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Bollettino Ufficiale n. 40 del 3 / 10 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Comune di Casale Monferrato (Alessandria)

Decreto di occupazione d’urgenza - Legge n. 865/1971 - Espropriazione immobili occorrenti per realizzazione dei lavori di allungamento e adeguamento del Ponte Stradale di Casale Monferrato sul Fiume Po ed opere connesse

Il Dirigente Responsabile

- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 10 maggio 2002, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di allungamento ed adeguamento del ponte stradale di Casale Monferrato sul Fiume Po e delle opere connesse;

- Dato atto che sensi dell’art. 14 comma 13 L. 109/94 l’approvazione del progetto definitivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere e costituisce quindi presupposto per la procedura espropriativa;

Ritenuto dover effettuare l’occupazione d’urgenza delle aree necessarie alla realizzazione dell’opera pubblica in oggetto;

- Visti gli Artt. 71 e seguenti della Legge 25 giugno 1865 n. 2359;

- Visto l’Art. 20 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865;

- Visto l’Art. 106 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;

- Visto l’Art. 3 della Legge 3 gennaio 1978 n. 1;

- Visto l’art. 68 della L.R. 26 aprile 2000 n. 44;

decreta

Art. 1

E’ disposta a favore del Comune di Casale Monferrato l’occupazione d’urgenza delle aree site nel Comune di Casale Monferrato, descritte nell’elenco allegato A) al presente decreto.

Art. 2

L’occupazione d’urgenza relativa ai lavori di cui all’oggetto potrà essere protratta sino a cinque anni dalla data di immissione nel possesso che dovrà avvenire entro tre mesi dalla data del presente Decreto.

Art. 3

Il geom. Antonio Sechi - tecnico comunale è incaricato della redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione nel possesso.

A tal fine si avvisa findora che il suddetto professionista nei giorni 15, 16 e 17 ottobre 2002 a partire dalle ore 9,00 effettuerà, sugli immobili descritti nell’allegato A) al presente decreto, in contraddittorio con il proprietario o i proprietari o, in caso di loro assenza, con l’intervento di due testimoni che non siano dipendenti comunali, le operazioni relative alla redazione dello stato di considenza e della presa di possesso. Al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono e il compartecipante.

Art. 4

L’indennità di occupazione sarà stabilita successivamente, ai sensi della vigente legge, sulla base dell’indennità di espropriazione ed in relazione al periodo di occupazione.

Art. 5

Il presente Decreto sarà notificato ai proprietari degli immobili nelle forme previste per gli atti processuali civili, e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché affisso all’Albo Pretorio di questo Comune.

Casale Monferrato, 19 settembre 2002

Il Responsabile del Settore
Luigi Deandrea