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Bollettino Ufficiale n. 40 del 3 / 10 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 9 settembre 2002, n. 21-7067

Art. 16, comma 5, l.r. 70/1996. Istituzione di aree a caccia specifica nel territorio di competenza dell’ATC CN 5

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di istituire, per le motivazioni indicate in premessa e limitatamente alle stagioni venatorie 2002/2003 e 2003/2004, le aree a caccia specifica di seguito indicate e ricadenti nel territorio di competenza dell’ATC CN 5, così come individuate nelle cartografie trasmesse dalla Provincia di Cuneo ed agli atti del Settore Caccia e Pesca:

- Clavesana - Roccaciglié ubicata nei comuni di Clavesana, Bastia Mondovì, Ciglié e Roccaciglié di ha 946;

- Case Bormida - Rio Ghiserto - Giacotto ubicata nel comune di Camerana ed avente una superficie di ha 253;

- Lunetta - San Benedetto - Fraz. Valle ubicata nel comune di Mombarcaro ed avente una superficie di ha 495;

- San Gervasio - Lignera - Case Bussi in comune di Saliceto ed avente superficie di ha 300;

- Gorzegno - Cascata Imperatore in comune di Gorzegno e con superficie di ha 293;

- Levice - Case Costa in comune di Levice, di ha 151;

- Cianpasquella - Bricco Rizzo ubicata in comune di Castelletto Uzzone ed avente superficie di ha 364;

- Oasi di Castelletto Uzzone in comune di Castelletto Uzzone, avente una superficie di ha 163;

- Blengi - Vassalli - Baraccone in comune di Pezzolo Uzzone, di ha 240;

- Cortemilia ubicata nell’omonimo comune ed avente superficie di ha 521;

- San Martino - Bricco Cassiero - Vernetta in comune di Castino ed avente superficie di ha 444.

In tali ACS l’attività venatoria è disciplinata dal Regolamento proposto dal Comitato di gestione dell’ATC CN 5, parte integrante del presente provvedimento.

Nelle ACS in questione l’attività venatoria è rivolta esclusivamente alle specie cinghiale (Sus scrofa) e volpe (Vulpes vulpes). Sono comunque fatti salvi gli interventi di cui all’articolo 29 della l.r. 70/96 ed alle disposizioni della l.r. 9/2000. Nelle ACS è inoltre consentita la caccia di selezione alla specie capriolo (Capreolus capreolus) nel rispetto dei piani di prelievo e secondo le indicazioni contenute nelle “Linee Guida per la gestione degli ungulati” approvati dalla Giunta regionale;

- di subordinare l’eventuale rinnovo delle ACS in argomento, al termine della validità delle stesse, alla valutazione dei risultati conseguiti in ordine alla diminuzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica nelle aree e nei territori limitrofi nonché alla salvaguardia delle specie oggetto di tutela;

- il perimetro delle ACS, istituite con il presente provvedimento, deve essere delimitato da apposite tabelle.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato