REGOLAMENTO DI FRUIZIONE
DELLE AREE A CACCIA SPECIFICA DELL’ATC CN5
1. Con il
presente regolamento l’ATC CN5, intende fornire lo strumento necessario ai
fini di consentire una razionale fruizione venatoria delle aree a caccia specifica
(A.C.S.) istituite nel territorio di propria competenza e di seguito elencate:
TIPOLOGIA e codice |
DENOMINAZIONE |
COMUNE |
SUPERFICIE |
ZRC 23 |
S.Agostino-Igliano-Castellino-Marsaglia |
Igliano – Castellino Tanaro – Marmaglia |
Ha 601 |
ZRC 12 |
Prunetto-Casc.Macchia-S. Bernardo |
Prunetto |
Ha 221 |
ZRC 15 |
Contrada-Gottasecca-Rossini |
Monesiglio– Camerana-Gottasecca - Prunetto |
Ha 461 |
ZRC 21 |
Clavesana-Roccacigliè |
Clavesana–Bastia M.–Cigliè– Roccacigliè |
Ha 946 |
ZRC 14 |
Casebormida-Rio Ghiserto-Giacotto |
Camerana |
Ha 253 |
ZRC 16 |
Llunetta-San Benedetto-fraz. Valle |
Mombarcaro |
Ha 495 |
ZRC 17 |
San Gervasio-Lignera-Case Bussi |
Saliceto |
Ha 300 |
ZRC 11 |
Gorzegno-Cascata Imperatore |
Gorzegno |
Ha 293 |
ZRC 8 |
Levice-Case Costa |
Levice |
Ha 151 |
ZRC 18 |
Cianpasquella-Bricco Rizzo |
Castelletto Uzzone |
Ha 364 |
OA 9 |
Oasi di Castelletto Uzzone |
Castelletto Uzzone |
Ha 163 |
ZRC 9 |
Blengi-Vassalli-Baraccone |
Pezzolo Valle Uzzone |
Ha 240 |
ZRC 6 |
Cortemilia |
Cortemilia |
Ha 521 |
ZRC 4 |
SanMartino-Bricco Cassiero-Vernetta |
Castino |
Ha 444 |
Le aree a caccia specifica
oggetto del presente regolamento sono state costituite mediante la conversione di
altrettante Z.R.C. o OA, precedentemente esistenti, delle quali mantengono la
rispettiva denominazione e ubicazione geografica.
2. L’istituzione
delle ACS e l’applicazione del presente regolamento sono finalizzati al
raggiungimento di densità compatibili delle specie cinghiale e volpe con le
attività produttive agro-silvo-pastorali presenti sul territorio, e nello
stesso tempo a garantire la salvaguardia e l’incremento delle componenti
faunistiche pregiate (lepre, Starna, Pernice Rossa)
3. in
considerazione dell’elevata densità di caprioli riscontrata e della volontà di
indirizzare il prelievo di detta specie verso metodi di caccia strettamente
selettiva, si destina il territorio delle ACS in oggetto ricadente nell’unità di gestione per il
capriolo alla caccia di selezione a detta specie.
4. La
caccia di selezione al capriolo potrà essere esercitata esclusivamente dai
cacciatori regolarmente autorizzati dal
Comitato di Gestione dell’ATC. L’esercizio dovrà svolgersi nell’assoluto
rispetto del disciplinare per la caccia al capriolo stabilito dall’ATC CN5 per
la vigente stagione venatoria e secondo gli indirizzi contenuti nelle “Linee
guida per la gestione degli ungulati” ed in conformità ai piani di prelievo
selettivo alla specie approvati dalla Regione Piemonte.
5. Sono
autorizzati ad esercitare la caccia al cinghiale e volpe esclusivamente i
cacciatori appartenenti alla squadra di caccia al cinghiale a cui venga
assegnato un territorio di caccia che comprenda anche parzialmente quello di
ciascuna ACS. Tali cacciatori dovranno
essere organizzati in squadre e dunque esercitare il prelievo nelle rispettive
ACS secondo le disposizioni del vigente regolamento per la caccia al cinghiale
nell’ATC CN5. Il responsabile della squadra dovrà preventivamente comunicare
lo svolgimento della battuta che si svolgerà all’interno dell’ACS mediante
tempestivo avviso telefonico al personale di vigilanza provinciale o volontario
Sono altresì previsti nel caso si rendessero necessari, eventuali interventi di
controllo che verranno pianificati in base all’evoluzione dei danneggiamenti
documentati.
6. All’interno
delle ACS in oggetto è assolutamente vietato il prelievo venatorio ad ogni
ulteriore specie cacciabile, ad esclusione di cinghiale, volpe, e ove ammesso
capriolo.
7.
La vigilanza nelle aree in argomento è effettuata
dagli organi di vigilanza di cui all’Art. 51 della L.R. 70/96.