere classificate a quattro o piu’ stelle.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 settembre 2002

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
William Casoni