REGOLAMENTO DI FRUIZIONE DELLE AREE A CACCIA SPECIFICA DELL’ATC CN5

 

1.      Con il presente regolamento l’ATC CN5, intende fornire lo  strumento necessario  ai fini di consentire una razionale fruizione venatoria delle aree a caccia specifica (A.C.S.) istituite nel territorio di propria competenza e di seguito elencate:

 

TIPOLOGIA

e codice

DENOMINAZIONE

 

COMUNE

SUPERFICIE

ZRC 23

S.Agostino-Igliano-Castellino-Marsaglia

Igliano – Castellino Tanaro – Marmaglia

Ha 601

ZRC 12 

Prunetto-Casc.Macchia-S. Bernardo

Prunetto

Ha 221

ZRC 15

 

Contrada-Gottasecca-Rossini

Monesiglio– Camerana-Gottasecca - Prunetto

Ha 461

ZRC 21

 

Clavesana-Roccacigliè

Clavesana–Bastia M.–Cigliè– Roccacigliè

Ha 946

ZRC 14

Casebormida-Rio Ghiserto-Giacotto

Camerana

Ha 253

ZRC 16

Llunetta-San Benedetto-fraz. Valle

Mombarcaro

Ha 495

ZRC 17

San Gervasio-Lignera-Case Bussi

Saliceto

Ha 300

ZRC 11

Gorzegno-Cascata Imperatore

Gorzegno

Ha 293

ZRC 8

 

Levice-Case Costa

Levice

Ha 151

ZRC 18

 

Cianpasquella-Bricco Rizzo

Castelletto Uzzone

Ha 364

OA 9

 

Oasi di Castelletto Uzzone

Castelletto Uzzone

Ha 163

ZRC 9

 

Blengi-Vassalli-Baraccone

Pezzolo Valle Uzzone

Ha 240

ZRC 6

 

Cortemilia

Cortemilia

Ha 521

ZRC 4

SanMartino-Bricco Cassiero-Vernetta

Castino

Ha 444

 

Le aree a caccia specifica oggetto del presente regolamento sono state costituite mediante la conversione di altrettante Z.R.C. o OA, precedentemente esistenti, delle quali mantengono la rispettiva denominazione e ubicazione geografica.

2.      L’istituzione delle ACS e l’applicazione del presente regolamento sono finalizzati al raggiungimento di densità compatibili delle specie cinghiale e volpe con le attività produttive agro-silvo-pastorali presenti sul territorio, e nello stesso tempo a garantire la salvaguardia e l’incremento delle componenti faunistiche pregiate (lepre, Starna, Pernice Rossa)

3.      in considerazione dell’elevata densità di caprioli riscontrata e della volontà di indirizzare il prelievo di detta specie verso metodi di caccia strettamente selettiva, si destina il territorio delle ACS in oggetto  ricadente nell’unità di gestione per il capriolo alla caccia di selezione a detta specie.

4.      La caccia di selezione al capriolo potrà essere esercitata esclusivamente dai cacciatori  regolarmente autorizzati dal Comitato di Gestione dell’ATC. L’esercizio dovrà svolgersi nell’assoluto rispetto del disciplinare per la caccia al capriolo stabilito dall’ATC CN5 per la vigente stagione venatoria e secondo gli indirizzi contenuti nelle “Linee guida per la gestione degli ungulati” ed in conformità ai piani di prelievo selettivo alla specie approvati dalla Regione Piemonte.

5.      Sono autorizzati ad esercitare la caccia al cinghiale e volpe esclusivamente i cacciatori appartenenti alla squadra di caccia al cinghiale a cui venga assegnato un territorio di caccia che comprenda anche parzialmente quello di ciascuna ACS. Tali cacciatori  dovranno essere organizzati in squadre e dunque esercitare il prelievo nelle rispettive ACS secondo le disposizioni del vigente regolamento per la caccia al cinghiale nell’ATC CN5. Il responsabile della squadra dovrà preventivamente comunicare lo svolgimento della battuta che si svolgerà all’interno dell’ACS mediante tempestivo avviso telefonico al personale di vigilanza provinciale o volontario Sono altresì previsti nel caso si rendessero necessari, eventuali interventi di controllo che verranno pianificati in base all’evoluzione dei danneggiamenti documentati.

6.      All’interno delle ACS in oggetto è assolutamente vietato il prelievo venatorio ad ogni ulteriore specie cacciabile, ad esclusione di cinghiale, volpe, e ove ammesso capriolo.

7.      La vigilanza nelle aree in argomento è effettuata dagli organi di vigilanza di cui all’Art. 51 della L.R. 70/96.