Bollettino Ufficiale n. 40 del 3 / 10 / 2002
ANNUNCI LEGALI
Comune di Casale Monferrato (Alessandria)
Decreto di occupazione durgenza - Legge n. 865/1971 - Espropriazione immobili occorrenti per realizzazione dei lavori di allungamento e adeguamento del Ponte Stradale di Casale Monferrato sul Fiume Po ed opere connesse
Il Dirigente Responsabile
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 10 maggio 2002, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di allungamento ed adeguamento del ponte stradale di Casale Monferrato sul Fiume Po e delle opere connesse;
- Dato atto che sensi dellart. 14 comma 13 L. 109/94 lapprovazione del progetto definitivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere e costituisce quindi presupposto per la procedura espropriativa;
Ritenuto dover effettuare loccupazione durgenza delle aree necessarie alla realizzazione dellopera pubblica in oggetto;
- Visti gli Artt. 71 e seguenti della Legge 25 giugno 1865 n. 2359;
- Visto lArt. 20 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865;
- Visto lArt. 106 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
- Visto lArt. 3 della Legge 3 gennaio 1978 n. 1;
- Visto lart. 68 della L.R. 26 aprile 2000 n. 44;
decreta
Art. 1
E disposta a favore del Comune di Casale Monferrato loccupazione durgenza delle aree site nel Comune di Casale Monferrato, descritte nellelenco allegato A) al presente decreto.
Art. 2
Loccupazione durgenza relativa ai lavori di cui alloggetto potrà essere protratta sino a cinque anni dalla data di immissione nel possesso che dovrà avvenire entro tre mesi dalla data del presente Decreto.
Art. 3
Il geom. Antonio Sechi - tecnico comunale è incaricato della redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione nel possesso.
A tal fine si avvisa findora che il suddetto professionista nei giorni 15, 16 e 17 ottobre 2002 a partire dalle ore 9,00 effettuerà, sugli immobili descritti nellallegato A) al presente decreto, in contraddittorio con il proprietario o i proprietari o, in caso di loro assenza, con lintervento di due testimoni che non siano dipendenti comunali, le operazioni relative alla redazione dello stato di considenza e della presa di possesso. Al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono e il compartecipante.
Art. 4
Lindennità di occupazione sarà stabilita successivamente, ai sensi della vigente legge, sulla base dellindennità di espropriazione ed in relazione al periodo di occupazione.
Art. 5
Il presente Decreto sarà notificato ai proprietari degli immobili nelle forme previste per gli atti processuali civili, e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché affisso allAlbo Pretorio di questo Comune.
Casale Monferrato, 19 settembre 2002
Il Responsabile del Settore
Luigi Deandrea